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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.3380/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 3.7.2023 da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in Schio (VI), Via Cristoforo Magrè n. 69, in persona del Presidente e legale rappresentante (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall' Avv. MARCO FERRETTI del Foro di Reggio Emilia (C.F.:
), ed elettivamente domiciliato in VI, Stradello dei C.F._2
Munari n. 10, presso lo studio e la persona dell'Avv. MICHELE MAGARAGGIA
attore opponente
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. ),
[...] P.IVA_2 incorporante per fusione con effetto dal 01.07.2024 la convenuta “
[...]
Controparte_2 [...]
”.-rappresentata e difesa dall'avv.CARRETTA Controparte_3
RENATO (C.F. ) e dall'avv. , con domicilio eletto presso lo C.F._3 studio dello stesso in CONTRÀ PORTI, 13 36100 VICENZA, come da procura a margine della comparsa di costituzione convenuto
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
1
CONCLUSIONI per la parte attrice opponente In via principale
1) accertare e dichiarare l'integrale liberazione del fideiussore Controparte_4 da tutte le obbligazioni di garanzia assunte nei confronti della banca opposta, ex art. 1956 c.c., e, per l'effetto dichiarare non dovute le somme pretese da quest'ultima con il decreto opposto, con declaratoria di nullità e/ revoca dello stesso nei confronti dell'opponente, per i motivi esposti in premessa.
2) In tutti i casi con vittoria di spese, competenze ed onorari In via istruttoria Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 Ter C.p.c. n. 2 depositata il 21.12.23
CONCLUSIONI per la parte convenuta opposta Nel merito Rigettare l'opposizione e le domande proposte dalla Società opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta di data 27 settembre 2023; e, conseguentemente
➢ Confermare il decreto ingiuntivo n.1023/2023 – R.G. n.2143/2023 del Tribunale di VI di data 11.05.2023.-
➢ Condannare la Società opponente in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore a rifondere a “
[...]
” in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore tutti gli oneri del giudizio di opposizione come da D.M. n.147/2022 e n.55/2014, ivi inclusi spese e compenso per la procedura di mediazione avanti all'Organismo “made in VI” conclusasi con verbale negativo di data 12.03.2024 nelle poste indicande nella nota spese.- In via istruttoria I)Si richiamano le n.22 (ventidue) produzioni documentali effettuate col ricorso monitorio e le ulteriori 7 (sette) del presente giudizio di opposizione.- II)Si contesta ogni e qualsiasi rilevanza probatoria dei documenti avversari.- III)Si chiede l'ammissione, occorrendo, delle istanze istruttorie (ordine di esibizione, prova per testi e per interrogatorio formale) di cui alla “memoria integrativa ex art.171 ter n.2 c.p.c.” di data 27 dicembre 2023.- IV)Ci si oppone all'ammissione delle prove orali richieste dal patrocinio della Società opponente in quanto del tutto irrilevanti ai fini del decidere, per tutti i motivi indicati nella
“memoria integrativa ex art.171 ter n.3 c.p.c.” di data 4 gennaio 2024.-
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice Controparte_4 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.1023/2023 (RG n.2143/2023)
[...] emesso in data 11 maggio 2023 che ingiungeva al Controparte_6
ed al il pagamento in solido di €
[...] Controparte_4
19.180,14, mentre al solo il pagamento di ulteriori € Controparte_4
207.274,92, oltre interessi come da domanda, entro 40 giorni dalla notifica in favore
2 di Controparte_2 [...]
; Controparte_3 Contr L'attore opponente ( in seguito breviter , Parte_3 esponeva:
-che il 17.4. 2008 aveva prestato una fideiussione di € 430.000,00 a garanzia di qualsiasi obbligazione che sarebbe stata in futuro contratta dal
[...] nei confronti dell'istituto di credito Banca Alto Vicentino Controparte_7
(ora ; CP_1
-che Il sottoscriveva, quindi, in data Controparte_7
03.06.08 il contratto di mutuo fondiario n. 103460 (Rep 99.894/Racc. 25468 Notaio
di Thiene) per l'importo di € 430.000,00, da rimborsarsi in vent'anni ; Per_1
-che concedeva altresì, quale terza datrice, diritto di ipoteca a favore della CP_4
Banca per complessivi € 645.000,00, di cui € 430.000,00 per capitale, a garanzia del capitale mutuato per spese, interessi anche successivi al pignoramento ed accessori sull'immobile di sua proprietà sito in Schio, Via Cristoforo Colombo n. 69 ;
-che Il pagava regolarmente le rate alle scadenze dal Controparte_6
Luglio 2008 fino al marzo 2020, quando la nota pandemia di COVID-19 obbligava alla chiusura forzata di ogni attività; Contr
- che la società opponente aveva appreso , dalla notifica del decreto ingiuntivo, che la banca opposta, in data 19.06.2020 aveva concesso al Controparte_6 un nuovo finanziamento di € 19.000 indicando nel contratto, quali garanti, il
[...]
