TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4658 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12481/2024 promossa da rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Francesco Parte_1
TR e AR Paltera;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
e
, in persona del procuratore p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Eboli;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21.11.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 18.11.2024, ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
01420249019179480000 notificata il 25.07.2024 da Controparte_3 limitatamente alle cartelle esattoriali n. 01420190040173727000 (dell'importo complessivo di € 985,66, anno del debito 2015) e n. 01420190052969113000 (dell'importo complessivo di €
10.484,68, anno del debito 2015), emesse dalla rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) In via preliminare: attesa la emergente fondatezza dei motivi dedotti in atto e l'imminenza del pregiudizio che verrebbe arrecato all'istante dall'imminente azione esecutiva esattoriale, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati (intimazione di pagamento n. 014 2024 90191794 80/000 e sottese cartelle di pagamento nn. n. 014 2019 0040173727000 e 014 2019 0052969113000 richiamate, afferenti le sanzioni per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista ai sensi della L. 681/81 art 27 e
L. 386/1990 e i relativi ruoli); 2) In via principale: accertare e dichiarare illegittima e/o nulla e/o annullabile l'intimazione di pagamento impugnata per giuridica inesistenza della notifica dei verbali di contestazione delle violazioni e/o delle relative cartelle di pagamento innanzi indicate, con consequenziale dichiarazione di nullità di tutti gli opposti (intimazione di pagamento n. 014 2024
90191794 80/000 e sottese cartelle di pagamento nn. 014 2019 0040173727000 e 014 2019
0052969113000 Ente Creditore e dei relativi ruoli dalle stesse veicolati); 3) Controparte_1
Sempre in via principale, laddove non fosse raggiunta la prova della rituale notifica dei verbali di contestazione delle violazioni, accertare e dichiarare decaduto/prescritto il diritto dell'Ente creditore per decorso del termine di novanta giorni dall'accertamento della violazione, e per l'effetto dichiarare la nullità di tutti gli opposti (intimazione di pagamento n. 014 2024 90191794 80/000 e sottese cartelle di pagamento nn. 014 2019 0040173727000 e014 2019 0052969113000
[...]
e dei relativi ruoli dalle stesse veicolati) per omessa notifica nei termini Controparte_4 di legge dell'atto prodromico sotteso alle presunte cartelle di pagamento;
4) In via gradata, qualora venga acquisita agli atti di causa la prova delle rituali notifiche dei verbali di contestazione delle violazioni entro i termini di ex L. 386/90, ma non fosse raggiunta la prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento, accertare e dichiarare la maturata prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 014 2019 0040173727000 e 014 2019 0052969113000, in quanto afferiscono alle annualità del debito del 2015 mentre il primo atto ricevuto dal Sig. risale Pt_1 al 25.07.2024 (intimazione di pagamento impugnata), e per l'effetto dichiarare la nullità di tutti gli opposti (intimazione di pagamento n. 014 2024 90191794 80/000 e sottese cartelle di pagamento nn.
014 2019 0040173727000 e 014 2019 0052969113000 e dei relativi Controparte_4 ruoli dalle stesse veicolati); 5) In via ulteriormente gradata, qualora venga fornita la prova della rituale notifica del verbale di contestazione della violazione e venga fornita anche la prova delle regolari notifiche delle cartelle di pagamento n. 014 2019 0040173727000 e 014 2019
0052969113000 accertare e dichiarare in ogni caso la maturata prescrizione dei crediti di cui alle predette cartelle di pagamento, essendo intercorso il termine quinquennale tra la data di notifica delle predette cartelle di pagamento e la data della violazione, non avendo mai l'odierno ricorrente ricevuto, medio tempore, alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione”.
2. Costituendosi con comparsa del 12.02.2025, ha chiesto Controparte_3 preliminarmente dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente per materia, valore e territorio il Giudice di Pace di ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 nonché, in subordine, CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del medesimo articolo. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi addotti, con vittoria di spese.
