Sentenza 9 luglio 2014
Massime • 1
La costituzione di parte civile, una volta intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all'impugnazione dell'imputato, presentare conclusioni e notula spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensive.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2014, n. 41167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41167 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 09/07/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 2309
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 41850/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN MA SA N. IL 06/08/1958;
avverso la sentenza n. 5556/2005 CORTE APPELLO di ROMA, del 23/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. G. Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi altresì, per la parte civile, l'avv. F. Ravidà, che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando nomina e provvedimento del Tribunale civile di Roma del 25/06/2014, e, per la ricorrente, l'avv. F. Lattanzi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio e, in subordine, per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla capo C), con rideterminazione della pena. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 23/12/2011, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza in data 26/11/2004 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato SI RA VA e TA MA ES responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione alla Edit Group s.r.l. dichiarata fallita in data 08/04/1999, ha assolto la prima dal reato ascrittole e la seconda dal reato di bancarotta documentale, confermando la condanna di quest'ultima a due anni di reclusione per il reato di bancarotta per distrazione e al risarcimento dei danni in favore del fallimento Edit Group s.r.l..
Rileva la Corte di merito che deve essere rigettata l'eccezione difensiva relativa alla costituzione di parte civile del fallimento Edit Group s.r.l., in quanto una volta intervenuta in primo grado, la costituzione di parte civile produce effetti in ogni stato e grado del processo.
Rileva altresì la Corte di appello che TA MA ES gestiva di fatto la società non solo durante l'amministrazione di SI, intrattenendo rapporti con i dipendenti e i fornitori, ma anche dopo che a quest'ultima era subentrato il fratello TA AR (la cui posizione è stata definita con sentenza ex art. 444 c.p.p.), partecipando quindi agli atti distrattivi del patrimonio sociale pacificamente posti in essere dallo stesso. Al riguardo, la Corte di merito richiama le testimonianze di MP CO, di Di LA IO, che ha riferito di avere visto l'ultimo amministratore solo tre volte presso la sede sociale, mentre suo referente era la sorella TA MA ES, nonché le dichiarazioni - acquisite ex art. 512 c.p.p. - di TO UD, presso il cui negozio di antiquariato l'imputata si era presentata a nome della Edit Group s.r.l. nell'aprile del 1997 acquistando mobilia antica per la somma di 150 milioni di lire a mezzo di effetti cambiari firmati da TA AR, ottenendo altresì un quadro del valore di 30 milioni di lire: gli effetti andarono protestati, l'imputata si rese irreperibile e, successivamente, TO rinvenne gli oggetti presso un antiquario, amico di TA MA ES, sicché presentò denuncia nei confronti di entrambi.
Pacifico è dunque il concorso della TA con il fratello nei fatti di bancarotta per distrazione per i quali il secondo ha patteggiato: al riguardo, il curatore ha accertato la "sparizione" dei beni strumentali della società, mentre il teste Di OL IO, dipendente della società fino all'ottobre del 1997, ha confermato l'esistenza presso la società di diversi beni strumentali.
Non può essere riconosciuta all'imputata la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., avendo la stessa gestito di fatto la società fin dal suo inizio e partecipato attivamente agli atti distrattivi del fratello.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, hanno proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di TA MA ES, i difensori avv. E. Luponio e L. Monaco, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Violazione della L. Fall., art. 25, n. 6, e dell'art. 100 c.p.p., e art. 76 c.p.p., comma 2. L'eccezione difensiva si fondava sulla L. Fall., art. 25, n. 6, che richiede l'autorizzazione del giudice delegato per ogni grado di giudizio;
trattandosi di lex specialis detta norma prevale sulla disciplina di cui all'art. 100 c.p.p., e art. 76 c.p.p., comma 2.
2.2. Vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 2369 c.c., e L. Fall., art. 216, in relazione all'attribuzione all'imputata della qualifica di amministratore di fatto e alla sua effettiva conoscenza del fallimento di Edit Group s.r.l. Nella parte relativa all'assoluzione della coimputata SI, la Corte di appello richiama la testimonianza del teste MP, che ha riferito di avere sempre avuto rapporti con l'imputata, che poi dal 1996 - 1997 era subentrato il fratello, che si era rivolto ad entrambi per essere pagato, ma la TA gli aveva riferito di non occuparsi più della società, che nell'ultimo periodo aveva visto solo il fratello. Il fratello dell'imputata aveva la gestione esclusiva di un c/c presso il Banco di Napoli e la stessa sentenza di primo grado aveva precisato che la TA era stata gerente della società finché non era subentrato il fratello. L'unico presunto atto distrattivo accertato dalla Corte di appello risale all'aprile del 1997, sicché la Corte avrebbe dovuto dar conto degli elementi in base ai quali desumere la conoscenza da parte dell'imputata della sentenza dichiarativa di fallimento. La sentenza è viziata altresì da difetto di motivazione in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità dell'imputata a titolo di amministratore di fatto e, in particolare, dell'elemento soggettivo. In ordine al mancato rinvenimento dei beni strumentali l'attribuzione all'imputata di una responsabilità concorrente con il fratello imponeva l'accertamento dell'epoca di materiale realizzazione delle azioni delittuose, al fine di ricondurle al periodo di responsabilità gestionale dell'uno e dell'altro.
