Sentenza 19 novembre 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/11/2007, n. 23927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23927 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio n. 38, presso l'avv. Claudio Ronchetto, difesa dall'avv. MAGLIONE Francesco, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Provincia di Napoli, in persona del presidente pro tempore della giunta provinciale, ER AM, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. Tiepolo, n. 21, presso l'avv. Brunello Mileto, difeso dall'avv. PERILLO Alfredo, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2951/03 del 30 maggio - 22 ottobre 2003 (R.G. 4837/02);
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2007 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. F. Maglione, per la ricorrente;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 27 - 28 maggio 2002 il presidente del Tribunale di Nola ha ingiunto la Provincia di Napoli il pagamento della somma di Euro 29.461,50 oltre accessori e spese in favore di BU IA, a titolo di canoni dal 16 marzo 2001 al 15 marzo 2002 per la locazione di un immobile in Marigliano, destinato a scuola.
Proposta opposizione della Provincia ingiunta e svoltasi la istruttoria del caso, l'adito tribunale con sentenza 31 ottobre 2002, accolta l'opposizione ha revocato il decreto opposto, dichiarando risolto il contratto inter partes alla data del 10 maggio 2001 con condanna della Amministrazione al rilascio dell' immobile per il 30 novembre 2002 nonché al pagamento della somma di Euro 4949,25, oltre accessori, a titolo di canoni per i mesi di aprile e maggio 2001. Gravata tale pronunzia, in via principale dalla BU nel contraddittorio della Provincia di Napoli che, costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto della impugnazione, la Corte di Appello di Napoli con sentenza 30 maggio - 22 ottobre 2003 ha rigettato l'appello.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso BU IA, affidato a 5 motivi e illustrato da memoria. Resiste, con controricorso la Provincia di Napoli.
Il P.G. ha chiesto la trattazione della causa in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Amministrazione provinciale - hanno accertato i Giudici di merito - è receduta dal contratto di locazione inter partes perché successivamente all'inizio della locazione stessa l'immobile è apparso inidoneo alla destinazione negoziale non alla stregua di opinabili, o, comunque, discrezionali, valutazioni ma per avere constatato evenienze imposte dalla legge, facendo difetto certificazioni in tema di sicurezza e idoneità dell'edificio. Il contratto per cui è controversia - hanno osservato i giudici di secondo grado - poneva a carico della locatrice la realizzazione delle opere necessarie a assicurare la destinazione voluta del complesso e il conseguimento delle autorizzazioni in tema di sicurezza.
Atteso che è mancata qualsiasi prova - o anche allegazione - da parte della BU, di avere, come era suo obbligo, provveduto pur in presenza di recesso manifestato dalla Amministrazione, agli adempimenti necessari per legge a assicurare la destinazione negoziale dell'edificio - essendosi sempre limitata a invocare la mora del creditore, rifiutando di ricevere il rilascio dell'immobile per pretesa inidoneità della condotta della Provincia a realizzarne la risoluzione - hanno concluso quei giudici, correttamente è stata pronunzia la cessazione del rapporto inter partes.
2. La ricorrente censura la sentenza sopra riassunta denunziando, con il primo motivo, "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 132, 414, 416, 437, 447 bis e 645 c.p.c., artt. 1453 e 1455 c.c., nonché L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27, 28, e 42, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di Appello negato la extrapetizione in cui era incorso il primo giudice nella statuizione di risoluzione e del contratto de quo alla data del 10 maggio 2001 in chiave di recesso anticipato della locatrice per gravi motivi, omessa o, comunque, insufficiente motivazione sui punti decisivi del thema decidendum".