3. Con decreto del 25.03.2025, il G.U. ha dichiarato la contumacia della Controparte_1
4. La causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, è stata rinviata all'udienza del 21.11.2025 e assunta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
5. Tanto premesso, va accolta l'eccezione di incompetenza per materia.
6. Parte opposta ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per materia del Tribunale adito, essendo competente per materia ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n.150/2011 il Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione, ovvero del luogo di pagamento dell'assegno, da intendersi quale luogo ove ha sede l'istituto bancario presso cui è stato aperto il conto corrente e che ha provveduto a rilasciare il relativo blocchetto degli assegni.
7. Su tale eccezione, parte opponente ha replicato, rappresentando che l'opposizione alla cartella esattoriale, qualora - come nel caso de quo - abbia ad oggetto vizi che impediscono la formazione del titolo esecutivo per omessa o nullità della notifica o per fatti estintivi sopravvenuti (prescrizione), rientra nell'alveo applicativo dell'art. 615 c.p.c. e può essere proposta davanti al Tribunale territorialmente competente quale giudice dell'esecuzione.
8. Sul punto, in un caso analogo a quello oggetto di giudizio, la Suprema Corte ha chiarito che
“nel sistema dell'esecuzione esattoriale regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, l'intimazione di pagamento si pone come atto dell'agente della riscossione, finalizzato, appunto, all'avvio ed alla prosecuzione dell'azione esecutiva esattoriale. Ne segue che, così come, nel caso in cui la riscossione abbia ad oggetto tributi, è ammissibile l'opposizione sia avverso la cartella esattoriale che avverso l'intimazione di pagamento dinanzi alle Commissioni tributarie (cfr. Cass. S.U. n. 8279/08), qualora invece il procedimento esecutivo speciale sia iniziato per pretese non aventi natura tributaria - nella specie, sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada - la tutela è assicurata dinanzi al giudice ordinario col rimedio dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi). Questo rimedio, che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato come esperibile dinanzi al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale, è analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente qualora, oltre alla cartella esattoriale, l'agente della riscossione abbia emesso l'intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento, quale primo atto esecutivo (o, eventualmente, al fermo amministrativo, per fini cautelari). Sia l'impugnazione della cartella esattoriale che dell'intimazione di pagamento relativi all'ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nella specie, del codice della strada) spetta alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. n. 12879/04) con lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione coattiva. Come questa Corte ha ribadito in diverse occasioni, nel caso di opposizione c.d. pre-esecutiva, è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Quindi, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla legge n. 689 del 1981, art. 22 bis (oggi dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n.
150), norma speciale regolatrice della materia, che è il giudice di pace (Cass. n. 4022/08, n. 6463/11,
n. 24753/11, nonché, di recente, Cass. ord. n. 21914/14)” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 3283/2015).
In ossequio all'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, si rileva che la competenza per materia va correttamente incardinata presso il Giudice di Pace di ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. CP_1
n.150/2011, secondo cui “le controversie di cui all'articolo 22 della Legge 24 novembre 1981, n.
689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dello stesso articolo. L'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge”, non rientrando la fattispecie oggetto di scrutinio nelle ipotesi di esclusione disciplinate dai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
A tal fine, si precisa altresì che le impugnate cartelle n. 01420190040173727000 e n.
01420190052969113000 hanno ad oggetto le controversie disciplinate dall'art. 22 L. n. 689/81e relativa esecuzione forzata di cui all'art. 27 della medesima legge, ovvero l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione, emessa nel caso de quo dalla per mancato pagamento della sanzione Controparte_1 comminata per l'emissione di assegni senza autorizzazione ai sensi della L. n. 386/90.
9. Pertanto, va dichiarata l'incompetenza, sulla predetta opposizione, di questo Tribunale, per essere funzionalmente competente il Giudice di Pace di CP_1
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei valori minimi, in ragione della pronuncia in rito, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (scaglione di riferimento € 5.201 – 26.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: - dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Bari, rimettendo le parti dinanzi al Giudice di
Pace di con termine di legge per la riassunzione del procedimento;
CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
, che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge;
[...]
