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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1493/2023 promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
MICHELE BAROZZI, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PEDRETTI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CHIAIS MASSIMO
( ) VIA MICHELE BAROZZI 2 MILANO;
C.F._1
IMPUGNANTE
pagina 1 di 25 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_2
BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. BUSATTA FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCUDIER GIOVANNI
( ) VIA LUCATELLO, 6 35121 PADOVA;
C.F._2 CP_2
( VIA LUCATELLO 6 PADOVA;
C.F._3 CP_3
( PIAZZA EREMITANI, 18 35121 PADOVA;
C.F._4 Controparte_4
( Indirizzo Telematico;
C.F._5
RESISTENTE
avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
in via rescindente, accertare e dichiarare la nullità, in tutto o in parte, del Lodo, per i motivi dedotti in atti;
in via rescissoria, pronunciare nel merito della controversia fra le parti, ai sensi del secondo comma dell'art. 830 c.p.c., e, per l'effetto, (i) accertare e dichiarare che è tenuta a pagare gli interessi CP_1
sulle penali del Primo Contratto compresi quelli maturati nel periodo dell'arbitrato; e (ii) accogliere le seguenti conclusioni di merito già precisate nel procedimento arbitrale:
“premessa ogni più opportuna statuizione e declaratoria in merito al diritto di Parte_1
al pagamento delle penali previste dal Primo Contratto e dal Secondo Contratto - da
[...]
pagina 2 di 25 quantificarsi nell'importo di Euro 1.808.845,70, ovvero, in alternativa, conteggiate le penali per i
ritardi nella posa dei pavimenti alla veneziana ai sensi dell'art. 7 del Secondo Contratto, nell'importo
di Euro 2.119.219,90, ovvero ancora, in subordine, considerando la penale finale del Secondo
Contratto e non le relative penali intermedie, nell'importo di Euro 672.891,75 - o nel diverso importo
maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, per tutti i motivi esposti in atti;
IN VIA PRINCIPALE
rigettare tutte le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti, anche accertando e dichiarando,
[...]
ove ritenuto, la compensazione di tutti gli importi richiesti da con gli importi Controparte_1
dovuti da quest'ultima ad a titolo di penali ai sensi del Primo Contratto e Parte_1
del Secondo Contratto e/o a titolo di risarcimento del danno;
IN VIA RICONVENZIONALE
condannare al pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1
pari alla differenza tra le penali dovute in base ai contratti inter partes e i corrispettivi pretesi da
nel presente giudizio;
Controparte_1
in via subordinata, condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto della Controparte_1
ritardata apertura dell'albergo, quantificati in un importo non inferiore ad Euro 778.151, o, nella
maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via
equitativa, oltre a interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, ovvero al risarcimento
dell'eventuale differenza a titolo di maggior danno tra il danno subito da Parte_1
e l'ammontare delle penali, sempre oltre a interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare la responsabilità di per il pregiudizio all'immagine ed al Controparte_1
prestigio aziendale subito da per tutti i motivi esposti in atti e, per Parte_1
l'effetto, condannare al risarcimento dei conseguenti danni da quantificarsi in un Controparte_1 pagina 3 di 25 importo non inferiore ad Euro 50.000 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata
in corso di causa eventualmente anche in via equitativa, in ogni caso oltre interessi dal dovuto al saldo
e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare la responsabilità di per i pregiudizi subiti da Controparte_1
a causa dei vizi degli impianti dell'Immobile, per i motivi esposti in atti e, Parte_1
per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati, allo stato, Controparte_1
in un importo pari ad Euro 23.500, o, nella maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa
e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre a interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione
monetaria”;
- condannare, per l'effetto, alla restituzione dell'importo di Euro 856.103,47 pagato da CP_1
in data 12 luglio 2023, in base al Lodo come modificato dall'ordinanza di Codesta Parte_1
Ecc.ma Corte del 14 giugno 2023, come attestato dalla contabile del bonifico prodotta sub All. A in allegato alle note scritte ex art. 352, comma 1, n. 1 c.p.c. contenenti la precisazione delle conclusioni di oltre interessi legali dalla data del pagamento a quella della restituzione e rivalutazione Parte_1
monetaria;
IN VIA SUBORDINATA:
disporre la correzione dell'errore materiale del nella parte in cui ha statuito in merito agli interessi Pt_2
sulle penali del Primo Contratto, statuendo che gli interessi sulle penali del Primo Contratto sono dovuti anche per il periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del Pt_2
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge, del presente giudizio nonché delle spese e costi arbitrali, di C.T.U., di C.T.P. e di lite del procedimento arbitrale;
pagina 4 di 25 IN VIA ISTRUTTORIA:
disporre l'assunzione dei mezzi di prova già richiesti in sede arbitrale e qui di seguito riproposti:
“- disporre la rinnovazione della C.T.U. già svolta sui quesiti formulati all'udienza del 10 novembre
2021, previa sostituzione dell'Ing. con altro professionista dotato di idonee competenze Per_1
tecniche, per le motivazioni di cui all'istanza di del 21 novembre 2022; Parte_1
- accogliere la prova testimoniale dedotta da sulle circostanze di cui alla memoria di Parte_1
risposta, nonché sulle seguenti circostanze articolate nella memoria illustrativa e nella memoria di
replica:
1) Vero che i lavori della “Fase I” sono stati ultimati da solo in data 30 novembre 2018, come CP_1
da doc. 20 che mi si rammostra?
2) Vero che l'importo finale pagato da a per i lavori oggetto del Primo Contratto Parte_1 CP_1
e dell'Atto Modificativo e Integrativo del Primo Contratto è pari ad Euro 1.349.997,99, come da docc.
20 e 21 che mi si rammostrano?
3) Vero che, tra i documenti dell'invito alla gara all'esito della quale si è aggiudicata anche i CP_1
lavori del Secondo Contratto, era presente anche il progetto definitivo rispetto al quale avrebbe CP_1
dovuto produrre la relativa progettazione esecutiva, come da docc. 24 e 25 che mi si rammostrano?
4) Vero che, in occasione dell'incontro tenutosi in data 12 ottobre 2019, alla presenza, tra gli altri,
dell'Ing. e dei rappresentanti di , questi ultimi hanno espressamente riconosciuto Tes_1 CP_1
di non avere mai consegnato il progetto esecutivo e costruttivo degli impianti impegnandosi a
consegnarlo entro la data di ultimazione degli interventi di ripristino da eseguire per rimediare ai vizi
degli impianti accertati in sede di collaudo?
5) Vero che, in data 24 maggio 2018, sottoponeva a la prima richiesta di fornire Parte_1 CP_1
un preventivo per i lavori di posa del pavimento alla veneziana, come identificati dalla
pagina 5 di 25 documentazione fotografica fornita insieme alla richiesta, e che detto preventivo veniva rigettato in
quanto i campioni relativi erano difformi rispetto alla richiesta?
6) Vero che, dopo aver visionato i pavimenti alla veneziana eseguiti da un fornitore terzo nella c.d.
camera campione sulla base della documentazione fotografica di cui al precedente capitolo, ha CP_1
chiesto di poter sottoporre un secondo preventivo per dette lavorazioni si è offerta nuovamente di
realizzare anche i pavimenti alla veneziana e l'ha autorizzata in data 10 ottobre 2018? Parte_1
7) Vero che il secondo preventivo per l'esecuzione dei terrazzi alla veneziana è stato sottoposto da
ad solo in data 15 novembre 2018? CP_1 Parte_1
8) Vero che ha approvato il preventivo in data 20 novembre 2019, con la precisazione Parte_1
che avrebbe dovuto fornire ad i campioni di materiali corrispondenti alle CP_1 Parte_1
caratteristiche dettate dalla documentazione fotografica ed al modello realizzato nella camera
campione in tempi brevi?
9) Vero che ha fornito i campioni corrispondenti alle richieste con una prima consegna in data CP_1
19 dicembre 2018 poi completata in data 30 gennaio 2019?
10) Vero che la posa del terrazzo alla veneziana dei pavimenti dal primo piano al terzo piano è stata
ultimata da solo dopo il 1 aprile 2019 e quella dei pavimenti del piano terra solo dopo il 1 CP_1
giugno 2019?
11) Vero che aveva programmato che l'apertura dell'albergo all'interno dell'Immobile Parte_1
avvenisse entro il 15 maggio 2019?
12) Vero che, sin dal mese di gennaio 2019, ha sottoposto ad ripetute richieste di CP_1 Parte_1
corrispettivi extra rispetto al corrispettivo forfettario previsto dal Secondo Contratto?
13) Vero che, a decorrere dal mese di gennaio 2019, ha iniziato a lamentare che il budget CP_1
previsto dal Secondo Contratto era in via di esaurimento?
14) Vero che il budget previsto dal Secondo Contratto è stato raggiunto solo nel mese di maggio 2019? pagina 6 di 25 15) Vero che, a partire dal mese di febbraio 2019, ha ridotto la propria presenza in cantiere CP_1
fino a sospendere completamente le attività nel mese di marzo 2019?
16) Vero che, in occasione di un incontro tenutosi tra i rappresentanti delle due società il 12 aprile
2019 presso la sede di , e hanno raggiunto un accordo di massima che, a CP_1 Parte_1 CP_1
fronte del riconoscimento di parte dei corrispettivi extra pretesi da , garantiva ad CP_1 Parte_1
che i lavori sarebbero stati da subito ripresi con i ritmi ordinari, salvo definire nel dettaglio e
formalizzare le intese raggiunte in un successivo accordo scritto?
17) Vero che, pur dopo avere raggiunto l'intesa di massima di cui al precedente capitolo, ha CP_1
continuato a sottoporre ad nuove richieste economiche? Parte_1
18) Vero che le nuove richieste economiche di cui al precedente capitolo hanno dilatato ulteriormente i
tempi di definizione dell'accordo tra le parti, poi formalizzato il 27 giugno 2019 con la sottoscrizione
dell'Addendum?
19) Vero che dato il ritardo nell'ultimazione delle opere da completare prima della Parte_1
consegna dei marmi, ha dovuto posticipare le consegne e lo stoccaggio dei marmi per l'arredamento
dei bagni che avrebbe impedito il completamento delle opere dati gli spazi angusti del cantiere?
20) Vero che la detrazione relativa al S.A.L. n. 4 è l'unica detrazione realizzata da sui Parte_1
S.A.L. del Secondo Contratto e riguarda costi per lavorazioni straordinarie in orari non ordinari o
festivi richiesti da per la prima volta nel suddetto S.A.L., in assenza di documenti giustificativi a CP_1
supporto, e che ha detratto dall'importo del in attesa di poterli validare dopo aver Parte_1 CP_5
ricevuto da e verificato i relativi documenti giustificativi? CP_1
21) Vero che i tempi riportati nelle singole “RFA” rappresentano indicazioni di massima da utilizzare
come riferimento indicativo nell'ipotesi in cui il totale delle “RFA” approvate da Parte_1
comporti la necessità di rideterminare il termine finale per la consegna dei lavori?
pagina 7 di 25 22) Vero che nell'esecuzione di un appalto, i lavori che si aggiungono in corso di esecuzione delle
opere possono essere eseguiti in contemporanea anziché in aggiunta rispetto alle lavorazioni già in
programma?