2.3. Vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., nonché dell'art. 192 c.p.p.. In contrasto con le emergenze dibattimentali la sentenza impugnata ha ritenuto che l'imputata abbia operato per conto della società anche successivamente alla nomina del fratello quale amministratore:
SÀ AR riferisce di un lavoro eseguito per conto di Edit Group s.r.l., commissionato dalla TA, che doveva essere eseguito e saldato nel 1996; De TI ND ha dichiarato di essersi rivolto per un pagamento all'imputata, che lo aveva indirizzato al fratello, il quale gli riferì che gestiva la società; il teste CR ha riferito di non ricordare chi aveva firmato i preventivi per conto della società; il teste PE PE riferisce i un rapporto intrattenuto nel 1997 con Edit Group s.r.l. e che il suo referente era stato l'avv. TA;
CC AR ha riferito che, a un certo punto, aveva avuto rapporti solo con TA AR, mentre l'imputata gli aveva detto che lei era uscita dalla società. La sentenza impugnata ha fondato la pronuncia di responsabilità su risultanze probatorie di segno opposto, sussistendo un travisamento della prova.
2.4. Violazione dell'art. 110 c.p., e L. Fall., art. 216, e vizio di motivazione. Nel caso di specie, l'amministratore di fatto avrebbe agito in concomitanza con l'amministratore di diritto, a carico del quale risulta accertata la responsabilità per tutti i fatti distrattivi: di tutti gli episodi per i quali la Corte di appello ha statuito la responsabilità dell'amministratore di diritto TA RC, non vi è in sentenza alcun riferimento agli elementi di prova della responsabilità concorsuale dell'imputata, mentre, per quanto riguarda l'episodio dell'aprile del 1997, l'acquisto è avvenuto per conto della società ed è stato pagato con effetti rilasciati dall'amministratore, sicché non si comprende su quali elementi si fonderebbe la corresponsabilità dell'imputata per il mancato pagamento e per il fatti che tali beni sarebbero finiti nelle mani di un antiquario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato
2. Il primo motivo non è fondato. Premesso che la sentenza ha rilevato che la costituzione di parte civile, regolarmente munita di autorizzazione del giudice delegato alla procedura fallimentare, è stata confermata sia in primo grado, sia nel grado di appello, la statuizione della Corte di merito è in linea con il principio di diritto, puntualmente richiamato dalla sentenza impugnata, in forza del quale la costituzione di parte civile, una volta intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all'impugnazione dell'imputato, presentare conclusioni e notula spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensive (Sez. 1, n. 3601 del 20/12/2007 - dep. 23/01/2008, Gallo e altro, Rv. 238370). Nè in senso contrario può argomentarsi sulla base della "specialità" della disciplina L. Fall., ex art. 25, n. 6, invocata dal ricorso, in quanto la presenza, nel processo penale, di parti portatrici di interessi civilistici deve necessariamente armonizzarsi con le regole e i principi di quest'ultimo, come testimoniato da vari orientamenti della giurisprudenza di legittimità che escludono, in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale, l'applicabilità di determinati istituti del processo civile, essendosi escluso, ad esempio, che, alla morte della persona costituita parte civile, conseguano gli effetti della revoca tacita o quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 15308 del 21/01/2009 - dep. 09/04/2009, Picierro e altro, Rv. 243603).
