Articolo 1577 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1577.

(Necessita' di riparazioni).

Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi e' tenuto a darne avviso al locatore.

Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo' eseguirle direttamente, salvo rimborso, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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