Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/06/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nel giudizio di primo grado iscritto al n. 5549 del ruolo generali degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Pizzirusso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Macerata, piazza della Vittoria n. 1, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Grisanti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, via Cardeto n. 41, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: contratti pubblici – appalto di lavori.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 17 giugno 2025. E pertanto: parte ricorrente ha manifestato “la disponibilità del ricorrente alla definizione del giudizio nei termini di cui alla proposta lett. b) della memoria autorizzata del 28 aprile 2035, pag. 15, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio”; parte convenuta “non si oppone alla definizione della lite come proposta da parte ricorrente, rimettendosi al giudice per la compensazione integrale delle spese del giudizio”.
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DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 28 ottobre 2024, dottore Parte_1 commercialista, unico associato superstite dell'associazione professionale “
[...]
” a seguito del recesso del dott. Controparte_2 [...]
e della morte del dott. , ha agito nei confronti di erede CP_3 Persona_1 Controparte_1
Per_ del dott. , e chiesto al Tribunale di voler:
“1. in via principale, - accertato in € 102.423,37 l'importo degli utili pagati a titolo di acconto al defunto dott. negli anni 2018 e 2019, condannare la sig.ra nella Persona_1 Controparte_1 sua qualità di erede, a restituire al dott. l'importo di € 102.423,37, oltre interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria dal 22/11/2019 al saldo;
Cont
- accertato in € 6.250,23 l'importo degli anticipi e dei giroconti pagati dalla per conto del dott.
, come meglio descritto in narrativa nei punti 8. e 9., condannare la sig.ra Persona_1 CP_1
nella sua qualità di erede, a restituire al dott. l'importo di € 6.250,23, oltre
[...] Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22/11/2019 al saldo;
2. in ogni caso,
- condannare la sig.ra a risarcire al dott. la somma di € 137,04 Controparte_1 Parte_1 per l'applicazione degli interessi passivi sul c/c 8868 del ricorrente a seguito dell'apertura di credito, oltre la maturanda somma per lo scoperto di c/c dal 08/10/2024 sino al saldo di quanto dovuto dalla sig.ra Controparte_1
- condannare la sig.ra al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma Controparte_1
2, c.c., dal 22/11/2019 ad oggi ammontante ad € 6.938,41 calcolato e da calcolare sulla somma €
65.179,76 o su quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre gli importi maturandi dal
28/10/2024 al saldo nella misura del rendimento su rendistato;
3. in subordine,
- condannare la sig.ra al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma Controparte_1
2, c.c., dal 22/11/2024 ad oggi ammontante ad € 5.671,66 calcolato e da calcolare sulla somma €
65.179,76 o su quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre gli importi maturandi dal
28/10/2024 al saldo in misura pari all'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio di interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori”.
2. Costituitasi in giudizio, ha resistito in fatto e diritto al ricorso e, dopo Controparte_1 aver eccepito l'inammissibilità della domanda, in quanto coperta dal giudicato formatosi nell'ambito
Pag. 2 di 4 del procedimento RG 2290/2021 già definito tra le parti, nonché dedotto la sua infondatezza nel merito, ha concluso come segue:
“a) in via pregiudiziale, accertare la sussistenza, per le ragioni di cui in narrativa, della violazione del principio del ne bis in idem e per l'effetto dichiarare improcedibile la domanda;
b) in via sempre pregiudiziale, accertare, per le ragioni di cui in narrativa, la sussistenza del giudicato formale, sostanziale o comunque interno, in relazione all'oggetto della domanda e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda stessa;
c) nel merito, accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa l'infondatezza della domanda e per l'effetto respingere la stessa con ogni conseguente statuizione d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio anche ex art 96 CPC nel caso in cui ne vengano ravvisati i presupposti”.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies comma quarto c.p.c., all'odierna udienza le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e hanno concluso come trascritto in epigrafe.
4. All'udienza è emersa la concorde volontà delle parti di definire il giudizio come da proposta formulata da parte ricorrente nella memoria autorizzata depositata il 28 aprile 2025, pag. 15, lett. b), il cui contenuto si trascrive:
“in caso di soluzione conciliativa per porre fine alla lite, si ribadisce la necessità di dare atto, anche per regolarizzare l'aspetto fiscale, che “l'indennità spettante all'erede è pari ad € 133.351,34 ed è stato pagata dallo studio associato per € 24.677,40 mentre la differenza di € 108,673,94 è stata corrisposta mediante estinzione per compensazione con il credito vantato dal medesimo studio
Per_ associato per acconti di utile percepiti da dott. nel 2018 e nel 2019””.
Attesa la concorde volontà delle parti, deve ritenersi cessata materia del contendere, non emergendo alcun residuo interesse alla pronuncia giudiziale di merito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessazione della materia del contendere si configura qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti per il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio.
Dunque, la cessazione della materia del contendere – da pronunciarsi con sentenza – preclude una pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sui fatti dedotti in giudizio, integrando invece una pronuncia di mero rito (cfr. Cass., Sezioni Unite, 18.05.2000, n. 368 e 28.09.2000, n.1048;
03.09.2003, n. 12844; 11.01.2006, n.271).
Siffatta pronuncia è dovuta tutte le volte in cui – come nella specie, in assenza di conforme richiesta di parte – non risulti possibile una declaratoria di estinzione del processo per rinuncia agli atti o di
Pag. 3 di 4 rinuncia alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass., 31 luglio 2018, n. 20182, in motivazione).
5. Va infine disposta, in conformità alla richiesta di parte ricorrente e in considerazione della mancata opposizione della convenuta, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 5549/2024:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Ancona, 17 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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