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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata con provvedimento del 15/4/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.16981/2023 R.G.
TRA
Parte_1
nato a [...] l'[...], residente in [...], C.F. , rappresentato e difeso, in C.F._1
virtù di procura speciale, dall'Avv. Sergio Marotta, c.f. , C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia in Quarto (Na), alla via Enrico De Nicola
n. 6 ATTORE
E
Parti F: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
nata a [...] il [...] - C.F. , con sede legale in
[...] C.F._3
Napoli alla Via Giovanni Bovio n. 14; ivi elett.te dom.ta alla Via Reggia di Portici n.
69/A presso lo studio dell'avv. Gaetano Mazza - C. F. - CodiceFiscale_4
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale ad litem in atti
CONVENUTO
NONCHE'
, dom.to presso la Procura della Repubblica di Napoli Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: querela di falso in via incidentale.
Conclusioni: come da atti costitutivi e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la querela di falso proposta in via incidentale da ed avente ad oggetto la sottoscrizione di esso Parte_1 Parte_1
sull'avviso di ricevimento n. 76759458870-5, recante numero di cronologico n.
143374 del 16.12.2016, integrante la relazione di notificazione dell'atto di citazione relativo al procedimento R.G. n. 36677/2016 incardinato dinnanzi al Tribunale
Ordinario di Napoli, Sezione Specializzata in materia di imprese, giudizio conclusosi con la sentenza n. 8859/2019 resa in contumacia del e appellata dallo Parte_1
stesso, con proposizione, in corso di causa, della querela di falso oggetto della presente pronuncia;
nel corso del processo si è costituita la Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda ed a seguito della comunicazione degli atti al
P.M-sede, depositato in originale il documento oggetto di querela, è stata espletata
C.T.U. calligrafica del 7/3/2025 a firma della dott.ssa Persona_1
L'oggetto del presente giudizio, querela di falso proposta in via incidentale si risolve nell'accertamento giurisdizionale dell'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 76759458870-5, recante numero di cronologico n.
143374 del 16.12.2016, integrante la relazione di notificazione dell'atto di citazione relativo al procedimento R.G. n. 36677/2016 incardinato dinnanzi al Tribunale
Ordinario di Napoli, Sezione Specializzata in materia di imprese, da un soggetto indicato come destinatario ricevente personalmente la notifica e sul punto va richiamata la giurisprudenza della S.C. in materia: “La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico
(od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a
servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa
declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore
del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore
effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla
concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa
sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste
efficacia “erga omnes”, e non solo nei riguardi della controparte presente in
giudizio” (sent Cass n. 8362/2000); “Nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza
del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata
dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo
contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il
rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere
legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che
riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di
notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a
querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa
l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego,
trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella
sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto” ( sent Cass n. 2421/2014), “In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di
ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione
che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia
apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello
spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata",
risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ.,
l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno.” ( ord
Cass n. 16289/2015; sent Cass SU n. 9962/2010); “Nel caso di notifica a mezzo del
servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del
destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia
illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e
non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal
destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del
destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata
sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario,
non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.” ( ord
Cass n. 4556/2020).
Quanto alla legittimazione e titolarità, attiva e passiva , è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi come chiarito dalla S.C. con l'ordinanza n.8575/2019 e n. 19412/2017 mentre,
dal lato passivo, “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o
un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso
ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al
più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” ( ord. Cass n.
19281/2019); quanto alla partecipazione del P.M. , questo Tribunale aderisce all'orientamento della S.C secondo cui: “L'obbligatorietà dell'intervento
del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo
comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in
grado d'intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai
singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte
discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o
meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa” (
Ord Cass n. 12254/2020).
Passando al merito della domanda di querela di falso proposta, premesso che nella fattispecie in esame la notifica è stata eseguita ai sensi della legge n. 890/1982 ed in tali casi , come ribadito da ultimo dalla S.C. con la recente ordinanza n. 1686/2023,
anche la relata di notificazione eseguita dall'agente postale fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario, deve osservarsi che il C.T.U., grafologo, nel suo elaborato, con argomentazioni esaustive ed alle quali, comunque, si rinvia, ha rassegnato le seguenti considerazioni ( pag 37): la firma riferita a: Parte_1
” , oggetto di verifica , apposta sull'avviso di ricevimento della racco
[...] mandata A/R N.76759458870- 5 , cronologico N.143374, data di ricevimento
21.12.2016, NON è stata redatta da ed è pertanto .”. Parte_1 CP_4
In sostanza, il documento in questione è stato sottoscritto da una persona diversa da
indicato quale destinatario persona fisica ricevente personalmente Parte_1
l'atto, di tal che va accolta la querela di falso proposta dallo stesso e ai sensi degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., va ordinata la cancellazione, da attuarsi nelle forme dell'art. 675 c.p.p., della sottoscrizione asseritamente apposta Parte_1
sull'avviso di ricevimento n. 76759458870-5, recante numero di cronologico n.
143374 del 16.12.2016,; sul punto vale richiamare il principio secondo cui la querela di falso è proponibile dal soggetto cui sia dalla controparte attribuita la paternità di un determinato documento, ancorché, non contenendo questo alcuna alterazione, l'azione sia diretta a disvelare l'effettiva titolarità della manifestazione di volontà in esso contenuta e non sia, perciò, materialmente possibile l'assunzione di alcun provvedimento di cancellazione, in quanto l'effetto ablatorio postulato dal secondo comma dell'art. 226 c.p.c. resta egualmente conseguito dall'accertamento della provenienza del documento da un soggetto diverso della parte indicatane come autore
(Cass. civ., 05/05/1980, n. 2942).
Ogni altra domanda già proposta dall'attore innanzi alla Corte di Appello di Napoli
deve essere esaminata esclusivamente da quest'ultima, atteso che il Tribunale
ordinario può essere investito in via incidentale soltanto della querela di falso ma non anche delle altre pretese formulate dall'attore innanzi alla Corte di Appello di Napoli innanzi alla quale il giudizio, attualmente sospeso, proseguirà nei tempi e nei modi di cui all'art. 297 c.p.c..
Le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto e quelle sopportate dall'attore, vanno poste a carico della liquidate in base al DM 55/2014, Controparte_1
scaglione indeterminabile basso, valore medio ridotto della metà per la semplicità
delle questioni in relazione alle quattro fasi, con attribuzione in favore dell'avv.to
Sergio Marotta.
Ai sensi dell'art. 227 c.p.c. la presente sentenza diverrà esecutiva per quanto riguarda i provvedimenti in materia di falso soltanto dopo il passaggio in giudicato mentre la statuizione sulle spese è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. ( sent
Cass n. 891/2014) .
Copia della sentenza va comunicata al PM- sede in quanto interventore ex lege nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando sulla querela di falso proposta in via incidentale da così provvede: Parte_1
1) accoglie la querela di falso proposta nei confronti della e Controparte_1
dichiara che la firma riportata sull'avviso di ricevimento n. 76759458870-5
(cronologico n. 143374 del 16.12.2016) non è di , e la grafia ivi Parte_1
apposta non è in alcun modo a lui riconducibile;
2) dispone che, ai sensi e nelle forme degli artt. 537 e 675 c.p.p., si proceda, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, alla cancellazione del predetto documento come disposto dal secondo comma dell'ultimo articolo citato;
3) condanna la alla rifusione delle spese di lite sopportate Controparte_1
dall'attore , che liquida complessivamente in € 3.809,00 per compenso ed € 545,00
per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, C.P.A.
ed I.V.A. come per legge se documentate con attribuzione in favore dell'avv.to
Sergio Marotta;
4) pone definitivamente a carico della le spese per Controparte_1
l'espletamento della C.T.U. già liquidate con separato decreto;
5) dispone comunicarsi al PM- sede copia della presente sentenza.
Napoli 15/4/2024 Il Giudice