23) Vero che il doc. 80t prodotto da che mi si rammostra contiene un riepilogo di importi e CP_1
lavori che è stato superato nel corso dell'esecuzione delle opere oggetto del Secondo Contratto e
indica anche lavori mai effettivamente eseguiti da ? CP_1
24) Vero che la tabella di cui al punto (i) della relazione sub doc. 42 che mi si rammostra contiene
l'elenco delle “RFA” relative al Secondo Contratto?
25) Vero che le “RFA” relative al Secondo Contratto richieste da sono quelle riportate Parte_1
nella tabella di cui al punto (i) della relazione sub doc. 42 che mi si rammostra?
26) Vero che le “RFA” richieste da riportate nella tabella di cui al punto (ii) della Parte_1
relazione sub doc. 42, che mi si rammostra, hanno ad oggetto per la quasi totalità lavori ricompresi
nell'oggetto del Secondo Contratto e necessari sin dalla sua sottoscrizione per le opere di
ristrutturazione dell'Immobile?
27) Vero che anche le “RFA” richieste da riportate nella tabella di cui al punto (ii) della CP_1
relazione sub doc. 42, che mi si rammostra, hanno ad oggetto lavori ricompresi nell'oggetto del
Secondo Contratto e necessari sin dalla sua sottoscrizione per le opere di ristrutturazione
dell'Immobile?
28) Vero che ha iniziato lo studio dei progetti a base di gara solo nel corso dell'esecuzione dei CP_1
lavori oggetto del Secondo Contratto?
29) Vero che nei programmi lavori emessi da nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del CP_1
Secondo Contratto, ha sempre confermato la data di fine lavori del 30 aprile 2019 anche se le CP_1
“RFA” relative al Secondo Contratto erano già state emesse?
pagina 8 di 25 30) Vero che nei primi due mesi di svolgimento dei lavori oggetto del Secondo Contratto, ovvero
ottobre-novembre 2019, ha eseguito lavori per Euro 100.000, come risulta dal grafico di cui al CP_1
doc. 42 che mi si rammostra?
31) Vero che nel periodo febbraio-marzo 2019, ha avuto un calo di produzione per circa Euro CP_1
150.000 nell'esecuzione dei lavori oggetto del Secondo Contratto, come risulta dal grafico di cui al
doc. 42 che mi si rammostra?
32) Vero che, alla data del 30 aprile 2019, ha svolto lavori per Euro 2.025.581 a fronte dei CP_1
lavori per Euro 2.501.747 da eseguire in base al Secondo Contratto?
33) Vero che il secondo campione di pavimenti alla veneziana fornito da era difforme rispetto CP_1
alle richieste di Parte_1
34) Vero che la tabella riportata al punto 3 della perizia sub doc. 43 che mi si rammostra indica le
figure apicali di dedicate alla gestione del contenzioso con ed i relativi tempi e Parte_1 CP_1
costi giornalieri?
Si indicano a testi: Dott.ssa , Ing. , Arch. , Ing. Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
Tes_1
- rigettare tutte le istanze di prova testimoniale, anche a prova contraria, e l'istanza di C.T.U. dedotte
da , per i motivi di cui in atti;
CP_1
- per la non creduta ipotesi di ammissione, anche solo parziale, dei capitoli di prova per testi dedotti ex
adverso, ammettere l'esponente alla prova contraria sui medesimi capitoli con i testi già indicati a
prova diretta”.
Per Controparte_1
In via principale:
pagina 9 di 25 - rigettare le domande formulate in via rescindente e in via rescissoria da Parte_1
in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata:
- dichiarare per le ragioni esposte la parziale nullità del lodo, circoscrivendola alla condanna di al pagamento del solo importo di € 438.431,96, con conseguente conferma (e comunque Parte_1
pronuncia) dell'accertamento e condanna di al pagamento del credito di di euro Parte_1 CP_1
676.588,75 oltre IVA nella misura del 10% (per un totale di euro 761.199,68) oltre interessi maturati e maturandi che vanno calcolati a partire dal giorno dell'emissione delle relative fatture e fino all'effettivo soddisfo, con esclusione però di quelli prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del lodo;
respingendo nel resto l'impugnazione.
Compensi professionali e spese integralmente rifuse.
In via istruttoria:
Si chiede di essere abilitati alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il Direttore dei Lavori arch. approvava senza riserve gli Stati di Persona_2
Avanzamento Lavori del Primo Contratto n. 6 a tutto il 15.10.2018, n. 7 a tutto il 30.11.2018 e n. 8
finale come da documenti 69, 70 e 21 che si rammostrano al teste;
2) Vero che il Direttore dei Lavori arch. autorizzava i Certificati di Pagamento Persona_2
del Primo Contratto n. 6 del 15.10.2018, n. 7 del 30.11.2018 e n. 8 del 30.11.2018 e l'emissione delle corrispondenti fatture come da documenti 69, 70 e 71 che si rammostrano al teste;
3) Vero che provvedeva al pagamento delle fatture n. 108 del 18.4.2018, n. 109 del Parte_1
18.4.2018, n. 146 del 23.5.2018, n. 242 del 16.7.2018, n. 281 del 10.8.2018, n. 331 del 25.9.2018, n.
si rammostrano al teste;
pagina 10 di 25 4) vero che il Direttore dei Lavori arch. approvava senza riserve gli Stati di Persona_2
Avanzamento Lavori del Secondo Contratto n. 1 a tutto il 30.11.2018, n. 2 a tutto il 15.1.2019, n. 3 a tutto il 15.2.2019, n. 5 a tutto il 30.4.2019, n. 6 a tutto il 31.5.2019, n. 7 a tutto il 3.7.2019 e finale a tutto il 3.8.2019 come da documenti 72, 73, 74, 76, 77, 78 e 21 che si rammostrano al teste;
5) vero che il Direttore dei Lavori arch. approvava lo Stato di Avanzamento del Persona_2
Secondo Contratto n. 4 a tutto il 15.3.2019 con l'esclusione della somma di euro 65.763,65, come da documento 75 che si rammostra al teste;
6) vero che il Direttore dei Lavori arch. autorizzava i Certificati di Pagamento Persona_2
del Secondo Contratto n. 1 del 30.11.2018, n. 2 del 15.1.2019, n. 3 del 15.2.2019, n. 5 del 30.4.2019, n.
6 del 31.5.2019, n. 7 del 3.7.2019 e n. 8 del 9.8.2019 e l'emissione delle relative fatture come da documenti 72, 73, 74, 76, 77, 78 e 21 che si rammostrano al teste;
7) vero che il Direttore dei Lavori arch. autorizzava il Certificato di Pagamento Persona_2
del Secondo Contratto n. 4 del 15.3.2019 e l'emissione della relativa fattura limitatamente alla somma di euro 302.500,00 rispetto al maggior importo richiesto dall'appaltatore di euro 348.600,00 come da doc. 75 che si rammostra al teste;
8) vero che provvedeva al pagamento delle fatture n. 354 del 9.10.2018, n. 411 del Parte_1
30.11.2018, n. 19 del 22.1.2019, n. 93 e n. 94 del 28.2.2019, n. 123 del 27.3.2019, n. 177 e 178 del
13.5.2019, n. 228 e 229 del 17.6.2019 come da documenti 41, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 57, 59 e 61 che si rammostrano al teste;
9) vero che chiedeva a di emettere le fatture n. 275 del Parte_1 Controparte_1
30.6.2019, n. 330 del 3.8.2019, n. 331 del 9.8.2019 (limitatamente all'importo di euro 5.658,91) e n.
465 del 2.10.2019 a carico della società in deroga all'articolo 4.3.5. del Contratto Parte_3
di Fase II, come da doc. 22 che si rammostra al teste;
pagina 11 di 25 10) vero che provvedeva al pagamento delle fatture n. 275 del 30.6.2019, n. 330 Parte_3
del 3.8.2019, n. 331 del 9.8.2019 (limitatamente all'importo di euro 5.658,91) e n. 465 del 2.10.2019,
come da docc. 101 e 102 che si rammostrano al teste;
11) vero che dopo la sottoscrizione dell'atto integrativo del 26.6.2018 di cui al doc. Parte_1
4 che si rammostra al teste, richiedeva a che le eseguiva, le lavorazioni descritte Controparte_1
nelle “RFA” di cui ai documenti da 79a a 79t che si rammostano al teste;
12) vero che sottoponeva i preventivi e indicava i tempi di esecuzione descritti Controparte_1
nelle “RFA” di cui ai documenti da 79a a 79t che si rammostano al teste e vero che Parte_1
accettava le “RFA” di cui ai documenti da 79a a 79t che si rammostrano al teste;
13) vero che le lavorazioni oggetto delle “RFA” di cui ai precedenti capitoli 11) e 12) comportavano un maggior tempo contrattuale pari a 69 giorni, come da documenti da 79a a 79t che si rammostrano al teste;
14) vero che, dopo la sottoscrizione del Secondo Contratto, richiedeva a Parte_1 [...]
che le eseguiva, le lavorazioni di cui alle “RFA” sub documenti da 80a a 80s nonché le CP_1
ulteriori lavorazioni di cui al documento denominato allegato “A” prodotto sub doc. 80t, documenti tutti che si rammostrano al teste;
15) vero che accettava le “RFA” di cui ai documenti da 80a a 80s che si Parte_1
rammostrano al teste;
16) vero che in data 16.11.2018 approvava il preventivo formulato da Parte_1 [...]
per la realizzazione dei pavimenti in terrazzo alla veneziana con una riduzione del CP_1
prezzo richiesto, apponendo sulla relativa RFA la seguente dicitura “approvato con riserva di validazione da parte del cliente dei campioni di terrazzo che dovranno essere prodotti entro il 19.12.18.
Il planning associato alla realizzazione è quello allegato a contratto di fase 2”, come da doc. 80b che si rammostra al teste;
pagina 12 di 25 17) vero che eseguiva il campione di pavimento di cui al precedente capitolo 16) Controparte_1
entro il 19.12.2018 ed lo approvava in data 10.1.2019, come da doccc. 83 e 84 che si Parte_1
rammostrano al teste;
17) vero che in data 1.2.2019 comunicava di eliminare la tipologia di pavimenti in Parte_1
terrazzo alla veneziana “con semina rossa su fondo rosso”, come da doc. 85 che si rammostra al teste;
18) vero che alla data del 22.2.2019 attendeva la conferma delle tessere verdi di Controparte_1
uno dei terrazzi “scarpa” del piano terra e vero che lo comunicava a con mail Parte_1
dell'architetto come da doc. 86 che si rammostra al teste;
Testimone_5
19) vero che con mail del 25.2.2019 comunicava a variazioni Parte_1 Controparte_1
nei rivestimenti del pavimento (piastrelle, terrazzo e moquette) di ogni zona del piano terra, come da doc. 87 che si rammostra al teste.
20) vero che in data 13.3.2019, dopo la richiesta a mezzo mail in data 12.3.2019 dell'arch.
[...]
comunicava la tipologia di terrazzo “blanc”, come da documenti 88 e 89 Tes_5 Parte_1
che si rammostrano al teste.
