TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/11/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa DR Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2295/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Parte_1 C.F._1
UC e Salvatore GI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.06.2025, l'odierno ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento del 30.04.2019 e i successivi solleciti, chiedendo accertarsi l'infondatezza e l'illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' e, per l'effetto, dichiararsene la nullità CP_1
e/o disporsi il loro annullamento;
in subordine, chiede ridursi la somma dovuta a titolo di indebito.
Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione CP_1 dell'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato. Con compensazione delle spese. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Si dà atto che, in sede di costituzione, l' ha rappresentato di aver disposto in autotutela CP_1
l'annullamento del provvedimento impugnato e ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere;
a seguire, la parte ricorrente si è associata alla suddetta richiesta, essendo venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
A questo proposito, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno assimilato la cessazione della materia del contendere all'estinzione, riconducendola alla natura processuale per sopravvenuto difetto di interesse con conseguente inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. 18.05.2000, n. 368 e Cass. 28.09.2000, n. 1048).
La statuizione sulle spese va effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza del ricorso depositato dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo, atteso che l'annullamento in autotutela del provvedimento qui impugnato è intervenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Per le suesposte ragioni, va disposta la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con CP_1 distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1 in complessivi 1.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge,
e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 18 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
DR Di AL
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa DR Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2295/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Parte_1 C.F._1
UC e Salvatore GI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.06.2025, l'odierno ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento del 30.04.2019 e i successivi solleciti, chiedendo accertarsi l'infondatezza e l'illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' e, per l'effetto, dichiararsene la nullità CP_1
e/o disporsi il loro annullamento;
in subordine, chiede ridursi la somma dovuta a titolo di indebito.
Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione CP_1 dell'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato. Con compensazione delle spese. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Si dà atto che, in sede di costituzione, l' ha rappresentato di aver disposto in autotutela CP_1
l'annullamento del provvedimento impugnato e ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere;
a seguire, la parte ricorrente si è associata alla suddetta richiesta, essendo venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
A questo proposito, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno assimilato la cessazione della materia del contendere all'estinzione, riconducendola alla natura processuale per sopravvenuto difetto di interesse con conseguente inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. 18.05.2000, n. 368 e Cass. 28.09.2000, n. 1048).
La statuizione sulle spese va effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza del ricorso depositato dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo, atteso che l'annullamento in autotutela del provvedimento qui impugnato è intervenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Per le suesposte ragioni, va disposta la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con CP_1 distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1 in complessivi 1.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge,
e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 18 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
DR Di AL