3. La censura è manifestamente infondata.
Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - da cui del tutto immotivatamente totalmente prescinde parte ricorrente - nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito come di legittimità non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta (Cass. 6 aprile 2006, n. 8107; Cass. 8 settembre 2004, n. 18068). Applicando i principi che precedono al caso di specie è palese che non vi è stata, da parte dei giudici del merito, alcuna violazione della regola di cui all'art. 112 c.p.c.. Premesso che a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, u.c., "indipendentemente dalla previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata", si osserva, in linea di fatto, giusta la stessa prospettazione di parte ricorrente:
- che l'Amministrazione provinciale ha fatto presente, nel ricorso in opposizione ex art. 645 c.p.c., di avere comunicato, alla BU, con raccomandata 11 novembre 2000 "ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27, u.c.", la propria "volontà di recedere dal contratto fissando per la riconsegna dell'immobile la data del 9 aprile 2001", individuando i "gravi motivi" della propria scelta nella assoluta inadeguatezza del fabbricato a essere adibito a sede scolastica;
detta Amministrazione ha concluso detto atto chiedendo fosse "accertata la legittimità del recesso", fosse dichiarato risolto il rapporto locativo quantomeno alla data del 10 marzo 2000, ovvero in via del tutto gradata, alla diversa data che il giudice riterrà di determinare attesi i gravi inadempimenti della locataria che hanno determinato la inidoneità del cespite all'uso per il quale era stato locato;
- il primo giudice, disattese altre domande, tra cui quella di risoluzione per inadempimento - ha accolto la richiesta, di accertamento della legittimità del recesso, affermando che "a prescindere dalla idoneità o meno dell'edificio a ospitare" l'istituto scolastico, la scuola alloggiata è stata trasferita altrove e dichiarato, per l'effetto, cessato il contratto il 10 maggio 2001;
- gravata tale pronunzia dalla soccombente, la Corte di Appello di Napoli, da un lato, ha evidenziato che era irrilevante, al fine del decidere, la mancata utilizzazione, di fatto, dell'immobile da parte della Amministrazione provinciale, dall'altro, integrando la motivazione sul punto del primo giudice, che le condizioni di legge ("gravi motivi") che giustificavano il recesso anticipato dal Contratto, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27,u.c., sopra ricordato sussistevano in concreto e dovevano identificarsi proprio nella circostanza che facevano difetto le certificazioni in tema di sicurezza e idoneità dell' edificio.
È evidente, come premesso, che non vi stata nella specie una pronunzia su una domanda non proposta dalle parti.
Correttamente, e coerentemente con il testo delle conclusioni rassegnate, infatti, i giudici del merito hanno interpretato le domande formulate dalla Amministrazione provinciale come dirette, tra l'altro, a una pronunzia a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, u.c.. Ciò sia tenuto presente lo scopo avuto presente dalla Amministrazione, sì a considerati vuoi l'espresso richiamo, nella parte espositiva del ricorso in opposizione, alla tutela di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, u.c., vuoi alla raccomandata inviata a norma di tale disposizione dalla stessa Amministrazione il 10 novembre 2000, vuoi, infine, alla più volte richiamata inidoneità del cespite all'uso per il quale era stato locato.
4. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ancora "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 132, 132, 324, 329, 346, 414, 416, 436, 447 bis e 645 c.p.c., art. 645 c.p.c., artt. 1453 e 1455 c.c., nonché L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27, 28, e 42, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di Appello, pur azzerando e travolgendo la motivazione offerta dal primo giudice, mantenuto ferma la statuizione di risoluzione per una causa petendi del tutto diversa affondante in un supposto inadempimento contrattuale della BU e nonostante il contrario giudicato interno formatosi sulla domanda della conduttrice ex art. 1453 c.c.;
omessa o, comunque, insufficiente motivazione sul punto".
5. Al pari del precedente il motivo è manifestamente infondato. Come evidenziato sopra la domanda è stata accolta dai giudici di primo grado sotto il profilo di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, u.c.. Certo - ancora - che i giudici di appello confermando integralmente tale statuizione hanno dichiarato cessato il rapporto alla stessa data indicata dalla prima sentenza e sempre in applicazione della stessa disposizione di legge (L. n. 392 del 1978, art. 27, u.c.) è evidente che non vi è stato - contrariamente a quanto del tutto apoditticamente sì afferma nel motivo - l'accoglimento della domanda per una diversa causa petendi.
Come era, del resto, nelle prerogative del giudice di appello, questo ultimo si è limitato a approfondire la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando circostanze, peraltro assolutamente pacifiche in causa, senza in alcun modo interferire, contrariamente a quanto ancora una volta del tutto apoditticamente si afferma nel motivo, sul potere dispositivo delle parti.
Così operando - del resto - i giudici del merito si sono attenuti a principi assolutamente pacifici presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (da cui, totalmente e senza alcuna motivazione totalmente prescinde parte ricorrente) costante nell'affermare che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutimi, quali risultanti dall'atto di appello (in termini, ad esempio, Cass.20 gennaio 2002, n. 696).