21) vero che ho inviato le mail elencate nell'Allegato 1 alla relazione dell'ing. di Persona_3
cui al doc. 81 che mi si rammostra;
22) vero che ho partecipato alle riunioni tenutesi nelle date indicate nelle mail elencate nell'Allegato 1
alla relazione dell'ing. di cui al doc. 81 che mi si rammostra;
Persona_3
23) vero che il Progetto definitivo degli impianti consegnato alla conteneva gli Controparte_1
elaborati indicati e descritti nella relazione dell'ing. di cui al doc. 81 che mi si Persona_3
rammostra;
24) vero che inviava via mail all'architetto , all'ing. Controparte_1 Testimone_4
ai signori e di LI le tavole progettuali Persona_4 Parte_4 Testimone_3
di cui ai documenti 103, 104, 105 e 106 che si rammostrano al teste. pagina 13 di 25 Si indicano a testi i signori: residente in [...]
Monico n. 25/S; residente in [...]; Testimone_5 CP_6
, residente in [...]; residente in
[...] CP_7
Vittorio Veneto (TV), Viale Mattotti n. 129/11.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste da per tutti i Parte_1
motivi già esposti in memoria di replica datata 4.12.2020 e, in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi sopra indicati a prova diretta.
Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della C.T.U. per le motivazioni di cui alle “controdeduzioni autorizzate sul contenuto della istanza di rinnovazione delle indagini peritali e sostituzione del CTU”
datate 2.12.2022.”
FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda per cui è giudizio trae origine da due distinti contratti di appalto (denominati in atti dalle parti “Primo Contratto” e “Secondo Contratto”, quest'ultimo modificato con il c.d. “Addendum”),
entrambi aventi ad oggetto lavori edili di ristrutturazione di un edificio a Venezia da adibire ad albergo,
conclusi tra la committente (di seguito anche solo Parte_1
e l'appaltatrice di seguito anche solo ). Parte_1 Controparte_1 CP_1
Il Secondo Contratto conteneva una clausola compromissoria1.
Sorti contrasti tra le parti, in data 10.03.2020 adiva il collegio arbitrale, chiedendo che CP_1
fosse condannata a: Parte_1 1 art. 9 del Secondo Contratto: “Qualsiasi contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto e che non fosse stata direttamente composta, sarà obbligatoriamente sottoposta a giudizio arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio arbitrale dovrà essere composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuna;
il terzo arbitro, che avrà funzione di Presidente, verrà designato di comune accordo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro […]”. pagina 14 di 25 (i) pagare i corrispettivi asseritamente ancora dovuti in forza del Secondo Contratto, pari ad euro 676.588,75;
(ii) fissare il collaudo definitivo degli impianti dell'Immobile entro il 18 agosto 2022.
, nel costituirsi in quella sede, lamentava ritardi dell'appaltatrice, sia con riferimento Parte_1
al Primo che al Secondo Contratto, che avrebbero costituito il suo diritto al pagamento delle penali previste, in particolare, con riguardo al Secondo Contratto, anche di penali intermedie (con riferimento alla consegna del progetto esecutivo e, poi, di specifiche lavorazioni).
Nel corso dell'esecuzione del contratto aveva trattenuto gli importi delle ritenute a Parte_1
Cont garanzia (10% su ogni fattura, a fronte dei prodotti), da svincolarsi, per contratto, all'esito del collaudo definitivo.
Nel corso del giudizio arbitrale avveniva un collaudo provvisorio e parziale (degli impianti), peraltro negativo, e comunque in atti si riservava di domandare lo svincolo delle garanzie all'esito CP_1
(positivo) del collaudo finale.
Il collegio arbitrale esperiva CTU, volta ad accertare l'esistenza di ritardi imputabili a nella CP_1
consegna finale dei lavori oggetto del Primo Contratto e del Secondo Contratto, nonché nelle lavorazioni oggetto delle penali intermedie, oltre alla quantificazione di tutte le relative penali e del danno per la ritardata apertura dell'albergo.
La CTU si concludeva con una sostanziale esclusione della sussistenza di ritardi (pregiudizievoli) o comunque della attribuibilità (totale) degli stessi a . CP_1
In quella sede il CTU di sua iniziativa includeva nel conteggio delle somme dovute a CP_1
l'importo delle ritenute a garanzia (pari a 438.431,96 euro).
Il collegio arbitrale, all'esito del giudizio, per quanto di immediato interesse in causa, ha così deciso:
“Accerta che, in ragione dell'inadempimento di agli obblighi contrattuali di cui alla Parte_1
presente controversia, il credito di nei confronti di è di euro 1.199.631,68 oltre CP_1 Parte_1 pagina 15 di 25 interessi maturati e maturandi, che vanno calcolati a partire dal giorno dell'emissione delle relative
fatture e fino all'effettivo soddisfo, con esclusione però di quelli prodotti nel periodo corrente tra la
data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del e, per quanto di ragione, Pt_2
accoglie la domanda di alla condanna di al pagamento della somma di euro CP_1 Parte_1
1.199.631,68, oltre interessi maturati e maturandi, che vanno calcolati a partire dal giorno
dell'emissione delle relative fatture e fino all'effettivo soddisfo, con esclusione però di quelli prodotti
nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del
. Ha dunque accertato un credito di comprensivo dell'importo di euro 438.431,96, Pt_2 CP_1
corrispondente alle trattenute a garanzia.
ha impugnato il lodo per nullità, eccependo: Parte_1
1) NULLITÀ EX ART. 829, COMMA 1, NN. 4 E 9 C.P.C.: VIZIO DI ULTRAPETIZIONE E DI
VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NELLA PARTE IN CUI IL LODO HA CONDANNATO
EXPERIMENTAL A PAGARE LE RITENUTE IN GARANZIA:
Secondo EXPERIMENTAL: “il Lodo è pacificamente nullo per vizio di ultrapetizione nella parte in
cui il Tribunale Arbitrale ha condannato a pagare a le Ritenute in Garanzia, in Parte_1 CP_1
assenza di qualsivoglia corrispondente domanda di controparte.
2) NULLITÀ EX ART. 829, COMMA 1, N. 5 C.P.C.: MOTIVAZIONE INESISTENTE, CARENTE,
CONTRADDITTORIA ED INCOMPRENSIBILE NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE
ARBITRALE HA RIGETTATO LA DOMANDA DI EXPERIMENTAL DI CONDANNA DI
SETTEN AL PAGAMENTO DELLE PENALI INTERMEDIE DEL SECONDO CONTRATTO
pagina 16 di 25 PREVIA EVENTUALE COMPENSAZIONE CON I CORRISPETTIVI OGGETTO DELLA
DOMANDA ARBITRALE DI SETTEN:
Secondo EXPERIMENTAL: “…il , in punto di accertamento della sussistenza e dell'imputabilità a Pt_2
del ritardo finale nella consegna dei lavori del Secondo Contratto, ha fornito una motivazione quasi CP_1
paradigmatica nella sua contraddittorietà affermando, nel contempo, sia che (a) non avrebbe Parte_1
provato l'imputabilità del ritardo nella consegna finale dei lavori oggetto del Secondo Contratto a CP_1
riconoscendo, quindi, l'esistenza del ritardo;
sia che (b) occorrerebbe fare riferimento alla C.T.U. in base alla
quale il ritardo in questione non esisterebbe;
sia che (c) interpretando il Secondo Contratto ed il relativo
Addendum, il ritardo in questione esisterebbe, sarebbe di un solo giorno ed imputabile a (cfr. pagg. 80-83 CP_1
del ). Pt_2
3) NULLITÀ EX ART. 829, COMMA 1, N. 4 C.P.C.: DECISIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
SECONDO EQUITÀ AL DI FUORI DEI LIMITI DELLA CONVENZIONE D'ARBITRATO
Secondo EXPERIMENTAL: “…il Lodo, infatti, dopo avere accertato l'esistenza del ritardo finale nella
consegna dei lavori del Secondo Contratto che, come visto, ai sensi dell'art. 7 del Secondo Contratto,
comporterebbe, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle Penali Intermedie, ha ritenuto di applicare le
Penali Finali in luogo delle Penali Intermedie richieste da in via principale, limitandosi ad Parte_1
osservare che ciò sarebbe motivato dalla “sostanziale tempestività della consegna dei lavori, salvo il ritardo di
un giorno” (cfr. pag. 84 del . Il rigetto della domanda di relativa all'applicazione delle Pt_5 Parte_1
Penali Intermedie è stato, quindi, deciso in modo del tutto arbitrario senza fornire alcuna motivazione che – al
di là dell'improprio richiamo al criterio “sostanzialistico” e, quindi, in ultima istanza, all'equità.”
4) NULLITÀ EX ART. 829, COMMA 1, NN. 5 E 11 C.P.C.: INSUFFICIENTE E
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA MOTIVAZIONE E
pagina 17 di 25 DISPOSITIVO IN PUNTO DI DECISIONE SUGLI INTERESSI SULLE PENALI DEL PRIMO
CONTRATTO:
sostiene che il sia nullo per contraddittorietà, avendo escluso, nella narrativa Parte_1 Pt_2
della motivazione, che la sospensione della decorrenza degli interessi in pendenza di controversia arbitrale valesse anche per il Primo Contratto, salvo poi conteggiarli in sede decisoria.
In subordine, per il caso di non accoglimento del motivo, domanda la correzione di Parte_1
“errore materiale” nel dispositivo del Lodo, riguardo appunto agli interessi per il primo contratto.
Ha resistito , contestando tutti i motivi di nullità ex adverso dedotti e domandando il rigetto CP_1
dell'impugnazione. In subordine, ha domandato la declaratoria di nullità solo parziale del . Pt_2
Con ordinanza resa nel sub procedimento n. 1493-1/2023 RG, questa Corte ha sospeso parzialmente l'esecutività del lodo, relativamente alla condanna di al pagamento della somma di Parte_1
euro 438.431,96.
All'udienza del 27.11.2024, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini concessi,
il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 28.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno premettere che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui all'art. 829 c.p.c.
Essa non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium
pagina 18 di 25 rescindens, consistente nell'accertare se sussista o no taluna delle nullità previste dalla norma citata,
come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando.
Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è
possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium (cfr. Cass. n. 5857 del 2000).
A questo riesame subordinato di merito è ammissibile pervenire se sia risolta in via preliminare la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente al ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
Da ultimo, ma non per ultimo, merita rimarcare che ai fini della nullità del lodo ex art. 829 n. 4 e n. 5
cpc (quest'ultimo in relazione all'art. 823 n. 3 cpc, che prescrive che il lodo debba contenere “la
esposizione sommaria dei motivi”), l'omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina “l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione
per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (cfr Cass. 3768/2006,
nonché, tra le tante, Cass. SU 2807/1987, 7160/1990, 4881/1994, 2211/2003, 1183/2006, 3989/2006).
In particolare, la contraddittorietà rilevante ai detti fini è senz'altro quella che emerge dalle diverse componenti del dispositivo (cioè da contrastanti pronunce che rendano impossibile l'esecuzione del lodo), mentre si è discusso se rilevi la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo (in senso affermativo però Cass. 17645/21, Cass. 11895/2014, Cass. 3768/2006, mentre in senso negativo le più
risalenti 1815/2000, 13753/2002, 25623/2007, sin da Cass. 2838/1972), ed è infine unanime l'orientamento che nega rilevanza alla contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto pagina 19 di 25 non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, salvo che essa si risolva nella già sopra ricordata impossibilità assoluta di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge (cfr Cass. 3768/2006 cit. e le altre già
menzionate).