- nulla sulle spese nei confronti di Controparte_1
Così deciso in Bari 18.12.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12481/2024 promossa da rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Francesco Parte_1
TR e AR Paltera;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
e
, in persona del procuratore p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Eboli;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21.11.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 18.11.2024, ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
01420249019179480000 notificata il 25.07.2024 da Controparte_3 limitatamente alle cartelle esattoriali n. 01420190040173727000 (dell'importo complessivo di € 985,66, anno del debito 2015) e n. 01420190052969113000 (dell'importo complessivo di €
10.484,68, anno del debito 2015), emesse dalla rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) In via preliminare: attesa la emergente fondatezza dei motivi dedotti in atto e l'imminenza del pregiudizio che verrebbe arrecato all'istante dall'imminente azione esecutiva esattoriale, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati (intimazione di pagamento n. 014 2024 90191794 80/000 e sottese cartelle di pagamento nn. n. 014 2019 0040173727000 e 014 2019 0052969113000 richiamate, afferenti le sanzioni per l'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista ai sensi della L. 681/81 art 27 e
L. 386/1990 e i relativi ruoli); 2) In via principale: accertare e dichiarare illegittima e/o nulla e/o annullabile l'intimazione di pagamento impugnata per giuridica inesistenza della notifica dei verbali di contestazione delle violazioni e/o delle relative cartelle di pagamento innanzi indicate, con consequenziale dichiarazione di nullità di tutti gli opposti (intimazione di pagamento n. 014 2024
90191794 80/000 e sottese cartelle di pagamento nn. 014 2019 0040173727000 e 014 2019
0052969113000 Ente Creditore e dei relativi ruoli dalle stesse veicolati); 3) Controparte_1
Sempre in via principale, laddove non fosse raggiunta la prova della rituale notifica dei verbali di contestazione delle violazioni, accertare e dichiarare decaduto/prescritto il diritto dell'Ente creditore per decorso del termine di novanta giorni dall'accertamento della violazione, e per l'effetto dichiarare la nullità di tutti gli opposti (intimazione di pagamento n. 014 2024 90191794 80/000 e sottese cartelle di pagamento nn. 014 2019 0040173727000 e014 2019 0052969113000
[...]
e dei relativi ruoli dalle stesse veicolati) per omessa notifica nei termini Controparte_4 di legge dell'atto prodromico sotteso alle presunte cartelle di pagamento;
4) In via gradata, qualora venga acquisita agli atti di causa la prova delle rituali notifiche dei verbali di contestazione delle violazioni entro i termini di ex L. 386/90, ma non fosse raggiunta la prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento, accertare e dichiarare la maturata prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 014 2019 0040173727000 e 014 2019 0052969113000, in quanto afferiscono alle annualità del debito del 2015 mentre il primo atto ricevuto dal Sig. risale Pt_1 al 25.07.2024 (intimazione di pagamento impugnata), e per l'effetto dichiarare la nullità di tutti gli opposti (intimazione di pagamento n. 014 2024 90191794 80/000 e sottese cartelle di pagamento nn.
014 2019 0040173727000 e 014 2019 0052969113000 e dei relativi Controparte_4 ruoli dalle stesse veicolati); 5) In via ulteriormente gradata, qualora venga fornita la prova della rituale notifica del verbale di contestazione della violazione e venga fornita anche la prova delle regolari notifiche delle cartelle di pagamento n. 014 2019 0040173727000 e 014 2019
0052969113000 accertare e dichiarare in ogni caso la maturata prescrizione dei crediti di cui alle predette cartelle di pagamento, essendo intercorso il termine quinquennale tra la data di notifica delle predette cartelle di pagamento e la data della violazione, non avendo mai l'odierno ricorrente ricevuto, medio tempore, alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione”.
2. Costituendosi con comparsa del 12.02.2025, ha chiesto Controparte_3 preliminarmente dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente per materia, valore e territorio il Giudice di Pace di ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 nonché, in subordine, CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del medesimo articolo. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi addotti, con vittoria di spese.