In altri termini, il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello.
Deriva da quanto precede, pertanto - contrariamente a quanto si afferma nel motivo - che il giudice d'appello che abbia confermato la sentenza impugnata e quindi rigettato la domanda, in parte sostituendo la motivazione del primo giudice ed in parte proponendo una interpretazione della sentenza diversa da quella ritenuta dall'appellante, ma conforme a diritto, non viola i principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. (Cass. 10 ottobre 2003, n. 15185). Deve escludersi, infine, sussista violazione del giudicato nella circostanza che pur rigettata la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., per inadempimento della locatrice, i giudici del merito abbiano fatto riferimento all'obbligo della locatrice di realizzazione opere necessarie a assicurare la destinazione voluta del complesso e il conseguimento delle autorizzazioni in tema di sicurezza.
Queste ultime circostanze, infatti, unitamente all'ulteriore rilievo, sempre in fatto, che la locatrice non ha in alcun modo dimostrato l'adempimento degli obblighi assunti, sono state fatte presenti, in sentenza, non al fine di pronunziare la risoluzione, per inadempimento della BU del contratto inter partes, ma solo come elementi da cui trarre la prova della inidoneità dell'immobile all'uso pattuito e, quindi, alla ricorrenza dei "gravi motivi" che giustificano la cessazione anticipata del rapporto, ai sensi della L.27 luglio 1978, n. 392, art. 27, u.c..
6. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 Cost., artt. 1175, 1375, 1453, 1455, 1577, 2697 e 2909 c.c., artt. 100, 115, 164,324, 342, 414, 434 e 447 bis c.p.c., nonché L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27 e 28 e 42, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la Corte napoletana, rettificata come sopra la motivazione della sentenza impugnata, ritenuto sussistente e dimostrata una grave inadempienza della locatrice nella vicenda idonea a giustificare il recesso della Provincia, dianzi letto e interpretato e applicato;
omessa o, comunque, insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia".
7. La censura è inammissibile.
Sotto entrambi i profili in cui si articola.
7. 1. In merito alla denunziata "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 Cost., artt. 1175, 1375, 1453, 1455, 1577, 2697 e 2909 c.c., artt. 100, 115, 164, 324, 342, 414, 434 e 447 bis c.p.c.,
nonché L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27 e 28 e 42", sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, preme evidenziare, in limine, la manifesta inammissibilità della deduzione. In conformità, in particolare, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi - infatti - il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.
Il riferito principio comporta - in particolare - tra l'altro che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003 n. 2312). Quindi, quando nel ricorso per Cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048;
Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145;
Cass. 2 agosto 2005, n. 16132). In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di Cassazione).
Viceversa, la allegazione - come prospettate nella specie da parte del ricorrente - di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonché Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione;
Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).
Pacifico quanto segue si osserva che nella specie parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge - sostanziale e processuale - indicate nella intestazione del motivo, in realtà, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di Cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.
7.2. Quanto alle deduzioni, ampiamente svolte nel motivo e volte a dimostrare - al limite - la nullità del ricorso in opposizione della Provincia la deduzione è palesemente inammissibile. Ritiene il Collegio, infatti, pur nel contrasto giurisprudenziale esistente sul punto;
di dovere privi-legiare la lettura dell'art. 414 c.p.c., data dalla più recente giurisprudenza di legittimità che,
in diverse occasioni, ha affermato che nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione, solo per vizi della motivazione.
Con la conseguenza, pertanto, che va riservato solo al giudice di merito il potere di conoscere anche d'ufficio della eventuale nullità dell'atto introduttivo, la quale non può essere dedotta per la prima volta in cassazione da parte del soccombente o rilevata dalla Corte d'ufficio (cfr. Cass. 6 febbraio 2004, n. 2304; Cass. 17 marzo 2005, n. 5879; Cass. 16 gennaio 2007, n. 820). Non risultando, dalla sentenza impugnata, che l'odierna ricorrente abbia prospettato in grado di appello specifico motivo in ordine alla nullità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo di controparte sotto il profilo di cui all'art. 414 c.p.c., e segg., e non avendo, del resto la ricorrente trascritto (come era suo puntuale onere, ex art. 366 c.p.c.), in quale punto dell'atto di appello e con quali espressioni si fosse doluta della interpretazione data dal primo giudice all'atto introduttivo del giudizio proveniente da controparte (tenuto presente che al riguardo sono privi di effetto i richiami, ancorché specifici, qualora non seguiti dalla trascrizione degli atti del precedente giudizio) è evidente che nella parte de qua il ricorso è manifestamente inammissibile.