I motivi dedotti da devono essere, dunque, esaminati entro questi soli limiti di Parte_1
ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene fondata l'impugnazione sul primo profilo di denunciata nullità.
E' documentale che , nel giudizio arbitrale, abbia sin dall'inizio domandato la condanna della CP_1
controparte al pagamento del corrispettivo residuamente dovuto in forza del Secondo Contratto di appalto, quantificato in euro 676.588,75 oltre interessi, maturati e maturandi, senza domandare in aggiunta la condanna della stessa committente allo svincolo delle ritenute a garanzia, anche perché, in quel momento, il collaudo definitivo delle opere doveva essere ancora eseguito, tant'è che ciò che domandava in aggiunta era la condanna di a fissare la data del collaudo CP_1 Parte_1
entro una data determinata (“quanto alle ritenute in garanzia – in via principale: per tutti i motivi
indicati in narrativa, condannare l'odierna convenuta a fissare il collaudo degli impianti “finale”
entro il giorno 18 agosto 2020).
Nel corso del giudizio arbitrale dava avvio alle operazioni di collaudo, e con la Parte_1
memoria illustrativa del 05.11.2020 domandava dichiararsi cessata la materia del contendere CP_1
con riguardo alla domanda di fissazione della data di collaudo degli impianti.
Proseguito il giudizio arbitrale, in sede di precisazione delle conclusioni, il 30.12.2022, CP_1
reiterava le conclusioni della memoria illustrativa.
Nella comparsa conclusionale del 14.02.2023 , in modo assolutamente esplicito, scriveva CP_1
(enfasi aggiunta): “all'importo di causa si aggiunge, nell'appalto, l'ulteriore credito di per le CP_1 pagina 20 di 25 ritenute operate in corso di contratto, spettanti in forza dell'intervenuto collaudo definitivo degli
impianti ma esse pure mai pagate, che tuttavia non costituiscono oggetto del presente giudizio
(iniziato quando non aveva ancora dato avvio delle operazioni di collaudo); anch'esse Parte_1
sono state riconosciute nei conteggi dell'arch. e le si cita qui esclusivamente per Per_5
completezza dei dati e per le quali si agirà in separata sede”.
Pertanto, per quanto la resistente cerchi di contrastare il motivo di impugnazione, citando l'orientamento della Cassazione2 per cui “l'interpretazione dell'effettivo contenuto dei quesiti posti al
collegio arbitrale in sede di procedimento arbitrale e l'apprezzamento della loro reale portata,
identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del
provvedimento richiesto (petitum) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano
le pretese dedotte apud arbitros (causa petendi), costituisce un'operazione rientrante nei compiti del
giudice del merito. Detto apprezzamento deve compiersi sulla base sia della formulazione letterale del
quesito stesso sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla
parte ed al provvedimento richiesto in concreto, tenuto conto della situazione dedotta in causa”, nel caso di specie è stata la parte a segnare in modo inequivoco il thema decidendum sottoposto al giudizio arbitrale, escludendo espressamente da esso la rivendica delle trattenute a garanzia, di tal ché è evidente il vizio di ultra petizione in cui il Tribunale Arbitrale è incorso, condannando al Parte_1
pagamento, in favore di , anche della somma di euro 438.431,96 che il CTU aveva esposto CP_1
quale complessivo importo di quelle trattenute.
pagina 21 di 25 Il Lodo, ne consegue, deve essere dichiarato parzialmente nullo3 in accoglimento del motivo di impugnazione, ed in fase rescissoria l'importo della condanna pronunciata nei confronti di andrà conseguentemente rideterminato. Parte_1
Il secondo motivo di impugnazione ad avviso della Corte non è fondato.
Si è già accennato in premessa che, per unanime orientamento giurisprudenziale, la contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità,
non ingenera la nullità del ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., salvo che essa si risolva Pt_2
nella impossibilità assoluta di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge.
Le apparenti contraddizioni rilevate da nella motivazione, ad avviso della Corte, Parte_1
non sono tali, se si legge con attenzione la relativa parte del Lodo, ed in ogni caso è assolutamente possibile ricostruire l'iter seguito dagli arbitri nel proprio ragionamento.
Ciò che gli arbitri hanno ritenuto, come si ricava dalla motivazione contenuta alle pagg. 81-83 del
è che: l'Addendum al Secondo Contratto abbia avuto effetto novativo, venendo in particolare Pt_2
modificata la data di consegna dei lavori (“la quale, con la “novazione” viene sostituita, appunto per
l'effetto estintivo-modificativo della precedente obbligazione operato dall'Addendum, con una nuova
data di consegna delle opere: quella del 3 agosto 2019”); il “grace period” fosse rimasto tuttavia invariato, non cancellato dall'Addendum; che quindi, aggiunti i 15 giorni del “grace period” alla nuova data di consegna del 3 agosto 2019, si giungesse alla data del 18 agosto 2019 quale data ultima di pagina 22 di 25 consegna, oltre la quale sarebbe stato configurabile il ritardo;
che le opere erano state consegnate il 19
agosto 2019; che il CTU aveva stimato le opere come “effettuate nei termini pattuiti” e che la stessa direttrice dei lavori, arch. nel verbale di ultimazione dei lavori, aveva Persona_2
espressamente scritto “CERTIFICA che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 19
agosto 2019 e quindi in tempo utile”; che il 18 agosto 2019, termine ultimo, cadeva in effetti di domenica;
che, tuttavia, a norma dell'art.
5.1.1 del Secondo Contratto, l'impossibilità di lavorare anche di sabato e di domenica avrebbe dovuto essere provata, quale causa di forza maggiore, da , CP_1
che non l'aveva provata;
che, conseguentemente, fosse rilevabile 1 giorno (e solo 1 giorno) di ritardo.
Tali passaggi, di ricostruzione delle emergenze del giudizio e di ragionata valutazione delle stesse
(anche in dissenso con la conclusione del CTU), sono sufficientemente chiari da rendere conto del
decisum e così smentire l'asserita nullità del sotto il profilo della lamentata contraddittorietà Pt_2
(che, giova per l'ultima volta ribadire, quand'anche ravvisabile tra punti diversi della motivazione provoca nullità solo se impedisce di ricostruire la ratio della decisione).
Il terzo motivo di impugnazione parimenti non è fondato.
EXPERIMENTAL ritiene che il Tribunale Arbitrale abbia deciso secondo equità, e non secondo diritto,
rigettando la domanda condanna di al pagamento delle cc.dd. Penali Intermedie: “Il CP_1 Pt_2
infatti, dopo avere accertato l'esistenza del ritardo finale nella consegna dei lavori del Secondo
Contratto che, come visto, ai sensi dell'art. 7 del Secondo Contratto, comporterebbe, ricorrendone i
presupposti, l'applicazione delle Penali Intermedie, ha ritenuto di applicare le Penali Finali in luogo
delle Penali Intermedie richieste da in via principale, limitandosi ad osservare che ciò Parte_1
sarebbe motivato dalla “sostanziale tempestività della consegna dei lavori, salvo il ritardo di un
giorno””. L'improprio richiamo al criterio sostanzialistico, e, quindi, ad avviso di Parte_1
all'equità, costituirebbe unica, ostesa, ragione del decisum. pagina 23 di 25 La Corte è di diverso avviso. Il collegio degli arbitri ha indubbiamente motivato secondo diritto, e non secondo equità, laddove ha affermato di ritenere l'irrilevanza causale del ritardo, in quanto contenuto in un solo giorno, rispetto alla causazione del danno: “Va comunque rilevato che la circostanza che i
lavori sono stati consegnati solo con un giorno di ritardo -e quindi come attestato dal direttore dei
lavori comunque “in tempo utile”- sul piano della causalità adeguata funzionale alla prova del danno
comporta che si tratta di ritardo del tutto inidoneo al fine di fondare sul medesimo il fatto costitutivo
dei presunti danni risarcibili richiesti a vario titolo da (pag. 84 del . Parte_1 Pt_2
Il quarto motivo di impugnazione invece è fondato, nei termini che seguono.
EXPERIMENTAL denuncia nullità del ai sensi dell'articolo 829, comma 1, nn. 5 e 11 c.p.c. per Pt_2
“insufficiente e contraddittoria motivazione e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in punto
di decisione sugli interessi sulle penali del primo contratto”.
La Corte ritiene che la contraddizione lamentata si colga effettivamente tra le argomentazioni contenute in motivazione e il dictum del dispositivo.
Gli arbitri, dopo aver riconosciuto in parte motiva (punto 5 comma 3 della narrativa, pag. 85) che la clausola di “congelamento” degli interessi per la durata del procedimento arbitrale è prevista all'interno della clausola compromissoria, e, quindi, trova applicazione al solo Secondo Contratto (nel quale la clausola compromissoria, per l'appunto, si colloca), in dispositivo hanno escluso la debenza degli interessi “prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di
deposito del ” anche relativamente all'importo di euro 78.299,88, accertato come dovuto da Pt_2
a titolo di penali da ritardo nella consegna dei lavori di cui al Primo Contratto. CP_1
La contraddizione tra le argomentazioni di cui alla motivazione ed il tenore del dispositivo implica quello scollamento totale tra il dictum e le ragioni della decisione che provoca, appunto, la nullità del
Lodo ai sensi dell'art. 829, comma1, n. 11 c.p.c., con la conseguenza che, in fase rescissoria, pagina 24 di 25 l'esclusione degli interessi, prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del Lodo sulla somma capitale riconosciuta di euro 78.299,88, andrà
espunta.
L'esito del giudizio vede le parti reciprocamente soccombenti, sicché si giustifica ad avviso della Corte
l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella causa di impugnazione del Lodo tra
[...]
osì provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara la nullità parziale del Lodo in accoglimento del primo e del quarto motivo di impugnazione,
e, in fase rescissoria
2. a parziale modifica dell'importo indicato al capo 1 del dispositivo del Lodo, dichiara che la somma dovuta a da parte di in punto Controparte_1 Parte_1
capitale, è di € 761.199,72 in luogo di € 1.199.631,68.
2. a parziale modifica del capo 3 e del capo 4 del dispositivo del Lodo, espunge l'esclusione degli interessi “prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di
deposito del Lodo”.
3. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
361 del 15.10.2018, n. 410 del 30.11.2018 e n. 448 del 31.12.20178 come da documenti da 90 a 98 che 2 Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 16077 del 9.6.2021 3 Cass. Civ. n. 20557/2015: nel caso in cui la declaratoria di nullità colpisca soltanto una porzione del lodo, le restanti parti che non siano da essa dipendenti conservano inalterati i loro effetti. Ne consegue che il giudizio rescissorio può essere condotto con riguardo esclusivo a quelle parti del lodo che siano state oggetto di censura di fronte alla Corte d'appello, mentre le altre, non interessate, sulla base della verifica circa la loro scindibilità sopra precisata, dall'effetto rescindente dell'impugnazione per nullità, non possono neppure condurre ad un riesame nel merito, in quanto rese definitive dalla mancata impugnazione ovvero dal mancato accoglimento della stessa in sede rescindente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1493/2023 promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
MICHELE BAROZZI, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PEDRETTI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CHIAIS MASSIMO
( ) VIA MICHELE BAROZZI 2 MILANO;
C.F._1
IMPUGNANTE
pagina 1 di 25 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_2
BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. BUSATTA FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCUDIER GIOVANNI
( ) VIA LUCATELLO, 6 35121 PADOVA;
C.F._2 CP_2
( VIA LUCATELLO 6 PADOVA;
C.F._3 CP_3
( PIAZZA EREMITANI, 18 35121 PADOVA;
C.F._4 Controparte_4
( Indirizzo Telematico;
C.F._5
RESISTENTE
avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
in via rescindente, accertare e dichiarare la nullità, in tutto o in parte, del Lodo, per i motivi dedotti in atti;
in via rescissoria, pronunciare nel merito della controversia fra le parti, ai sensi del secondo comma dell'art. 830 c.p.c., e, per l'effetto, (i) accertare e dichiarare che è tenuta a pagare gli interessi CP_1
sulle penali del Primo Contratto compresi quelli maturati nel periodo dell'arbitrato; e (ii) accogliere le seguenti conclusioni di merito già precisate nel procedimento arbitrale:
“premessa ogni più opportuna statuizione e declaratoria in merito al diritto di Parte_1
al pagamento delle penali previste dal Primo Contratto e dal Secondo Contratto - da
[...]
pagina 2 di 25 quantificarsi nell'importo di Euro 1.808.845,70, ovvero, in alternativa, conteggiate le penali per i
ritardi nella posa dei pavimenti alla veneziana ai sensi dell'art. 7 del Secondo Contratto, nell'importo
di Euro 2.119.219,90, ovvero ancora, in subordine, considerando la penale finale del Secondo
Contratto e non le relative penali intermedie, nell'importo di Euro 672.891,75 - o nel diverso importo
maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, per tutti i motivi esposti in atti;
IN VIA PRINCIPALE
rigettare tutte le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti, anche accertando e dichiarando,
[...]
ove ritenuto, la compensazione di tutti gli importi richiesti da con gli importi Controparte_1
dovuti da quest'ultima ad a titolo di penali ai sensi del Primo Contratto e Parte_1
del Secondo Contratto e/o a titolo di risarcimento del danno;
IN VIA RICONVENZIONALE
condannare al pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1
pari alla differenza tra le penali dovute in base ai contratti inter partes e i corrispettivi pretesi da
nel presente giudizio;
Controparte_1
in via subordinata, condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto della Controparte_1
ritardata apertura dell'albergo, quantificati in un importo non inferiore ad Euro 778.151, o, nella
maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche in via
equitativa, oltre a interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, ovvero al risarcimento
dell'eventuale differenza a titolo di maggior danno tra il danno subito da Parte_1
e l'ammontare delle penali, sempre oltre a interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare la responsabilità di per il pregiudizio all'immagine ed al Controparte_1
prestigio aziendale subito da per tutti i motivi esposti in atti e, per Parte_1
l'effetto, condannare al risarcimento dei conseguenti danni da quantificarsi in un Controparte_1 pagina 3 di 25 importo non inferiore ad Euro 50.000 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata
in corso di causa eventualmente anche in via equitativa, in ogni caso oltre interessi dal dovuto al saldo
e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare la responsabilità di per i pregiudizi subiti da Controparte_1
a causa dei vizi degli impianti dell'Immobile, per i motivi esposti in atti e, Parte_1
per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati, allo stato, Controparte_1
in un importo pari ad Euro 23.500, o, nella maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa
e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre a interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione
monetaria”;
- condannare, per l'effetto, alla restituzione dell'importo di Euro 856.103,47 pagato da CP_1
in data 12 luglio 2023, in base al Lodo come modificato dall'ordinanza di Codesta Parte_1
Ecc.ma Corte del 14 giugno 2023, come attestato dalla contabile del bonifico prodotta sub All. A in allegato alle note scritte ex art. 352, comma 1, n. 1 c.p.c. contenenti la precisazione delle conclusioni di oltre interessi legali dalla data del pagamento a quella della restituzione e rivalutazione Parte_1
monetaria;
IN VIA SUBORDINATA:
disporre la correzione dell'errore materiale del nella parte in cui ha statuito in merito agli interessi Pt_2
sulle penali del Primo Contratto, statuendo che gli interessi sulle penali del Primo Contratto sono dovuti anche per il periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del Pt_2
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge, del presente giudizio nonché delle spese e costi arbitrali, di C.T.U., di C.T.P. e di lite del procedimento arbitrale;
pagina 4 di 25 IN VIA ISTRUTTORIA:
disporre l'assunzione dei mezzi di prova già richiesti in sede arbitrale e qui di seguito riproposti:
“- disporre la rinnovazione della C.T.U. già svolta sui quesiti formulati all'udienza del 10 novembre
2021, previa sostituzione dell'Ing. con altro professionista dotato di idonee competenze Per_1
tecniche, per le motivazioni di cui all'istanza di del 21 novembre 2022; Parte_1
- accogliere la prova testimoniale dedotta da sulle circostanze di cui alla memoria di Parte_1
risposta, nonché sulle seguenti circostanze articolate nella memoria illustrativa e nella memoria di
replica:
1) Vero che i lavori della “Fase I” sono stati ultimati da solo in data 30 novembre 2018, come CP_1
da doc. 20 che mi si rammostra?
2) Vero che l'importo finale pagato da a per i lavori oggetto del Primo Contratto Parte_1 CP_1
e dell'Atto Modificativo e Integrativo del Primo Contratto è pari ad Euro 1.349.997,99, come da docc.
20 e 21 che mi si rammostrano?
3) Vero che, tra i documenti dell'invito alla gara all'esito della quale si è aggiudicata anche i CP_1
lavori del Secondo Contratto, era presente anche il progetto definitivo rispetto al quale avrebbe CP_1
dovuto produrre la relativa progettazione esecutiva, come da docc. 24 e 25 che mi si rammostrano?
4) Vero che, in occasione dell'incontro tenutosi in data 12 ottobre 2019, alla presenza, tra gli altri,
dell'Ing. e dei rappresentanti di , questi ultimi hanno espressamente riconosciuto Tes_1 CP_1
di non avere mai consegnato il progetto esecutivo e costruttivo degli impianti impegnandosi a
consegnarlo entro la data di ultimazione degli interventi di ripristino da eseguire per rimediare ai vizi
degli impianti accertati in sede di collaudo?
5) Vero che, in data 24 maggio 2018, sottoponeva a la prima richiesta di fornire Parte_1 CP_1
un preventivo per i lavori di posa del pavimento alla veneziana, come identificati dalla
pagina 5 di 25 documentazione fotografica fornita insieme alla richiesta, e che detto preventivo veniva rigettato in
quanto i campioni relativi erano difformi rispetto alla richiesta?
6) Vero che, dopo aver visionato i pavimenti alla veneziana eseguiti da un fornitore terzo nella c.d.
camera campione sulla base della documentazione fotografica di cui al precedente capitolo, ha CP_1
chiesto di poter sottoporre un secondo preventivo per dette lavorazioni si è offerta nuovamente di
realizzare anche i pavimenti alla veneziana e l'ha autorizzata in data 10 ottobre 2018? Parte_1
7) Vero che il secondo preventivo per l'esecuzione dei terrazzi alla veneziana è stato sottoposto da
ad solo in data 15 novembre 2018? CP_1 Parte_1
8) Vero che ha approvato il preventivo in data 20 novembre 2019, con la precisazione Parte_1
che avrebbe dovuto fornire ad i campioni di materiali corrispondenti alle CP_1 Parte_1
caratteristiche dettate dalla documentazione fotografica ed al modello realizzato nella camera
campione in tempi brevi?
9) Vero che ha fornito i campioni corrispondenti alle richieste con una prima consegna in data CP_1
19 dicembre 2018 poi completata in data 30 gennaio 2019?
10) Vero che la posa del terrazzo alla veneziana dei pavimenti dal primo piano al terzo piano è stata
ultimata da solo dopo il 1 aprile 2019 e quella dei pavimenti del piano terra solo dopo il 1 CP_1
giugno 2019?
11) Vero che aveva programmato che l'apertura dell'albergo all'interno dell'Immobile Parte_1
avvenisse entro il 15 maggio 2019?
12) Vero che, sin dal mese di gennaio 2019, ha sottoposto ad ripetute richieste di CP_1 Parte_1
corrispettivi extra rispetto al corrispettivo forfettario previsto dal Secondo Contratto?
13) Vero che, a decorrere dal mese di gennaio 2019, ha iniziato a lamentare che il budget CP_1
previsto dal Secondo Contratto era in via di esaurimento?
14) Vero che il budget previsto dal Secondo Contratto è stato raggiunto solo nel mese di maggio 2019? pagina 6 di 25 15) Vero che, a partire dal mese di febbraio 2019, ha ridotto la propria presenza in cantiere CP_1
fino a sospendere completamente le attività nel mese di marzo 2019?
16) Vero che, in occasione di un incontro tenutosi tra i rappresentanti delle due società il 12 aprile
2019 presso la sede di , e hanno raggiunto un accordo di massima che, a CP_1 Parte_1 CP_1
fronte del riconoscimento di parte dei corrispettivi extra pretesi da , garantiva ad CP_1 Parte_1
che i lavori sarebbero stati da subito ripresi con i ritmi ordinari, salvo definire nel dettaglio e
formalizzare le intese raggiunte in un successivo accordo scritto?
17) Vero che, pur dopo avere raggiunto l'intesa di massima di cui al precedente capitolo, ha CP_1
continuato a sottoporre ad nuove richieste economiche? Parte_1
18) Vero che le nuove richieste economiche di cui al precedente capitolo hanno dilatato ulteriormente i
tempi di definizione dell'accordo tra le parti, poi formalizzato il 27 giugno 2019 con la sottoscrizione
dell'Addendum?
19) Vero che dato il ritardo nell'ultimazione delle opere da completare prima della Parte_1
consegna dei marmi, ha dovuto posticipare le consegne e lo stoccaggio dei marmi per l'arredamento
dei bagni che avrebbe impedito il completamento delle opere dati gli spazi angusti del cantiere?
20) Vero che la detrazione relativa al S.A.L. n. 4 è l'unica detrazione realizzata da sui Parte_1
S.A.L. del Secondo Contratto e riguarda costi per lavorazioni straordinarie in orari non ordinari o
festivi richiesti da per la prima volta nel suddetto S.A.L., in assenza di documenti giustificativi a CP_1
supporto, e che ha detratto dall'importo del in attesa di poterli validare dopo aver Parte_1 CP_5
ricevuto da e verificato i relativi documenti giustificativi? CP_1
21) Vero che i tempi riportati nelle singole “RFA” rappresentano indicazioni di massima da utilizzare
come riferimento indicativo nell'ipotesi in cui il totale delle “RFA” approvate da Parte_1
comporti la necessità di rideterminare il termine finale per la consegna dei lavori?
pagina 7 di 25 22) Vero che nell'esecuzione di un appalto, i lavori che si aggiungono in corso di esecuzione delle
opere possono essere eseguiti in contemporanea anziché in aggiunta rispetto alle lavorazioni già in
programma?
