Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00517/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2024, proposto da
TA Dedola, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cocco Ortu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alghero, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Masala, Valeria Paola Cubeddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN IA TA, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Carboni, Antonio Maria Lei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento unico rilasciato dal Suap del Comune di Alghero con il n. 4710 del 22.11.2023, di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, rilasciato alla Sig.ra IN IA TA;
- del diniego all'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia espresso con la nota del Comune di Alghero, Polizia Municipale, del 4 febbraio 2024 rispetto all'istanza presentata via PEC dall'Avv. TA Dedola con messaggio ricevuto al Protocollo in entrata del Comune di Alghero con il n. 0119867/2013 del 7.12.2023;
- della Pratica SUAPE [...]-21092023-1536.666163, presentata il 25.09.2023, concernente Comunicazione di inizio dei lavori per interventi di edilizia libera di “opere interne di manutenzione straordinaria da effettuarsi al piano terzo di un fabbricato ad uso residenziale ubicato ad Alghero in Lungomare Dante n. 36” , nell'immobile sito in Comune di Alghero, al Catasto Fabbricati al foglio 71, particella 3728 SUB 9, a favore della sig.ra IN IA TA;
- alla variante in corso d'opera alla suddetta pratica SUAPE culminata nel Provvedimento unico di cui sopra;
- nonché di ogni altro atto presupposto o collegato, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso, ancorché al momento non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alghero e della controinteressata IN IA TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, proprietaria di un immobile situato al piano secondo del fabbricato adibito a civile abitazione sito nel Comune di Alghero, nella Via Lungomare Dante n. 36, e distinto in catasto al Foglio 71, particella 3728 SUB 14, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento unico rilasciato dal SUAP in favore della controinteressata IN IA TA per la realizzazione di opere edilizie nell’appartamento sovrastante il suo e la nota con cui il Comune di Alghero, a fronte della sua istanza, ha negato l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia.
2. Degli impugnati provvedimenti la ricorrente ha chiesto l’annullamento, lamentando:
I. la violazione e/o falsa applicazione di legge, con riferimento all'art. 3, comma 1, e dell’art. 11, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1102. 1120 e 1122 c.c., nonché l’eccesso di potere nelle forme sintomatiche del difetto di istruttoria e di falsità dei presupposti.
In sintesi, la ricorrente ha esposto di avere segnalato al Comune di Alghero, in data 7 dicembre 2023, che, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dell’unità immobiliare posta al terzo piano dell’edificio medesimo di proprietà della Sig.ra IN IA TA, era stata introdotta una sensibile modifica del prospetto, con riguardo al numero e alla superficie delle finestre con affaccio sulla pubblica via, senza che vi fosse alcuna necessità e senza la delibera condominiale che autorizzasse siffatta modifica. Da ciò deriverebbe, a giudizio della ricorrente, l’illegittimità del titolo edilizio, formato in violazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/2001, nonché delle norme del codice civile che disciplinano le innovazioni sulle parti condominiali. Inoltre, a fronte dell’istanza presentata dalla ricorrente, il Comune aveva l’obbligo di provvedere in autotutela date le rappresentazioni di fatto non veritiere contenute nella pratica edilizia della controinteressata, che aveva evidentemente minimizzato l’impatto delle variazioni all'estetica esterna del fabbricato e al suo “decoro architettonico”, oltre ad avere omesso di indicare la mancata autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini alla modifica della facciata;
II. la violazione e/o falsa applicazione di legge, con riferimento all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 327/2008, al D.M. 4 luglio 1966, all’art. 146, comma 4, e dell’art. 167, commi 1 e 4, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004, nonché il vizio di eccesso di potere nelle forme sintomatiche del difetto di istruttoria e di falsità dei presupposti. Nel dettaglio, la ricorrente ha evidenziato come la controinteressata, nella relazione paesaggistica semplificata allegata alla richiesta di variante in corso d’opera, non abbia correttamente rappresentato la rilevanza storica, architettonica e paesaggistica dell’immobile, realizzato nel 1959 e di particolare pregio, nonché l’impatto delle opere da realizzare sulla veduta del lungomare in contrasto con il vincolo paesaggistico di cui al DM 4 luglio 1966. Inoltre, considerati i caratteri dell’intervento edilizio, sarebbe stato necessario un procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinario (e non semplificato), ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, in ogni caso, l’assenza della Soprintendenza del procedimento che ha portato al provvedimento unico n. 4710/2023 non potrebbe avere il valore del silenzio assenso, in virtù di quanto disposto dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990.
3. La controinteressata IN IA TA e il Comune di Alghero si sono costituiti in giudizio, rispettivamente in data 17 aprile 2024 e 8 maggio 2024, per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. In previsione dell’udienza di trattazione del merito, le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. La controinteressata, con la memoria depositata il 2 maggio 2025, ha eccepito, fra le altre cose, la tardività del ricorso introduttivo in quanto “[…] il provvedimento impugnato data 22 novembre 2023 e, con certezza, alla data del 7 dicembre 2023 i lavori sul prospetto erano oramai conclusi, come espressamente affermato dalla stessa ricorrente nella segnalazione dei presunti abusi edilizi inviata al Comune di Alghero in tale data” .
4.1. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025, in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di dover esaminare, preliminarmente, la questione relativa alla tempestività del ricorso, sollevata tempestivamente dalla controinteressata (v. ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 1082/2023), essendo questione preliminare allo scrutinio nel merito dell’impugnazione formulata dalla ricorrente.
1.1. Ebbene, sotto questo profilo, è necessario rilevare che nel ricorso la stessa ricorrente afferma di aver inviato al Comune, in data 7 dicembre 2023, una apposita istanza volta a sollecitare l’esercizio dei suoi potere di sorveglianza edilizia in quanto “[…] Nella mia qualità di proprietaria dell’unità immobiliare sita in Alghero al secondo piano del Condominio Lungomare 36 segnalo la modifica della facciata effettuata da chi sta ristrutturando l’appartamento al piano terzo come risulta dalle foto che allego” , segnalando altresì l’assenza di una delibera condominiale autorizzativa, nonché la rilevanza paesaggistica dell’intervento realizzato dalla controinteressata. Nella stessa data, con differente comunicazione, la ricorrente ha dichiarato che era stato affisso il cartello relativo ai lavori in corso e ha formulato istanza di accesso ai documenti relativi ai titoli autorizzativi delle opere realizzate dalla controinteressata.
Dall’esame della documentazione in atti, emerge come il cartello, che sarebbe stato affisso in data 7 dicembre 2023, recava la chiara indicazione dei titoli in esecuzione dei quali era stata realizzata la modifica della facciata, ritenuta completata dalla ricorrente in pari data, in base al tenore testuale dell’esposto indirizzato al Comune.
Da quanto premesso emerge che in data 7 dicembre 2023 i lavori che hanno determinato la modifica della facciata, contestata dalla ricorrente, erano terminati oppure avevano, comunque, raggiunto uno sviluppo tale da far ritenere lesi i diritti della ricorrente, la quale ha fotografato il manufatto all’esito di tali lavori, trasmettendo le immagini al Comune.
Tuttavia, la ricorrente ha atteso sino al 11 marzo 2024 per proporre il ricorso qui all’esame.
Ciò chiarito in punto di fatto, ai fini della decisione il Collegio fa espresso rinvio, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cpa, alla sentenza di questo stesso T.A.R. n. 178/2025 che, su fattispecie analoga alla presente, ha ritenuto che: “[…] deve rammentarsi, come già espresso in giurisprudenza, che la disciplina in materia di accesso non ha modificato l’onere di tempestiva impugnazione dei provvedimenti amministrativi, nel senso che questa richiede la piena conoscenza del provvedimento, la cui verificazione determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale. La piena conoscenza, non va intesa come conoscenza piena ed integrale dei provvedimenti che si intendono impugnare, ma come percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso (cfr. tra le molte, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 9 marzo 2020, n.1069).
Il terzo, infatti, non può essere considerato libero di decidere se e quando accedere agli atti (Consiglio di Stato, sez. II, 11 novembre 2019 n. 7692) perché, come visto non è la risposta alla richiesta di accesso agli atti che fissa l’inizio del termine decadenziale per proporre ricorso.
Se così fosse, tale termine sarebbe di fatto nella disponibilità del ricorrente, il quale decidendo quando effettuare l’accesso determinerebbe anche il termine entro cui proporre ricorso, con vanificazione della natura decadenziale del termine ex art. 41 c. 2 c.p.a. di cui, il Giudice amministrativo deve necessariamente tenere conto.
Deve dunque, ribadirsi che “quando l'attività edilizia in atto appare immediatamente illegittima, il vicino ha l'obbligo di attivarsi prontamente con l'istituto dell'accesso agli atti (C.G.A.R.S. in s.g., 17 marzo 2020, n. 175, in fattispecie analoga alla presente). In questo genere di casi, il tardivo esercizio del diritto di accesso è inidoneo a procrastinare il dies a quo di decorrenza del termine d'impugnativa, in quanto lesivo del principio di stabilità dei rapporti giuridici e dell'affidamento dei soggetti titolari dell'autorizzazione (C.d.S., sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034), (Consiglio di Stato sez. II, 5 ottobre 2020, n.5864).
Va, poi, osservato che in materia edilizia è consolidato l’orientamento secondo cui l'inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l'an della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area), mentre laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 3 marzo 2017 n. 998; Consiglio di Stato sez. IV, 26/04/2023, n. 4205)” .
Come visto il grado di sviluppo dei lavori era noto alla ricorrente quantomeno dal 7 dicembre 2023, data in cui ha avuto conoscenza anche dei titoli autorizzativi che erano stati rilasciati in favore della ricorrente; peraltro, la mancanza della delibera di autorizzazione condominiale, che a suo giudizio è circostanza idonea a inficiare la legittimità di questi ultimi, era circostanza che avrebbe potuto far valere a prescindere da qualsiasi istanza di accesso agli atti.
Ne consegue che il ricorso, notificato soltanto in data 11 marzo 2024, deve essere dichiarato irricevibile, in quanto non tempestivamente introdotto, in violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., a fronte della data (7 dicembre 2023) in cui alla ricorrente erano già noti tutti gli elementi necessari per richiedere tutela giurisdizionale (dalla modifica della facciata dell’immobile, agli estremi dei titoli autorizzativi e all’assenza dell’autorizzazione condominiale).
2. Data la definizione in rito della controversia, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Tito Aru |
IL SEGRETARIO