Palesemente, non può ovviarsi a tale inammissibilità con. le precisazioni contenute nella memoria di cui all'art. 378 c.p.c.. Questa ultima, infatti - contrariamente a quanto del tutto apoditticamente suppone la difesa di parte ricorrente - non ha la funzione di colmare eventuali lacune del ricorso introduttivo (Cass.20 giugno 2006, n. 14277).
Anche a prescindere da quanto precede, comunque, anche nella ricordata memoria si conferma che la deduzione specifica non era stata riprodotta in grado di appello e non apparteneva, pertanto, al giudizio di secondo grado (e sulla stessa, pertanto, non poteva- doveva pronunciarsi il giudice di secondo grado).
7.3. Quanto alle censure sollevata dal ricorrente sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass. 20 aprile 2006, n. 9234; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20322) L'art. 360 c.p.c., n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.
Certo quanto sopra, si osserva che la ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita - in buona sostanza per quanto è dato comprendere - a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.
7.4. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, la manifesta infondatezza della censura è palese ove solo si consideri che - come precisato nella sentenza impugnata:
- "il contratto in questione poneva a carico della locatrice la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare la destinazione voluta del complesso e il conseguimento delle autorizzazioni in tema di sicurezza";
- nulla dice la appellante sulla situazione dei locali alla data del preteso recesso;
- nessuna censura utile svolge la BU per contestare la valenza del recesso della provincia.
Pacifico quanto sopra pacifico - ancora una volta sulla base degli accertamenti, in fatto, compiuti dai giudici di secondo grado - che è mancata qualsiasi prova e la stessa allegazione, da parte della BU di avere "come era suo obbligo, provveduto pur in presenza di recesso manifestato dalla amministrazione, agli adempimenti necessari per legge ad assicurare la destinazione negoziale dell'edificio" è evidente che correttamente i giudici di secondo grado hanno rigettato il gravame.
8. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1458, 1575 e 1578 c.c., n. 2, nonché art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la corte napoletana ritenuto assorbito il motivo di appello della BU relativa alla efficacia ex nunc della statuizione di risoluzione contrattuale, omessa o - comunque - insufficiente motivazione sul punto.
Si afferma, infatti, che non poteva essere revocato il decreto ingiuntivo con il quale era stato richiesto il pagamento di canoni mensili comunque antecedenti alla statuizione di risoluzione contrattuale operata dal primo giudice.
9. Al pari dei precedenti il motivo è manifestamente infondato. Nella specie, infatti, come si è osservato sopra, i giudici del merito non hanno pronunziato la risoluzione, per inadempimento del locatore (o del conduttore) del contratto per cui è controversia, nella quale eventualità la censura spiegata avrebbe avuto anche un qualche spessore, ma hanno dichiarato la legittimità, con decorrenza dal 1 giugno 2001, del recesso della Amministrazione Provinciale dal contratto di locazione per cui è causa.
Pacifico, altresì, - la circostanza non è stata mai contestata dalla odierna ricorrente - che la Amministrazione Provinciale non ha utilizzato l'immobile successivamente al 1 giugno 2001, cioè a far data dall'epoca in cui è divenuto operativo il recesso, è evidente che correttamente i giudici del merito hanno escluso esistesse titolo alcuno, in capo alla locatrice a pretendere i canoni per il periodo successivo alla cessazione del rapporto.
10. Con il quinto, e ultimo, motivo la ricorrente censura "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte partenopea compensato le spese del doppio grado di causa".
Il motivo è inammissibile sia perché non formulato in conformità al precetto di cui all'art. 366 c.p.c., n. 4, non essendo indicati "i motivi per i quali è chiesta la cassazione, nella parte de qua della sentenza, sia perché il giudice del merito viola gli artt. 91 e 92 c.p.c., esclusivamente qualora ponga, anche in parte, le spese di causa a carico della parte totalmente vincitrice, e non quando, come nella specie in considerazione della "singolarità della vicenda" (e, sostanzialmente, della reciproca, parziale, soccombenza) compensa le spese di causa tra le parti.
11. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per spese, Euro 3.000,00 per onorari, e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2007