Medio Credito Centrale (Fondo di garanzia L. 662/96) e la Parte_4
in virtù della fideiussione rilasciata in data 17.04.08 ; che, però, ciò era
[...] avvenuto senza alcuna autorizzazione da parte dell'opponente in violazione dell'art. 1956 c.c.
-che infatti il presentava già negli anni 2018 e 2019, Controparte_6 una pesante situazione debitoria , che si aggravava ulteriormente nel 2020 a causa del Covid, fino al tracollo nel 2021, che portava alla decisione di porre in liquidazione la società nel marzo del 2022;
-che al momento della concessione del mutuo chirografario, nel Giugno 2020, la banca poteva ben prevedere che la essendo una società la cui attività CP_6 consisteva nel promuovere ed organizzare attività e servizi culturali, ricreativi, sportivi e mutualistici, avrebbe avuto un tracollo in conseguenza del Covid, non potendo organizzare alcun evento per le note restrizioni previste ex lege, e nonostante ciò aveva concesso ugualmente il finanziamento richiesto dalla Cooperativa, Contr contando sulla fideiussione omnibus concessa anni prima dalla per tutt'altre finalità, e ciò aveva fatto senza informare in alcun modo la società di fatto opponente;
-che la società opponente non era mai stata informata della concessione del finanziamento di € 19.000, né dal che Controparte_7 aveva agito autonomamente per volontà del suo Presidente, né tantomeno dalla banca opposta che non le ha mai richiesto la “speciale autorizzazione” prevista dall'art. 1956 c.c. , e aveva così unilateralmente aumentato la misura del rischio connesso alla
3 garanzia concessa dalla società opponente, aggravando notevolmente la possibilità di esperire un'utile azione di regresso nei confronti del debitore principale, anche con riferimento al credito originario per la quale la garanzia era stata prestata.
- che ricorreva sia l'elemento oggettivo, rappresentato dalla concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza, da parte della banca, del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. Ritenendo quindi che si fosse verificata la propria liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c., chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta costituitasi, replicava: CP_1
-che, come affermato dalla stessa opponente, la Società Cooperativa garantita aveva pagato regolarmente le rate del mutuo fondiario sino a marzo 2020, quindi non risultava “ già negli anni 2018 e 2019 una pesante situazione debitoria” ;
- che il mutuo chirografario concesso nel 2020 in forza della normativa COVID prevedeva un preammortamento di 24 mesi di talché nulla doveva essere restituito per due anni;
-che la fideiussione rilasciata dalla Società opponente impone al garante (art.4) “di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”, invece mai la società garante aveva chiesto notizie sulla situazione della garantita;
- che la parte opponente non aveva soddisfatto l'onere probatorio producendo i bilanci degli anni 2018/2021 sub docc.3/6 atteso che : quelli degli anni 2020 e 2021 sono successivi al contratto di mutuo;
quello del 2019 non era ancora approvato (e dunque conoscibile) al momento di detto contratto;
quelli del 2018 e 2019 risultano approvati in data 22.03.2021 , successivamente alla concessione del finanziamento;
-che il bilancio dell'anno 2018 consegnato alla Banca non evidenziava alcun peggioramento della situazione, infatti dalla comparazione tra il 2017 e il 2018 risultava che:
*i debiti a breve erano aumentati da 42k a 58k, ma quelli a medio/lungo termine erano diminuiti da 428k a 392k;
*i crediti erano aumentati da 58k a 77k;
*i ricavi risultavano aumentati da 67k a 79k e i costi diminuiti da 21k a 17k, e così il margine operativo lordo risultava aumentato da 3k a 10k.-
- che il “report impresa” ottenuto dalla Banca il 04.06.2020 in sede di concessione del finanziamento COVID segnalava l'assenza di eventi negativi, con dati di bilancio riassuntivi positivi, che indicavano un aumento del circolante (stato patrimoniale attivo), un aumento del patrimonio netto e una diminuzione dei debiti (stato patrimoniale passivo) oltreché un aumento dei ricavi e il netto miglioramento del risultato di esercizio (conto economico).-
4 - che , del resto, la stessa delibera di scioglimento della del 2022 evidenziava CP_6 che le criticità erano emerse nel gennaio / febbraio 2022, quindi ben dopo la concessione del finanziamento di cui è causa);
-che all'epoca del secondo finanziamento il mutuo fondiario concesso dalla Banca opposta era in regolare ammortamento ed era stato poi sospeso a seguito della richiesta della mutuataria;
-che la Società garante era a perfetta conoscenza della situazione della Società garantita visto che dalla visura camerale storica della si evince Controparte_3 che (che aveva sottoscritto la fideiussione per conto della nonché la Parte_2 procura alle liti per l'atto di citazione) era stato: ininterrottamente Consigliere di amministrazione (sino al 16.05.2022) e, per un periodo, anche Presidente;
egli risultava inoltre sempre presente all'approvazione dei bilanci della (come da CP_6 documenti attorei 3/6 e il doc.23).- Tutto ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività.