23) Vero che il doc. 80t prodotto da che mi si rammostra contiene un riepilogo di importi e CP_1
lavori che è stato superato nel corso dell'esecuzione delle opere oggetto del Secondo Contratto e
indica anche lavori mai effettivamente eseguiti da ? CP_1
24) Vero che la tabella di cui al punto (i) della relazione sub doc. 42 che mi si rammostra contiene
l'elenco delle “RFA” relative al Secondo Contratto?
25) Vero che le “RFA” relative al Secondo Contratto richieste da sono quelle riportate Parte_1
nella tabella di cui al punto (i) della relazione sub doc. 42 che mi si rammostra?
26) Vero che le “RFA” richieste da riportate nella tabella di cui al punto (ii) della Parte_1
relazione sub doc. 42, che mi si rammostra, hanno ad oggetto per la quasi totalità lavori ricompresi
nell'oggetto del Secondo Contratto e necessari sin dalla sua sottoscrizione per le opere di
ristrutturazione dell'Immobile?
27) Vero che anche le “RFA” richieste da riportate nella tabella di cui al punto (ii) della CP_1
relazione sub doc. 42, che mi si rammostra, hanno ad oggetto lavori ricompresi nell'oggetto del
Secondo Contratto e necessari sin dalla sua sottoscrizione per le opere di ristrutturazione
dell'Immobile?
28) Vero che ha iniziato lo studio dei progetti a base di gara solo nel corso dell'esecuzione dei CP_1
lavori oggetto del Secondo Contratto?
29) Vero che nei programmi lavori emessi da nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del CP_1
Secondo Contratto, ha sempre confermato la data di fine lavori del 30 aprile 2019 anche se le CP_1
“RFA” relative al Secondo Contratto erano già state emesse?
pagina 8 di 25 30) Vero che nei primi due mesi di svolgimento dei lavori oggetto del Secondo Contratto, ovvero
ottobre-novembre 2019, ha eseguito lavori per Euro 100.000, come risulta dal grafico di cui al CP_1
doc. 42 che mi si rammostra?
31) Vero che nel periodo febbraio-marzo 2019, ha avuto un calo di produzione per circa Euro CP_1
150.000 nell'esecuzione dei lavori oggetto del Secondo Contratto, come risulta dal grafico di cui al
doc. 42 che mi si rammostra?
32) Vero che, alla data del 30 aprile 2019, ha svolto lavori per Euro 2.025.581 a fronte dei CP_1
lavori per Euro 2.501.747 da eseguire in base al Secondo Contratto?
33) Vero che il secondo campione di pavimenti alla veneziana fornito da era difforme rispetto CP_1
alle richieste di Parte_1
34) Vero che la tabella riportata al punto 3 della perizia sub doc. 43 che mi si rammostra indica le
figure apicali di dedicate alla gestione del contenzioso con ed i relativi tempi e Parte_1 CP_1
costi giornalieri?
Si indicano a testi: Dott.ssa , Ing. , Arch. , Ing. Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
Tes_1
- rigettare tutte le istanze di prova testimoniale, anche a prova contraria, e l'istanza di C.T.U. dedotte
da , per i motivi di cui in atti;
CP_1
- per la non creduta ipotesi di ammissione, anche solo parziale, dei capitoli di prova per testi dedotti ex
adverso, ammettere l'esponente alla prova contraria sui medesimi capitoli con i testi già indicati a
prova diretta”.
Per Controparte_1
In via principale:
pagina 9 di 25 - rigettare le domande formulate in via rescindente e in via rescissoria da Parte_1
in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata:
- dichiarare per le ragioni esposte la parziale nullità del lodo, circoscrivendola alla condanna di al pagamento del solo importo di € 438.431,96, con conseguente conferma (e comunque Parte_1
pronuncia) dell'accertamento e condanna di al pagamento del credito di di euro Parte_1 CP_1
676.588,75 oltre IVA nella misura del 10% (per un totale di euro 761.199,68) oltre interessi maturati e maturandi che vanno calcolati a partire dal giorno dell'emissione delle relative fatture e fino all'effettivo soddisfo, con esclusione però di quelli prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del lodo;
respingendo nel resto l'impugnazione.
Compensi professionali e spese integralmente rifuse.
In via istruttoria:
Si chiede di essere abilitati alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il Direttore dei Lavori arch. approvava senza riserve gli Stati di Persona_2
Avanzamento Lavori del Primo Contratto n. 6 a tutto il 15.10.2018, n. 7 a tutto il 30.11.2018 e n. 8
finale come da documenti 69, 70 e 21 che si rammostrano al teste;
2) Vero che il Direttore dei Lavori arch. autorizzava i Certificati di Pagamento Persona_2
del Primo Contratto n. 6 del 15.10.2018, n. 7 del 30.11.2018 e n. 8 del 30.11.2018 e l'emissione delle corrispondenti fatture come da documenti 69, 70 e 71 che si rammostrano al teste;
3) Vero che provvedeva al pagamento delle fatture n. 108 del 18.4.2018, n. 109 del Parte_1
18.4.2018, n. 146 del 23.5.2018, n. 242 del 16.7.2018, n. 281 del 10.8.2018, n. 331 del 25.9.2018, n.
si rammostrano al teste;
pagina 10 di 25 4) vero che il Direttore dei Lavori arch. approvava senza riserve gli Stati di Persona_2
Avanzamento Lavori del Secondo Contratto n. 1 a tutto il 30.11.2018, n. 2 a tutto il 15.1.2019, n. 3 a tutto il 15.2.2019, n. 5 a tutto il 30.4.2019, n. 6 a tutto il 31.5.2019, n. 7 a tutto il 3.7.2019 e finale a tutto il 3.8.2019 come da documenti 72, 73, 74, 76, 77, 78 e 21 che si rammostrano al teste;
5) vero che il Direttore dei Lavori arch. approvava lo Stato di Avanzamento del Persona_2
Secondo Contratto n. 4 a tutto il 15.3.2019 con l'esclusione della somma di euro 65.763,65, come da documento 75 che si rammostra al teste;
6) vero che il Direttore dei Lavori arch. autorizzava i Certificati di Pagamento Persona_2
del Secondo Contratto n. 1 del 30.11.2018, n. 2 del 15.1.2019, n. 3 del 15.2.2019, n. 5 del 30.4.2019, n.
6 del 31.5.2019, n. 7 del 3.7.2019 e n. 8 del 9.8.2019 e l'emissione delle relative fatture come da documenti 72, 73, 74, 76, 77, 78 e 21 che si rammostrano al teste;
7) vero che il Direttore dei Lavori arch. autorizzava il Certificato di Pagamento Persona_2
del Secondo Contratto n. 4 del 15.3.2019 e l'emissione della relativa fattura limitatamente alla somma di euro 302.500,00 rispetto al maggior importo richiesto dall'appaltatore di euro 348.600,00 come da doc. 75 che si rammostra al teste;
8) vero che provvedeva al pagamento delle fatture n. 354 del 9.10.2018, n. 411 del Parte_1
30.11.2018, n. 19 del 22.1.2019, n. 93 e n. 94 del 28.2.2019, n. 123 del 27.3.2019, n. 177 e 178 del
13.5.2019, n. 228 e 229 del 17.6.2019 come da documenti 41, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 57, 59 e 61 che si rammostrano al teste;
9) vero che chiedeva a di emettere le fatture n. 275 del Parte_1 Controparte_1
30.6.2019, n. 330 del 3.8.2019, n. 331 del 9.8.2019 (limitatamente all'importo di euro 5.658,91) e n.
465 del 2.10.2019 a carico della società in deroga all'articolo 4.3.5. del Contratto Parte_3
di Fase II, come da doc. 22 che si rammostra al teste;
pagina 11 di 25 10) vero che provvedeva al pagamento delle fatture n. 275 del 30.6.2019, n. 330 Parte_3
del 3.8.2019, n. 331 del 9.8.2019 (limitatamente all'importo di euro 5.658,91) e n. 465 del 2.10.2019,
come da docc. 101 e 102 che si rammostrano al teste;
11) vero che dopo la sottoscrizione dell'atto integrativo del 26.6.2018 di cui al doc. Parte_1
4 che si rammostra al teste, richiedeva a che le eseguiva, le lavorazioni descritte Controparte_1
nelle “RFA” di cui ai documenti da 79a a 79t che si rammostano al teste;
12) vero che sottoponeva i preventivi e indicava i tempi di esecuzione descritti Controparte_1
nelle “RFA” di cui ai documenti da 79a a 79t che si rammostano al teste e vero che Parte_1
accettava le “RFA” di cui ai documenti da 79a a 79t che si rammostrano al teste;
13) vero che le lavorazioni oggetto delle “RFA” di cui ai precedenti capitoli 11) e 12) comportavano un maggior tempo contrattuale pari a 69 giorni, come da documenti da 79a a 79t che si rammostrano al teste;
14) vero che, dopo la sottoscrizione del Secondo Contratto, richiedeva a Parte_1 [...]
che le eseguiva, le lavorazioni di cui alle “RFA” sub documenti da 80a a 80s nonché le CP_1
ulteriori lavorazioni di cui al documento denominato allegato “A” prodotto sub doc. 80t, documenti tutti che si rammostrano al teste;
15) vero che accettava le “RFA” di cui ai documenti da 80a a 80s che si Parte_1
rammostrano al teste;
16) vero che in data 16.11.2018 approvava il preventivo formulato da Parte_1 [...]
per la realizzazione dei pavimenti in terrazzo alla veneziana con una riduzione del CP_1
prezzo richiesto, apponendo sulla relativa RFA la seguente dicitura “approvato con riserva di validazione da parte del cliente dei campioni di terrazzo che dovranno essere prodotti entro il 19.12.18.
Il planning associato alla realizzazione è quello allegato a contratto di fase 2”, come da doc. 80b che si rammostra al teste;
pagina 12 di 25 17) vero che eseguiva il campione di pavimento di cui al precedente capitolo 16) Controparte_1
entro il 19.12.2018 ed lo approvava in data 10.1.2019, come da doccc. 83 e 84 che si Parte_1
rammostrano al teste;
17) vero che in data 1.2.2019 comunicava di eliminare la tipologia di pavimenti in Parte_1
terrazzo alla veneziana “con semina rossa su fondo rosso”, come da doc. 85 che si rammostra al teste;
18) vero che alla data del 22.2.2019 attendeva la conferma delle tessere verdi di Controparte_1
uno dei terrazzi “scarpa” del piano terra e vero che lo comunicava a con mail Parte_1
dell'architetto come da doc. 86 che si rammostra al teste;
Testimone_5
19) vero che con mail del 25.2.2019 comunicava a variazioni Parte_1 Controparte_1
nei rivestimenti del pavimento (piastrelle, terrazzo e moquette) di ogni zona del piano terra, come da doc. 87 che si rammostra al teste.
20) vero che in data 13.3.2019, dopo la richiesta a mezzo mail in data 12.3.2019 dell'arch.
[...]
comunicava la tipologia di terrazzo “blanc”, come da documenti 88 e 89 Tes_5 Parte_1
che si rammostrano al teste.
21) vero che ho inviato le mail elencate nell'Allegato 1 alla relazione dell'ing. di Persona_3
cui al doc. 81 che mi si rammostra;
22) vero che ho partecipato alle riunioni tenutesi nelle date indicate nelle mail elencate nell'Allegato 1
alla relazione dell'ing. di cui al doc. 81 che mi si rammostra;
Persona_3
23) vero che il Progetto definitivo degli impianti consegnato alla conteneva gli Controparte_1
elaborati indicati e descritti nella relazione dell'ing. di cui al doc. 81 che mi si Persona_3
rammostra;
24) vero che inviava via mail all'architetto , all'ing. Controparte_1 Testimone_4
ai signori e di LI le tavole progettuali Persona_4 Parte_4 Testimone_3
di cui ai documenti 103, 104, 105 e 106 che si rammostrano al teste. pagina 13 di 25 Si indicano a testi i signori: residente in [...]
Monico n. 25/S; residente in [...]; Testimone_5 CP_6
, residente in [...]; residente in
[...] CP_7
Vittorio Veneto (TV), Viale Mattotti n. 129/11.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste da per tutti i Parte_1
motivi già esposti in memoria di replica datata 4.12.2020 e, in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi sopra indicati a prova diretta.
Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della C.T.U. per le motivazioni di cui alle “controdeduzioni autorizzate sul contenuto della istanza di rinnovazione delle indagini peritali e sostituzione del CTU”
datate 2.12.2022.”
FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda per cui è giudizio trae origine da due distinti contratti di appalto (denominati in atti dalle parti “Primo Contratto” e “Secondo Contratto”, quest'ultimo modificato con il c.d. “Addendum”),
entrambi aventi ad oggetto lavori edili di ristrutturazione di un edificio a Venezia da adibire ad albergo,
conclusi tra la committente (di seguito anche solo Parte_1
e l'appaltatrice di seguito anche solo ). Parte_1 Controparte_1 CP_1
Il Secondo Contratto conteneva una clausola compromissoria1.
Sorti contrasti tra le parti, in data 10.03.2020 adiva il collegio arbitrale, chiedendo che CP_1
fosse condannata a: Parte_1 1 art. 9 del Secondo Contratto: “Qualsiasi contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto e che non fosse stata direttamente composta, sarà obbligatoriamente sottoposta a giudizio arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio arbitrale dovrà essere composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuna;
il terzo arbitro, che avrà funzione di Presidente, verrà designato di comune accordo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro […]”. pagina 14 di 25 (i) pagare i corrispettivi asseritamente ancora dovuti in forza del Secondo Contratto, pari ad euro 676.588,75;
(ii) fissare il collaudo definitivo degli impianti dell'Immobile entro il 18 agosto 2022.
, nel costituirsi in quella sede, lamentava ritardi dell'appaltatrice, sia con riferimento Parte_1
al Primo che al Secondo Contratto, che avrebbero costituito il suo diritto al pagamento delle penali previste, in particolare, con riguardo al Secondo Contratto, anche di penali intermedie (con riferimento alla consegna del progetto esecutivo e, poi, di specifiche lavorazioni).
Nel corso dell'esecuzione del contratto aveva trattenuto gli importi delle ritenute a Parte_1
Cont garanzia (10% su ogni fattura, a fronte dei prodotti), da svincolarsi, per contratto, all'esito del collaudo definitivo.
Nel corso del giudizio arbitrale avveniva un collaudo provvisorio e parziale (degli impianti), peraltro negativo, e comunque in atti si riservava di domandare lo svincolo delle garanzie all'esito CP_1
(positivo) del collaudo finale.
Il collegio arbitrale esperiva CTU, volta ad accertare l'esistenza di ritardi imputabili a nella CP_1
consegna finale dei lavori oggetto del Primo Contratto e del Secondo Contratto, nonché nelle lavorazioni oggetto delle penali intermedie, oltre alla quantificazione di tutte le relative penali e del danno per la ritardata apertura dell'albergo.
La CTU si concludeva con una sostanziale esclusione della sussistenza di ritardi (pregiudizievoli) o comunque della attribuibilità (totale) degli stessi a . CP_1
In quella sede il CTU di sua iniziativa includeva nel conteggio delle somme dovute a CP_1
l'importo delle ritenute a garanzia (pari a 438.431,96 euro).
Il collegio arbitrale, all'esito del giudizio, per quanto di immediato interesse in causa, ha così deciso:
“Accerta che, in ragione dell'inadempimento di agli obblighi contrattuali di cui alla Parte_1
presente controversia, il credito di nei confronti di è di euro 1.199.631,68 oltre CP_1 Parte_1 pagina 15 di 25 interessi maturati e maturandi, che vanno calcolati a partire dal giorno dell'emissione delle relative
fatture e fino all'effettivo soddisfo, con esclusione però di quelli prodotti nel periodo corrente tra la
data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del e, per quanto di ragione, Pt_2
accoglie la domanda di alla condanna di al pagamento della somma di euro CP_1 Parte_1
1.199.631,68, oltre interessi maturati e maturandi, che vanno calcolati a partire dal giorno
dell'emissione delle relative fatture e fino all'effettivo soddisfo, con esclusione però di quelli prodotti
nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del
. Ha dunque accertato un credito di comprensivo dell'importo di euro 438.431,96, Pt_2 CP_1
corrispondente alle trattenute a garanzia.
ha impugnato il lodo per nullità, eccependo: Parte_1
1) NULLITÀ EX ART. 829, COMMA 1, NN. 4 E 9 C.P.C.: VIZIO DI ULTRAPETIZIONE E DI
VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NELLA PARTE IN CUI IL LODO HA CONDANNATO
EXPERIMENTAL A PAGARE LE RITENUTE IN GARANZIA:
Secondo EXPERIMENTAL: “il Lodo è pacificamente nullo per vizio di ultrapetizione nella parte in
cui il Tribunale Arbitrale ha condannato a pagare a le Ritenute in Garanzia, in Parte_1 CP_1
assenza di qualsivoglia corrispondente domanda di controparte.
2) NULLITÀ EX ART. 829, COMMA 1, N. 5 C.P.C.: MOTIVAZIONE INESISTENTE, CARENTE,
CONTRADDITTORIA ED INCOMPRENSIBILE NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE
ARBITRALE HA RIGETTATO LA DOMANDA DI EXPERIMENTAL DI CONDANNA DI
SETTEN AL PAGAMENTO DELLE PENALI INTERMEDIE DEL SECONDO CONTRATTO
pagina 16 di 25 PREVIA EVENTUALE COMPENSAZIONE CON I CORRISPETTIVI OGGETTO DELLA
DOMANDA ARBITRALE DI SETTEN:
Secondo EXPERIMENTAL: “…il , in punto di accertamento della sussistenza e dell'imputabilità a Pt_2
del ritardo finale nella consegna dei lavori del Secondo Contratto, ha fornito una motivazione quasi CP_1
paradigmatica nella sua contraddittorietà affermando, nel contempo, sia che (a) non avrebbe Parte_1
provato l'imputabilità del ritardo nella consegna finale dei lavori oggetto del Secondo Contratto a CP_1
riconoscendo, quindi, l'esistenza del ritardo;
sia che (b) occorrerebbe fare riferimento alla C.T.U. in base alla
quale il ritardo in questione non esisterebbe;
sia che (c) interpretando il Secondo Contratto ed il relativo
Addendum, il ritardo in questione esisterebbe, sarebbe di un solo giorno ed imputabile a (cfr. pagg. 80-83 CP_1
del ). Pt_2
3) NULLITÀ EX ART. 829, COMMA 1, N. 4 C.P.C.: DECISIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
SECONDO EQUITÀ AL DI FUORI DEI LIMITI DELLA CONVENZIONE D'ARBITRATO
Secondo EXPERIMENTAL: “…il Lodo, infatti, dopo avere accertato l'esistenza del ritardo finale nella
consegna dei lavori del Secondo Contratto che, come visto, ai sensi dell'art. 7 del Secondo Contratto,
comporterebbe, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle Penali Intermedie, ha ritenuto di applicare le
Penali Finali in luogo delle Penali Intermedie richieste da in via principale, limitandosi ad Parte_1
osservare che ciò sarebbe motivato dalla “sostanziale tempestività della consegna dei lavori, salvo il ritardo di
un giorno” (cfr. pag. 84 del . Il rigetto della domanda di relativa all'applicazione delle Pt_5 Parte_1
Penali Intermedie è stato, quindi, deciso in modo del tutto arbitrario senza fornire alcuna motivazione che – al
di là dell'improprio richiamo al criterio “sostanzialistico” e, quindi, in ultima istanza, all'equità.”
4) NULLITÀ EX ART. 829, COMMA 1, NN. 5 E 11 C.P.C.: INSUFFICIENTE E
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA MOTIVAZIONE E
pagina 17 di 25 DISPOSITIVO IN PUNTO DI DECISIONE SUGLI INTERESSI SULLE PENALI DEL PRIMO
CONTRATTO:
sostiene che il sia nullo per contraddittorietà, avendo escluso, nella narrativa Parte_1 Pt_2
della motivazione, che la sospensione della decorrenza degli interessi in pendenza di controversia arbitrale valesse anche per il Primo Contratto, salvo poi conteggiarli in sede decisoria.
In subordine, per il caso di non accoglimento del motivo, domanda la correzione di Parte_1
“errore materiale” nel dispositivo del Lodo, riguardo appunto agli interessi per il primo contratto.
Ha resistito , contestando tutti i motivi di nullità ex adverso dedotti e domandando il rigetto CP_1
dell'impugnazione. In subordine, ha domandato la declaratoria di nullità solo parziale del . Pt_2
Con ordinanza resa nel sub procedimento n. 1493-1/2023 RG, questa Corte ha sospeso parzialmente l'esecutività del lodo, relativamente alla condanna di al pagamento della somma di Parte_1
euro 438.431,96.
All'udienza del 27.11.2024, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini concessi,
il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 28.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno premettere che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui all'art. 829 c.p.c.
Essa non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium
pagina 18 di 25 rescindens, consistente nell'accertare se sussista o no taluna delle nullità previste dalla norma citata,
come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando.
Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è
possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium (cfr. Cass. n. 5857 del 2000).
A questo riesame subordinato di merito è ammissibile pervenire se sia risolta in via preliminare la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente al ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
Da ultimo, ma non per ultimo, merita rimarcare che ai fini della nullità del lodo ex art. 829 n. 4 e n. 5
cpc (quest'ultimo in relazione all'art. 823 n. 3 cpc, che prescrive che il lodo debba contenere “la
esposizione sommaria dei motivi”), l'omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina “l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione
per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (cfr Cass. 3768/2006,
nonché, tra le tante, Cass. SU 2807/1987, 7160/1990, 4881/1994, 2211/2003, 1183/2006, 3989/2006).
In particolare, la contraddittorietà rilevante ai detti fini è senz'altro quella che emerge dalle diverse componenti del dispositivo (cioè da contrastanti pronunce che rendano impossibile l'esecuzione del lodo), mentre si è discusso se rilevi la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo (in senso affermativo però Cass. 17645/21, Cass. 11895/2014, Cass. 3768/2006, mentre in senso negativo le più
risalenti 1815/2000, 13753/2002, 25623/2007, sin da Cass. 2838/1972), ed è infine unanime l'orientamento che nega rilevanza alla contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto pagina 19 di 25 non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, salvo che essa si risolva nella già sopra ricordata impossibilità assoluta di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge (cfr Cass. 3768/2006 cit. e le altre già
menzionate).
