Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2004, n. 41674
CASS
Sentenza 6 luglio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di colpa professionale medica, deve escludersi che la morte, per shock anafilattico, di un paziente che risultava allergico alla penicillina, sia ascrivibile a caso fortuito, qualora il medico-anestesista abbia comunque utilizzato per l'anestesia un farmaco considerato rischioso in via generale, perchè capace di liberare dosi apprezzabili di istamina, in quanto in tale situazione il verificarsi dello shock anafilattico non può considerarsi evento assolutamente imprevisto e imprevedibile e di gravità tale da non poter essere adeguatamente fronteggiato.

Una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento omissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente commissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito. (In motivazione la Corte ha precisato che i profili di colpa commissiva individuati nella sentenza impugnata non potevano considerarsi estranei alla imputazione originaria, in quanto ricompresi nel fatto storico in essa delineato e, soprattutto, rientranti nella colpa generica contestata all'imputato).

È immune da vizi logici la motivazione della sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto il medico-anestesista responsabile di omicidio colposo per aver somministrato ad un paziente, che risultava allergico alla penicillina, un farmaco anestetico (trachium) ad alto rischio di reazioni allergiche, provocandogli così uno shock anafilattico, in conseguenza del quale, nel tentativo di fronteggiare le difficoltà respiratorie insorte, provocava un pneumotorace iperteso, non diagnosticato perchè non veniva eseguita alcuna radiografia al torace, con conseguente omissione di manovre terapeutiche utili per salvare la vita del paziente, che decedeva.

Commentari2

  • 1Le linee guida non sono vincolanti ed il medico in alcuni casi ha il dovere di non rispettarle.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2023

    Responsabilità medica penale Con la sentenza n. 7849/22, la Quarta Sezione della Suprema Corte ha affermato che le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi della L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 5 - pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia - non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto …

     Leggi di più…

  • 2Colpa medica: Le linee guida non vincolano la libertà di scelta professionale del medico.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 marzo 2022

    La massima In tema responsabilità medica, le linee guida definite e pubblicate ai sensi dell' art. 5 legge 8 marzo 2017, n. 24 , sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono regole cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della relazione terapeutica con il paziente. La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 03/02/2022 , n. 7849 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 26 marzo 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa dal …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2004, n. 41674
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41674
Data del deposito : 6 luglio 2004

Testo completo