All'esito della prima udienza , rilevato che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva concessa al decreto opposto la provvisoria esecutività ex art. 648 cpc, con assegnazione del termine per la mediazione. Esperito negativamente il tentativo di mediazione, al quale la parte attrice non si presentava senza addurre giustificazione alcuna, alla successiva udienza del 21.05.24 le parti insistevano nelle rispettive istanze ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava, previ i termini di cui all'art. 189 cpc, all'udienza del 25.02.25 . In data 12.12.2024 si costituiva “
[...]
” quale soggetto incorporante per fusione Controparte_5 con effetto dal 01.07.2024 la convenuta “
[...]
Controparte_8
”.
[...]
Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti e superflue. L'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 1956
c.c. oggettivo (prestazione di nuovo credito senza autorizzazione del fideiussore) e soggettivo ( conoscenza da parte del creditore dell'intervenuto peggioramento della situazione patrimoniale del debitore al momento della concessione del nuovo credito) è a carico del fideiussore che invoca tale norma (cfr. Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 34685 del 24/11/2022; Cass. 17.11.2016 n.23422, Cass. 2902/2016). Nel caso di specie tale onere non è stato soddisfatto, in quanto dai bilanci della garantita, conoscibili al momento della prestazione del credito, non risulta un peggioramento delle condizioni (vedasi analisi esposta in sede di costituzione della convenuta) ; il mutuo chirografario era in regolare ammortamento ed era stato sospeso per effetto della normativa a sostegno delle imprese adottata per l'emergenza Covid-19; il nuovo credito era di importo esiguo rispetto a quello preesistente , e per i primi due anni non prevedeva pagamenti;
dalla delibera di scioglimento della
5 garantita risulta che essa avveniva in forza delle “criticità emerse nei mesi di gennaio e febbraio 2022 nel corso della gestione della Cooperativa “ , quindi successivamente al nuovo mutuo. Quindi, essendo insussistente il presupposto del peggioramento delle condizioni patrimoniali del garantito precedentemente alla concessione del credito, la banca non aveva onere di chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione di cui all'art. 1956. D'altra parte la norma protettiva di cui all'art. 1956 c.c non trova applicazione laddove il fideiussore sia comunque a conoscenza delle condizioni patrimoniali del debitore garantito. Insegna infatti la Suprema Corte che “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice.” Sez. 3 -
, Ordinanza n. 16822 del 17/06/2024;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023; 3761/2006). Nel caso di specie il fideiussore aveva piena consapevolezza della situazione della garantita, visto che dalla visura camerale storica della ( doc.26 CP_6 convenuta) debitrice principale, risulta che il legale rappresentante della CP_9 era anche consigliere di amministrazione della . Il legale
[...] Controparte_3 Contr rappresentante della società garante risulta essere stato sempre presente all'approvazione dei bilanci della garantita (doc 3/6 attorei), ed era presente anche alla riunione del Consiglio di Amministrazione della in data 18.05.2020 nel CP_6 quale il Presidente informava della possibilità di accedere al finanziamento Covid e otteneva incarico dai Consiglieri presenti (e dunque anche dal l'incarico di Pt_2 provvedervi (doc. 28 di parte convenuta), così come risultava presente dal verbale del CdA della Società mutuataria di data 01.06.2021 nel quale si dava atto della richiesta di proroga dei due mutui in essere (doc. 29). Esclusa l'applicabilità dell'art. 1956 c.c., l'opposizione va rigettata siccome infondata. Il regolamento delle spese di lite, comprensive della fase di mediazione, segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite. Vista la mancata comparizione, senza giustificazione alcuna, all'incontro di mediazione (v. verbale 12.3.2024) la parte soccombente deve essere anche condannata al pagamento del contributo unificato
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
6 1) rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n.1023/2023;
2) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 7737,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta;
3) visto l'art. 12 bis DL 28/2010 e ss. mod. , condanna la parte attrice opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in VI il 10.3.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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