I motivi dedotti da devono essere, dunque, esaminati entro questi soli limiti di Parte_1
ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene fondata l'impugnazione sul primo profilo di denunciata nullità.
E' documentale che , nel giudizio arbitrale, abbia sin dall'inizio domandato la condanna della CP_1
controparte al pagamento del corrispettivo residuamente dovuto in forza del Secondo Contratto di appalto, quantificato in euro 676.588,75 oltre interessi, maturati e maturandi, senza domandare in aggiunta la condanna della stessa committente allo svincolo delle ritenute a garanzia, anche perché, in quel momento, il collaudo definitivo delle opere doveva essere ancora eseguito, tant'è che ciò che domandava in aggiunta era la condanna di a fissare la data del collaudo CP_1 Parte_1
entro una data determinata (“quanto alle ritenute in garanzia – in via principale: per tutti i motivi
indicati in narrativa, condannare l'odierna convenuta a fissare il collaudo degli impianti “finale”
entro il giorno 18 agosto 2020).
Nel corso del giudizio arbitrale dava avvio alle operazioni di collaudo, e con la Parte_1
memoria illustrativa del 05.11.2020 domandava dichiararsi cessata la materia del contendere CP_1
con riguardo alla domanda di fissazione della data di collaudo degli impianti.
Proseguito il giudizio arbitrale, in sede di precisazione delle conclusioni, il 30.12.2022, CP_1
reiterava le conclusioni della memoria illustrativa.
Nella comparsa conclusionale del 14.02.2023 , in modo assolutamente esplicito, scriveva CP_1
(enfasi aggiunta): “all'importo di causa si aggiunge, nell'appalto, l'ulteriore credito di per le CP_1 pagina 20 di 25 ritenute operate in corso di contratto, spettanti in forza dell'intervenuto collaudo definitivo degli
impianti ma esse pure mai pagate, che tuttavia non costituiscono oggetto del presente giudizio
(iniziato quando non aveva ancora dato avvio delle operazioni di collaudo); anch'esse Parte_1
sono state riconosciute nei conteggi dell'arch. e le si cita qui esclusivamente per Per_5
completezza dei dati e per le quali si agirà in separata sede”.
Pertanto, per quanto la resistente cerchi di contrastare il motivo di impugnazione, citando l'orientamento della Cassazione2 per cui “l'interpretazione dell'effettivo contenuto dei quesiti posti al
collegio arbitrale in sede di procedimento arbitrale e l'apprezzamento della loro reale portata,
identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del
provvedimento richiesto (petitum) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano
le pretese dedotte apud arbitros (causa petendi), costituisce un'operazione rientrante nei compiti del
giudice del merito. Detto apprezzamento deve compiersi sulla base sia della formulazione letterale del
quesito stesso sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla
parte ed al provvedimento richiesto in concreto, tenuto conto della situazione dedotta in causa”, nel caso di specie è stata la parte a segnare in modo inequivoco il thema decidendum sottoposto al giudizio arbitrale, escludendo espressamente da esso la rivendica delle trattenute a garanzia, di tal ché è evidente il vizio di ultra petizione in cui il Tribunale Arbitrale è incorso, condannando al Parte_1
pagamento, in favore di , anche della somma di euro 438.431,96 che il CTU aveva esposto CP_1
quale complessivo importo di quelle trattenute.
pagina 21 di 25 Il Lodo, ne consegue, deve essere dichiarato parzialmente nullo3 in accoglimento del motivo di impugnazione, ed in fase rescissoria l'importo della condanna pronunciata nei confronti di andrà conseguentemente rideterminato. Parte_1
Il secondo motivo di impugnazione ad avviso della Corte non è fondato.
Si è già accennato in premessa che, per unanime orientamento giurisprudenziale, la contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità,
non ingenera la nullità del ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., salvo che essa si risolva Pt_2
nella impossibilità assoluta di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge.
Le apparenti contraddizioni rilevate da nella motivazione, ad avviso della Corte, Parte_1
non sono tali, se si legge con attenzione la relativa parte del Lodo, ed in ogni caso è assolutamente possibile ricostruire l'iter seguito dagli arbitri nel proprio ragionamento.
Ciò che gli arbitri hanno ritenuto, come si ricava dalla motivazione contenuta alle pagg. 81-83 del
è che: l'Addendum al Secondo Contratto abbia avuto effetto novativo, venendo in particolare Pt_2
modificata la data di consegna dei lavori (“la quale, con la “novazione” viene sostituita, appunto per
l'effetto estintivo-modificativo della precedente obbligazione operato dall'Addendum, con una nuova
data di consegna delle opere: quella del 3 agosto 2019”); il “grace period” fosse rimasto tuttavia invariato, non cancellato dall'Addendum; che quindi, aggiunti i 15 giorni del “grace period” alla nuova data di consegna del 3 agosto 2019, si giungesse alla data del 18 agosto 2019 quale data ultima di pagina 22 di 25 consegna, oltre la quale sarebbe stato configurabile il ritardo;
che le opere erano state consegnate il 19
agosto 2019; che il CTU aveva stimato le opere come “effettuate nei termini pattuiti” e che la stessa direttrice dei lavori, arch. nel verbale di ultimazione dei lavori, aveva Persona_2
espressamente scritto “CERTIFICA che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 19
agosto 2019 e quindi in tempo utile”; che il 18 agosto 2019, termine ultimo, cadeva in effetti di domenica;
che, tuttavia, a norma dell'art.
5.1.1 del Secondo Contratto, l'impossibilità di lavorare anche di sabato e di domenica avrebbe dovuto essere provata, quale causa di forza maggiore, da , CP_1
che non l'aveva provata;
che, conseguentemente, fosse rilevabile 1 giorno (e solo 1 giorno) di ritardo.
Tali passaggi, di ricostruzione delle emergenze del giudizio e di ragionata valutazione delle stesse
(anche in dissenso con la conclusione del CTU), sono sufficientemente chiari da rendere conto del
decisum e così smentire l'asserita nullità del sotto il profilo della lamentata contraddittorietà Pt_2
(che, giova per l'ultima volta ribadire, quand'anche ravvisabile tra punti diversi della motivazione provoca nullità solo se impedisce di ricostruire la ratio della decisione).
Il terzo motivo di impugnazione parimenti non è fondato.
EXPERIMENTAL ritiene che il Tribunale Arbitrale abbia deciso secondo equità, e non secondo diritto,
rigettando la domanda condanna di al pagamento delle cc.dd. Penali Intermedie: “Il CP_1 Pt_2
infatti, dopo avere accertato l'esistenza del ritardo finale nella consegna dei lavori del Secondo
Contratto che, come visto, ai sensi dell'art. 7 del Secondo Contratto, comporterebbe, ricorrendone i
presupposti, l'applicazione delle Penali Intermedie, ha ritenuto di applicare le Penali Finali in luogo
delle Penali Intermedie richieste da in via principale, limitandosi ad osservare che ciò Parte_1
sarebbe motivato dalla “sostanziale tempestività della consegna dei lavori, salvo il ritardo di un
giorno””. L'improprio richiamo al criterio sostanzialistico, e, quindi, ad avviso di Parte_1
all'equità, costituirebbe unica, ostesa, ragione del decisum. pagina 23 di 25 La Corte è di diverso avviso. Il collegio degli arbitri ha indubbiamente motivato secondo diritto, e non secondo equità, laddove ha affermato di ritenere l'irrilevanza causale del ritardo, in quanto contenuto in un solo giorno, rispetto alla causazione del danno: “Va comunque rilevato che la circostanza che i
lavori sono stati consegnati solo con un giorno di ritardo -e quindi come attestato dal direttore dei
lavori comunque “in tempo utile”- sul piano della causalità adeguata funzionale alla prova del danno
comporta che si tratta di ritardo del tutto inidoneo al fine di fondare sul medesimo il fatto costitutivo
dei presunti danni risarcibili richiesti a vario titolo da (pag. 84 del . Parte_1 Pt_2
Il quarto motivo di impugnazione invece è fondato, nei termini che seguono.
EXPERIMENTAL denuncia nullità del ai sensi dell'articolo 829, comma 1, nn. 5 e 11 c.p.c. per Pt_2
“insufficiente e contraddittoria motivazione e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in punto
di decisione sugli interessi sulle penali del primo contratto”.
La Corte ritiene che la contraddizione lamentata si colga effettivamente tra le argomentazioni contenute in motivazione e il dictum del dispositivo.
Gli arbitri, dopo aver riconosciuto in parte motiva (punto 5 comma 3 della narrativa, pag. 85) che la clausola di “congelamento” degli interessi per la durata del procedimento arbitrale è prevista all'interno della clausola compromissoria, e, quindi, trova applicazione al solo Secondo Contratto (nel quale la clausola compromissoria, per l'appunto, si colloca), in dispositivo hanno escluso la debenza degli interessi “prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di
deposito del ” anche relativamente all'importo di euro 78.299,88, accertato come dovuto da Pt_2
a titolo di penali da ritardo nella consegna dei lavori di cui al Primo Contratto. CP_1
La contraddizione tra le argomentazioni di cui alla motivazione ed il tenore del dispositivo implica quello scollamento totale tra il dictum e le ragioni della decisione che provoca, appunto, la nullità del
Lodo ai sensi dell'art. 829, comma1, n. 11 c.p.c., con la conseguenza che, in fase rescissoria, pagina 24 di 25 l'esclusione degli interessi, prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di deposito del Lodo sulla somma capitale riconosciuta di euro 78.299,88, andrà
espunta.
L'esito del giudizio vede le parti reciprocamente soccombenti, sicché si giustifica ad avviso della Corte
l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella causa di impugnazione del Lodo tra
[...]
osì provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara la nullità parziale del Lodo in accoglimento del primo e del quarto motivo di impugnazione,
e, in fase rescissoria
2. a parziale modifica dell'importo indicato al capo 1 del dispositivo del Lodo, dichiara che la somma dovuta a da parte di in punto Controparte_1 Parte_1
capitale, è di € 761.199,72 in luogo di € 1.199.631,68.
2. a parziale modifica del capo 3 e del capo 4 del dispositivo del Lodo, espunge l'esclusione degli interessi “prodotti nel periodo corrente tra la data di introduzione della domanda arbitrale e quella di
deposito del Lodo”.
3. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
361 del 15.10.2018, n. 410 del 30.11.2018 e n. 448 del 31.12.20178 come da documenti da 90 a 98 che 2 Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 16077 del 9.6.2021 3 Cass. Civ. n. 20557/2015: nel caso in cui la declaratoria di nullità colpisca soltanto una porzione del lodo, le restanti parti che non siano da essa dipendenti conservano inalterati i loro effetti. Ne consegue che il giudizio rescissorio può essere condotto con riguardo esclusivo a quelle parti del lodo che siano state oggetto di censura di fronte alla Corte d'appello, mentre le altre, non interessate, sulla base della verifica circa la loro scindibilità sopra precisata, dall'effetto rescindente dell'impugnazione per nullità, non possono neppure condurre ad un riesame nel merito, in quanto rese definitive dalla mancata impugnazione ovvero dal mancato accoglimento della stessa in sede rescindente.