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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 457/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Parte_1 P.IVA_1
Picciaredda e Giuseppe Macciotta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: addizionale comunale diritti di imbarco
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
21.3.2022, ha convenuto in giudizio l' , al fine di sentire Parte_1 CP_1
accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. La ricorrente ha rappresentato che con avviso di addebito n. 402 2018 00022689 35 000 notificato in data 13 luglio 2018, l' ha intimato a parte ricorrente il pagamento CP_1 dell'importo complessivo di € 4.967.290,79, a titolo di contributi e somme aggiuntive, derivanti dal mancato versamento della contribuzione dovuta quale incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri in transito, ai sensi dell'art. 6-quater, comma terzo, legge n. 7/2005. 3. Tale avviso di addebito, che faceva seguito al Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000339741 del 25 settembre 2013, afferiva al mancato versamento dei contributi in discussione dall'1.9.2009 al 28.1.2011.
4. ha poi allegato di aver proposto opposizione al predetto titolo Parte_1
esecutivo, incardinando il giudizio R.G. n. 1494/2018, ancora pendente al momento dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso. Ha altresì rappresentato che in data 29.11.2019 avrebbe sostanzialmente appianato la parte di addizionale comunale dovuta all' a CP_1
titolo di incremento, procedendo al pagamento spontaneo della quota capitale iscritta a ruolo dall'Ente e pari a € 3.361.468,00.
5. La ricorrente ha quindi sottolineato che l' ha intimato, con il titolo di cui sopra, il CP_1
solo pagamento dei crediti derivanti dal mancato versamento della contribuzione quale incremento dell'addizionale comunale per i passeggeri in transito, mentre nulla sarebbe stato richiesto con riferimento alla quota di tale tributo di spettanza dell'Erario, ovverosia gli importi incassati dalla società ricorrente a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri su aeromobili, ex art. 2, comma 11, legge n. 350/2003.
6. ha dunque rappresentato che la quota erariale dell'addizionale in Parte_1
discussione per gli anni 2009-2011, regolarmente incassata dalla ricorrente, non è mai stata versata al soggetto beneficiario, in quanto non è mai stata richiesta né dall'Amministrazione finanziaria né dall' ; pertanto, gli importi di cui si discute CP_1
sarebbero ancora appostati in bilancio.
7. ha allora introdotto il presente giudizio, chiedendo una pronuncia di Parte_1
accertamento negativo circa la non debenza delle somme dovute a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri su aeromobili, ai sensi dell'art. 2, comma 11, legge n. 350/2003, siccome oramai prescritte.
8. Parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“per i motivi di cui all'espositiva che precede, accertare e dichiarare che sia intervenuta la prescrizione delle somme dovute dalla ricorrente a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri su aeromobili ex art.2, comma 11, della Legge 24 dicembre 2003, n.350, con riferimento al periodo intercorso tra il 2009 e il 2011 e, per
l'effetto, la non dovutezza delle medesime somme in favore dell'Ente impositore,
2 dichiarando, altresì, la conseguente attuale titolarità delle somme medesime in capo alla
tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”. Parte_1
9. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso avversario per difetto di interesse, attesa l'insussistenza di alcun provvedimento o diffida che abbia calcolato e/o richiesto l'entrata per cui è ricorso, né vi sarebbe alcun pregiudizio concreto in capo alla società ricorrente.
10. L' ha altresì contestato nel merito la domanda avversaria, ritenendola infondata in CP_2
fatto e in diritto. Ha pertanto domandato in ogni caso il rigetto del ricorso.
11. Mutata la persona del giudice, la controversia viene decisa all'esito della discussione orale tra le parti svoltasi all'udienza del 18 febbraio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. È fondata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta;
il ricorso è dunque inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
13. Per orientamento consolidato della giurisprudenza, costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 24552 del 12/09/2024).
14. Invero, con principio predicato con riferimento all'impugnazione dell'estratto di ruolo, comunque applicabile al caso di specie quanto all'interesse all'azione, anche se alcuna somma risulta nemmeno iscritta a ruolo, l'azione è ammissibile (prima della modifica introdotta con il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.l. 146 del 2021, convertito con modificazioni con la l. n. 215 del 2021) soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7353 del
07/03/2022).
3 15. Difatti, nella sentenza appena richiamata è stato ribadito che “quando nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione, l'impugnazione del "ruolo", o meglio la contestazione del credito da esso risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il debitore, tipicamente, potrebbe rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e disponendo egli già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire senza sussistenza di un
"conflitto" riconoscibile come tale (Cass., n. 22946 del 2016, cit., pag. 7)”.
