Articolo 436 del Codice di procedura civile
Articolo 493Articolo 436 bis
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21 aprile 1942
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12 dicembre 1973
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26 novembre 2024
Art. 436.
(Costituzione dell'appellato e appello incidentale).

L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito ((...)) di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. ((178))

Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione.
L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.
-------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
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