3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati. Entrambi i motivi, pur essendo prospettato il secondo in termini più generali (come si puntualizzerà più oltre), contestano l'attribuzione alla ricorrente del ruolo di amministratore di fatto nel periodo in cui - cessata la SI il 23/01/1997, come specificato dalla sentenza di primo grado, dalla carica di amministratore di diritto della società - è subentrato in tale carica TA AR, fratello dell'imputata. A TA MA ES è stato riconosciuto il ruolo di amministratore di fatto di Edit Group s.r.l. per l'intera vita della società e, con riguardo all'ultimo periodo in cui la carica di amministratore era stata assunta da TA AR, la Corte di merito ha valorizzato, tra l'altro, le dichiarazioni di Di LA IO e quelle di TO UD. Di LA IO, dipendente della società fallita, oltre a confermare che fino all'ottobre del 1997 presso la sede sociale erano presenti diversi beni strumentali (un furgone, computers), ha riferito di avere visto solo tre volte presso la sede TA AR e che suo referente era la sorella. TO UD ha riferito che presso il suo negozio di antiquariato l'imputata si era presentata a nome della Edit Group s.r.l. nell'aprile del 1997 (periodo in cui la società era amministrata dal fratello) acquistando mobilia antica per la somma di 150 milioni di lire a mezzo di effetti cambiari firmati da TA AR, ottenendo altresì un quadro del valore di 30 milioni di lire: gli effetti andarono protestati, l'imputata si rese irreperibile e, successivamente, TO rinvenne gli oggetti presso un antiquario, amico di TA MA ES. La varie testimonianze indicate dalla difesa non compromettono il nucleo argomentativo della sentenza impugnata. Alcune di esse (SÀ, CR) si riferiscono a vicende relative al periodo in cui amministratore di diritto non era TA AR a, ma RI RA VA, laddove, con riferimento al teste PE, la sentenza di primo grado, che si integra con quella sul punto conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha messo in evidenza che, a seguito delle contestazioni del p.m., egli ha riferito di avere avuto rapporti con TA MA ES e che gli risultava che i titolari della società erano i fratelli TA: lungi dallo smentire le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito, tale deposizione - relativa a rapporti intrattenuti dal teste nel 1997 - ne rafforza il fondamento giustificativo, anche con riferimento all'epoca delle distrazioni dei beni strumentali integranti alcuni dei fatti di bancarotta contestati. Le altre deposizioni (De TI, CC, MP) non compromettono la tenuta argomentativa della sentenza impugnata che ha delineato un continuum nel ruolo di amministratore di fatto rivestito dall'imputata a fronte dell'avvicendarsi nel tempo degli amministratori di diritto, sicché la circostanza che alcuni soggetti venuti in contatto con la società abbiano attribuito al solo amministratore di diritto - sulla base di quanto riferito dallo stesso e dalla sorella - la gestione della società non inficia la valenza probatoria di quanto dichiarato - oltre che, come si è visto, da PE - da Di LA (che, quale dipendente della fallita, ne conosceva le dinamiche di complessiva ed effettiva gestione) e da TO. L'episodio riferito da quest'ultimo, in particolare, mette in luce la disponibilità in capo all'imputata di effetti cambiari di significativo importo a firma dell'amministratore di diritto (utilizzati come descritto dallo stesso teste), il che, oltre a render ragione dell'affermazione della Corte di merito secondo cui la gestione sociale fraudolenta era tenuta da entrambi gli imputati e a dar corpo ad uno dei fatti di bancarotta specificamente contestati, esclude che il rilievo difensivo incentrato sulla gestione esclusiva da parte di TA AR del conto corrente della società risultato "svuotato" possa inficiare la tenuta argomentativa della sentenza impugnata.
Anche le censure di carattere più generale articolate nel secondo motivo - incentrate sul ruolo rivestito in concreto dalla TA, inidoneo ad evidenziare una gestione effettiva ed esclusiva della società e sull'accertamento dell'elemento psicologico del reato - non possono essere accolte, in quanto omettono il puntuale confronto con le ragioni argomentative della sentenza impugnata, che ha dato congruamente conto del ruolo gestorio svolto in modo fraudolento dall'imputata.
4. Anche il quarto motivo non può essere accolto, in quanto, avendo la sentenza impugnata dato conto del ruolo di amministratore di fatto rivestito da TA MA ES anche nel periodo in cui la carica di amministratore di diritto era rivestita dal fratello, l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso dell'imputata nei fatti distrattivi oggetto di imputazione è in linea con il principio di diritto in forza del quale il soggetto che assume la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", sicché, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo (condizioni di cui i giudici di merito hanno dato congruamente conto), è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40 c.p., comma 2, (Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011 - dep. 13/04/2011,
Guadagnoli e altri, Rv. 250094; conf.: Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011 - dep. 03/11/2011, Assello, Rv. 250844). Il rilievo è riferibile anche all'episodio dell'aprile del 1994, rispetto al quale la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la distrazione dei mobili antichi acquistati dall'imputata a nome della società e con effetti cambiari sottoscritti dal fratello - mobili che il teste TO ha riferito di avere poi visto presso un antiquario amico della ricorrente - sulla base di una motivazione coerente ai dati probatori richiamati (non contestati) e immune da cadute di conseguenzialità logica, sicché la doglianza sostanzialmente deduce questioni di merito, sollecitando una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte di appello.
5. Escluso che sia intervenuta estinzione del reato per prescrizione (in considerazione della sospensione del relativo corso nel periodo 18/03/2011 - 23/12/2011), il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014