Versione
30 luglio 1978
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15 febbraio 2007
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Art. 28. (Rinnovazione del contratto)
Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attivita' indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attivita' alberghiere ((o all'esercizio di attivita' teatrali)) di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore puo' esercitare la facolta' di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalita' e i termini ivi previsti.
Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attivita' indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attivita' alberghiere ((o all'esercizio di attivita' teatrali)) di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore puo' esercitare la facolta' di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalita' e i termini ivi previsti.
Commentari • 80
- 1. Locazione ed esecuzione immobiliarehttps://www.studiocataldi.it/ · 14.394476
[…] Cass. n. 26238/2007), è stato ribadito dalle sezioni unite della S.C. con la recente sentenza n. 11830/2013, la quale ha affermato che: "il secondo periodo di rapporto locatizio, sulla base della disciplina prevista dagli artt. 28 e 29 della legge n. 392/1978 - così come nel sistema che riguarda le locazioni abitative, a norma degli artt. 2 e 3, 1. 9 dicembre 1998, n. 431 - non presuppone, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. La Spezia, sentenza 17/02/2022, n. 120Provvedimento: […] Gli artt. 27 e 28 Legge 392/1978 prevedono il rinnovo tacito per sei anni dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad attività commerciale, salvo disdetta da inviarsi almeno dodici mesi prima della scadenza. La normativa prevede una peculiare fattispecie di proroga del vincolo contrattuale conforme alla volontà delle parti come manifestata non espressamente tramite pattuizione negoziale bensì in modo concludente tramite il comportamento omissivo consistente nel mancato invio della disdetta nei termini di Legge. […] 8 Il Controparte_1 ha pattuito il rinnovo automatico del contratto secondo modalità analoghe a quelle di cui al rinnovo tacito previsto dall'art. 28 Legge 392/1978,Leggi di più...
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