3. Con decreto del 25.03.2025, il G.U. ha dichiarato la contumacia della Controparte_1
4. La causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, è stata rinviata all'udienza del 21.11.2025 e assunta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
5. Tanto premesso, va accolta l'eccezione di incompetenza per materia.
6. Parte opposta ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per materia del Tribunale adito, essendo competente per materia ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n.150/2011 il Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione, ovvero del luogo di pagamento dell'assegno, da intendersi quale luogo ove ha sede l'istituto bancario presso cui è stato aperto il conto corrente e che ha provveduto a rilasciare il relativo blocchetto degli assegni.
7. Su tale eccezione, parte opponente ha replicato, rappresentando che l'opposizione alla cartella esattoriale, qualora - come nel caso de quo - abbia ad oggetto vizi che impediscono la formazione del titolo esecutivo per omessa o nullità della notifica o per fatti estintivi sopravvenuti (prescrizione), rientra nell'alveo applicativo dell'art. 615 c.p.c. e può essere proposta davanti al Tribunale territorialmente competente quale giudice dell'esecuzione.
8. Sul punto, in un caso analogo a quello oggetto di giudizio, la Suprema Corte ha chiarito che
“nel sistema dell'esecuzione esattoriale regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, l'intimazione di pagamento si pone come atto dell'agente della riscossione, finalizzato, appunto, all'avvio ed alla prosecuzione dell'azione esecutiva esattoriale. Ne segue che, così come, nel caso in cui la riscossione abbia ad oggetto tributi, è ammissibile l'opposizione sia avverso la cartella esattoriale che avverso l'intimazione di pagamento dinanzi alle Commissioni tributarie (cfr. Cass. S.U. n. 8279/08), qualora invece il procedimento esecutivo speciale sia iniziato per pretese non aventi natura tributaria - nella specie, sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada - la tutela è assicurata dinanzi al giudice ordinario col rimedio dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi). Questo rimedio, che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato come esperibile dinanzi al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale, è analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente qualora, oltre alla cartella esattoriale, l'agente della riscossione abbia emesso l'intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento, quale primo atto esecutivo (o, eventualmente, al fermo amministrativo, per fini cautelari). Sia l'impugnazione della cartella esattoriale che dell'intimazione di pagamento relativi all'ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nella specie, del codice della strada) spetta alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. n. 12879/04) con lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione coattiva. Come questa Corte ha ribadito in diverse occasioni, nel caso di opposizione c.d. pre-esecutiva, è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Quindi, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla legge n. 689 del 1981, art. 22 bis (oggi dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n.
150), norma speciale regolatrice della materia, che è il giudice di pace (Cass. n. 4022/08, n. 6463/11,
n. 24753/11, nonché, di recente, Cass. ord. n. 21914/14)” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 3283/2015).
In ossequio all'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, si rileva che la competenza per materia va correttamente incardinata presso il Giudice di Pace di ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. CP_1
n.150/2011, secondo cui “le controversie di cui all'articolo 22 della Legge 24 novembre 1981, n.
689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dello stesso articolo. L'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge”, non rientrando la fattispecie oggetto di scrutinio nelle ipotesi di esclusione disciplinate dai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
A tal fine, si precisa altresì che le impugnate cartelle n. 01420190040173727000 e n.
01420190052969113000 hanno ad oggetto le controversie disciplinate dall'art. 22 L. n. 689/81e relativa esecuzione forzata di cui all'art. 27 della medesima legge, ovvero l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione, emessa nel caso de quo dalla per mancato pagamento della sanzione Controparte_1 comminata per l'emissione di assegni senza autorizzazione ai sensi della L. n. 386/90.
9. Pertanto, va dichiarata l'incompetenza, sulla predetta opposizione, di questo Tribunale, per essere funzionalmente competente il Giudice di Pace di CP_1
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei valori minimi, in ragione della pronuncia in rito, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (scaglione di riferimento € 5.201 – 26.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: - dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Bari, rimettendo le parti dinanzi al Giudice di
Pace di con termine di legge per la riassunzione del procedimento;
CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
, che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge;
[...]
- nulla sulle spese nei confronti di Controparte_1
Così deciso in Bari 18.12.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato