Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 luglio 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 novembre 2014 |
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33720 - pubb. 23/10/2025 Omessa restituzione dell'immobile da parte del conduttore dovuta al mancato pagamento dell'indennità da parte del locatore Cassazione civile, sez. III, 05 Maggio 2025, n. 11827. Pres. Frasca. Est. Simone. IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO - Restituzione dell'immobile da parte del conduttore - Omissione dovuta al mancato pagamento dell'indennità da parte del locatore - Conseguenze - Obblighi del conduttore - Pagamento del corrispettivo - Necessità - Limiti - Godimento dell'immobile o mera detenzione senza concreta …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2022, n. 17616Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 4826-2021 proposto da: INVESTIRE SGR S.P.A. (già VE Immobiliare SGR s.p.a.), in proprio e nella sua qualità di società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "Fondo Immobili Pubblici", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43 presso lo Civile Sent. Sez. U Num. 17616 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: COSENTINO ANTONELLO Data pubblicazione: 31/05/2022 STUDIO LEGALE CHIOMENTI, rappresentata e difesa dagli avvocati AN CO, LI TI e IO EL; - ricorrente - contro ATLANTICA PROPERTIES S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15, …Leggi di più...
- giurisdizione del g.o·
- configurabilità·
- trasferimento di beni immobili ex art. 4 del d.l. n. 351 del 2001·
- natura di atto privato·
- conseguenze·
- fattispecie·
- successiva vendita a terzi·
- sussistenza·
- controversie relative·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
Versioni del testo
- Titolo I : Del contratto di locazione
- Capo I : Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione
- Art. 1. (Durata della locazione)
La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non puo' essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni.
Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".