16. I principi appena riportati sono stati ripresi e sviluppati dalla successiva sentenza già richiamata nel presente provvedimento (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 24552 del
12/09/2024), secondo cui “la testé riportata argomentazione - cui questa Corte presta convinta adesione - rappresenta null'altro che l'applicazione, nello specifico àmbito esaminato, dei princìpi generali che governano la tutela dichiarativa, concepita dal nostro ordinamento con i caratteri della generalità e dell'atipicità;
è infatti affermazione condivisa, in dottrina ed in giurisprudenza, che scopo dell'azione di mero accertamento è ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva o negativa, cioè a dire nel senso dell'affermazione dell'esistenza dello stesso o della negazione dell'esistenza di quello altrui;
in ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare;
diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un inaccettabile carattere esclusivamente preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare un'azione di mera iattanza che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 cod. proc. civ.) ha inteso escludere;
4 tanto comporta che condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è rappresentata dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che tale attività abbia posto in essere”.
17. Venendo all'applicazione di tali principi, che il giudicante condivide integralmente, al caso di specie, si osserva che è pacifico che non risulta intrapresa, né dall' né CP_1 dall'Amministrazione finanziaria, alcuna azione volta a contestare, quantificare ed esigere alla il pagamento degli importi dovuti a titolo di addizionale Parte_1 comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri su aeromobili, ai sensi dell'art. 2, comma 11, legge n. 350/2003, nel periodo 2009-2011.
18. Difatti, è pacifico che nessuna pretesa è stata azionata per gli importi in discussione, peraltro non meglio quantificati;
manca, pertanto, prima ancora che l'iscrizione a ruolo delle somme, alcun atto di impulso dal titolare del credito volto alla rivendicazione del diritto di cui si chiede di accertare la prescrizione.
19. Il mero appostamento in bilancio delle somme teoricamente dovute da parte della società,
in difetto di pretese al versamento di tali importi, e in assenza di uno specifico pregiudizio dedotto dalla ricorrente, non comporta la sussistenza di un interesse a una pronuncia di accertamento negativo per intervenuta prescrizione di siffatti crediti, solo ipotetici e mai richiesti.
20. Sicché, l'atto introduttivo deve essere dichiarato inammissibile, richiedendosi col presente ricorso una tutela meramente preventiva, in assenza di un interesse attuale e concreto alla domandata pronuncia giudiziaria.
21. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa indeterminabile. Le spese sono dunque liquidate in complessivi €
4.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile il ricorso;
5 - condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte convenuta, liquidate in complessivi € 4.700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 18/02/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Parte_1 P.IVA_1
Picciaredda e Giuseppe Macciotta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: addizionale comunale diritti di imbarco
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
21.3.2022, ha convenuto in giudizio l' , al fine di sentire Parte_1 CP_1
accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. La ricorrente ha rappresentato che con avviso di addebito n. 402 2018 00022689 35 000 notificato in data 13 luglio 2018, l' ha intimato a parte ricorrente il pagamento CP_1 dell'importo complessivo di € 4.967.290,79, a titolo di contributi e somme aggiuntive, derivanti dal mancato versamento della contribuzione dovuta quale incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri in transito, ai sensi dell'art. 6-quater, comma terzo, legge n. 7/2005. 3. Tale avviso di addebito, che faceva seguito al Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000339741 del 25 settembre 2013, afferiva al mancato versamento dei contributi in discussione dall'1.9.2009 al 28.1.2011.
4. ha poi allegato di aver proposto opposizione al predetto titolo Parte_1
esecutivo, incardinando il giudizio R.G. n. 1494/2018, ancora pendente al momento dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso. Ha altresì rappresentato che in data 29.11.2019 avrebbe sostanzialmente appianato la parte di addizionale comunale dovuta all' a CP_1
titolo di incremento, procedendo al pagamento spontaneo della quota capitale iscritta a ruolo dall'Ente e pari a € 3.361.468,00.
5. La ricorrente ha quindi sottolineato che l' ha intimato, con il titolo di cui sopra, il CP_1
solo pagamento dei crediti derivanti dal mancato versamento della contribuzione quale incremento dell'addizionale comunale per i passeggeri in transito, mentre nulla sarebbe stato richiesto con riferimento alla quota di tale tributo di spettanza dell'Erario, ovverosia gli importi incassati dalla società ricorrente a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri su aeromobili, ex art. 2, comma 11, legge n. 350/2003.
6. ha dunque rappresentato che la quota erariale dell'addizionale in Parte_1
discussione per gli anni 2009-2011, regolarmente incassata dalla ricorrente, non è mai stata versata al soggetto beneficiario, in quanto non è mai stata richiesta né dall'Amministrazione finanziaria né dall' ; pertanto, gli importi di cui si discute CP_1
sarebbero ancora appostati in bilancio.
7. ha allora introdotto il presente giudizio, chiedendo una pronuncia di Parte_1
accertamento negativo circa la non debenza delle somme dovute a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri su aeromobili, ai sensi dell'art. 2, comma 11, legge n. 350/2003, siccome oramai prescritte.
8. Parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“per i motivi di cui all'espositiva che precede, accertare e dichiarare che sia intervenuta la prescrizione delle somme dovute dalla ricorrente a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri su aeromobili ex art.2, comma 11, della Legge 24 dicembre 2003, n.350, con riferimento al periodo intercorso tra il 2009 e il 2011 e, per
l'effetto, la non dovutezza delle medesime somme in favore dell'Ente impositore,
2 dichiarando, altresì, la conseguente attuale titolarità delle somme medesime in capo alla
tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”. Parte_1
9. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso avversario per difetto di interesse, attesa l'insussistenza di alcun provvedimento o diffida che abbia calcolato e/o richiesto l'entrata per cui è ricorso, né vi sarebbe alcun pregiudizio concreto in capo alla società ricorrente.
10. L' ha altresì contestato nel merito la domanda avversaria, ritenendola infondata in CP_2
fatto e in diritto. Ha pertanto domandato in ogni caso il rigetto del ricorso.
11. Mutata la persona del giudice, la controversia viene decisa all'esito della discussione orale tra le parti svoltasi all'udienza del 18 febbraio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. È fondata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta;
il ricorso è dunque inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
13. Per orientamento consolidato della giurisprudenza, costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 24552 del 12/09/2024).
14. Invero, con principio predicato con riferimento all'impugnazione dell'estratto di ruolo, comunque applicabile al caso di specie quanto all'interesse all'azione, anche se alcuna somma risulta nemmeno iscritta a ruolo, l'azione è ammissibile (prima della modifica introdotta con il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.l. 146 del 2021, convertito con modificazioni con la l. n. 215 del 2021) soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7353 del
07/03/2022).
3 15. Difatti, nella sentenza appena richiamata è stato ribadito che “quando nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione, l'impugnazione del "ruolo", o meglio la contestazione del credito da esso risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il debitore, tipicamente, potrebbe rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e disponendo egli già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire senza sussistenza di un
"conflitto" riconoscibile come tale (Cass., n. 22946 del 2016, cit., pag. 7)”.
16. I principi appena riportati sono stati ripresi e sviluppati dalla successiva sentenza già richiamata nel presente provvedimento (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 24552 del
12/09/2024), secondo cui “la testé riportata argomentazione - cui questa Corte presta convinta adesione - rappresenta null'altro che l'applicazione, nello specifico àmbito esaminato, dei princìpi generali che governano la tutela dichiarativa, concepita dal nostro ordinamento con i caratteri della generalità e dell'atipicità;
è infatti affermazione condivisa, in dottrina ed in giurisprudenza, che scopo dell'azione di mero accertamento è ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva o negativa, cioè a dire nel senso dell'affermazione dell'esistenza dello stesso o della negazione dell'esistenza di quello altrui;
in ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare;
diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un inaccettabile carattere esclusivamente preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare un'azione di mera iattanza che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 cod. proc. civ.) ha inteso escludere;
4 tanto comporta che condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è rappresentata dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che tale attività abbia posto in essere”.
17. Venendo all'applicazione di tali principi, che il giudicante condivide integralmente, al caso di specie, si osserva che è pacifico che non risulta intrapresa, né dall' né CP_1 dall'Amministrazione finanziaria, alcuna azione volta a contestare, quantificare ed esigere alla il pagamento degli importi dovuti a titolo di addizionale Parte_1 comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri su aeromobili, ai sensi dell'art. 2, comma 11, legge n. 350/2003, nel periodo 2009-2011.
18. Difatti, è pacifico che nessuna pretesa è stata azionata per gli importi in discussione, peraltro non meglio quantificati;
manca, pertanto, prima ancora che l'iscrizione a ruolo delle somme, alcun atto di impulso dal titolare del credito volto alla rivendicazione del diritto di cui si chiede di accertare la prescrizione.
19. Il mero appostamento in bilancio delle somme teoricamente dovute da parte della società,
in difetto di pretese al versamento di tali importi, e in assenza di uno specifico pregiudizio dedotto dalla ricorrente, non comporta la sussistenza di un interesse a una pronuncia di accertamento negativo per intervenuta prescrizione di siffatti crediti, solo ipotetici e mai richiesti.
20. Sicché, l'atto introduttivo deve essere dichiarato inammissibile, richiedendosi col presente ricorso una tutela meramente preventiva, in assenza di un interesse attuale e concreto alla domandata pronuncia giudiziaria.
21. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa indeterminabile. Le spese sono dunque liquidate in complessivi €
4.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile il ricorso;
5 - condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte convenuta, liquidate in complessivi € 4.700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 18/02/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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