Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1352/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
POLINELLI SILVIA
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. POLINELLI _1 C.F._2
SILVIA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto e adivano il Tribunale di Parte_1 _1
Sondrio, esponendo:
1) e hanno contratto matrimonio concordatario a ON (SO) il _1 Parte_1
22/7/2017. Il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ON al n. 3, p. II s.A. anno 2017 (doc. n. 1);
pagina 1 di 7
residente in [...], C.F. nata a C.F._3 Parte_2
ON (SO) il 19/3/2021, cittadina italiana, residente in [...], C.F. entrambi minori di età (cfr. doc. n. 2 e doc. n. 3); C.F._4
3) il figlio frequenterà, nell'anno scolastico 2024/2025, il secondo anno della scuola primaria, _1
a ON (SO), mentre la figlia il primo anno della scuola dell'infanzia, sempre a Pt_2
ON (SO);
4) il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
5) fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che hanno quindi condotto i medesimi alla decisione di separarsi;
6) i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
7) il signor dichiara di svolgere la professione di operaio presso la società Paganoni _1
S.r.l. con sede a Chiuro (SO) e che il suo reddito imponibile negli ultimi tre anni è stato pari a €
24.000 euro circa annui (doc.ti n. 4, 5 e 6);
8) il signor percepisce, inoltre, una pensione di invalidità dell'importo di euro 355,44 mensili _1
(doc. n. 7);
9) il patrimonio del signor è il seguente: - conto corrente n. 1000/7719 presso la banca Intesa _1
Sanpaolo S.p.a. (si allegano gli estratti conto degli ultimi tre anni – doc. n. 8); - proprietà di ½ della casa coniugale con annesso terreno sita in ON (SO), via Marconi, 6, F. 36, mapp. 62 e mapp.
61, acquistata nel 2018 (doc. n. 9); - autovettura Fiat Panda tg. BK194KZ e motoveicolo Piaggio
Vespa tg. X65VSC (doc. n. 10 e n. 11);
10) il signor lascerà la casa coniugale e, per rimanere vicino ai figli, si trasferirà a _1
vivere in un appartamento preso in affitto dal giugno 2024 ubicato a ON (SO), in via
Palazzetta, 5, per il quale corrisponderà un canone di locazione mensile di € 450,00;
11) la RA ha cessato di lavorare nel 2016, poco prima della nascita del primo Parte_1
figlio, ed ha ripreso il lavoro solo nel mese di giugno 2024, con mansioni di Persona_1
commessa presso un negozio di Villa di Tirano (SO), con contratto di lavoro a tempo determinato fino ad ottobre 2024 e con orario part-time, con uno stipendio mensile netto di euro 1.000,00 circa
(doc. n. 12);
12) il patrimonio della RA è il seguente: - conto corrente n. 025/0002122 presso la Parte_1
(si allegano gli estratti conto degli ultimi tre anni – doc. n. 13); - Controparte_2
proprietà di ½ della casa coniugale con annesso terreno sita in ON (SO), via Marconi, 6, F. pagina 2 di 7 36, mapp. 62 e mapp. 61, acquistata nel 2018 (cfr. doc. n. 9); - autovettura Fiat UN tg. DZ216VT e
YU SO tg. FM375PX (doc.ti n. 14 e n. 15);
13) i coniugi hanno in essere con la banca Intesa Sanpaolo S.p.a. il contratto di mutuo ipotecario n.
08/48136334, stipulato il 21/6/2018 per l'acquisto della casa di abitazione, per l'importo capitale di €
160.000,00 da restituirsi nel termine di 25 anni in rate mensili dell'importo di € 670,40 (doc. n. 16);
14) i ricorrenti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande formulate con il presente ricorso o domande ad esse connesse.
I ricorrenti chiedevano:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito • dichiarare la separazione personale dei coniugi e _1
; • ordinare al Comune di ON (SO) di annotare l'emananda sentenza a Parte_1
margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: 1) i coniugi vengono autorizzati a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) i figli e vengono affidati congiuntamente ad Persona_1 Parte_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale sita in
ON (SO), via Marconi, 6, di proprietà dei ricorrenti per la quota di ½ ciascuno, unitamente a tutti i mobili che la compongono, viene assegnata alla RA che continuerà ad Parte_1
abitarla con i figli e i quali manterranno ivi la loro residenza;
4) il signor _1 Pt_2 _1
si trasferirà a vivere nell'appartamento sito in ON (SO), via Palazzetta, 5, preso in
[...]
locazione dall'1/6/2024, nel quale trasferirà la sua residenza;
5) il signor anche in _1
considerazione dell'impegno economico che il medesimo assume al successivo punto 9), verserà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € Parte_1
350,00 (€ 175,00 per ciascuno dei due figli), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della RA , avente IBAN [...]X07, Parte_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. La somma sopra indicata potrà essere modificata, in aumento, nel caso di compartecipazione della RA al pagamento delle rate del mutuo. Parte_1
6) il signor si impegna altresì a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per i _1
figli, come da protocollo adottato dal Tribunale di Sondrio, che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
7) il signor presta il consenso a che l'assegno unico per i _1
figli venga percepito dalla RA nella misura del 100%; 8) il signor Parte_1 _1
terrà con sè i figli e secondo il seguente calendario, che potrà essere variato
[...] _1 Pt_2
previo accordo tra i genitori, tenuto conto dell'esigenza dei figli di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, nonché delle esigenze scolastiche ed pagina 3 di 7 extrascolastiche dei minori: - due week-end al mese, possibilmente alternati, dal venerdì sera alle ore 18.00 fino al lunedì mattina, quando il padre li accompagnerà a scuola;
- nelle settimane in cui non vedrà i figli nel week-end, il padre li terrà con sé due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì) dalle ore 18.00 alle ore 21.00, mentre nelle settimane in cui li terrà durante il week-end potrà vederli un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle ore 18.00 alle ore 21.00; - durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno di ogni anno a partire dall'anno 2024; - durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo a partire dall'anno 2024; - derogano al suddetto calendario le seguenti occasioni: *compleanno dei genitori: i figli trascorreranno tale giorno con il/la festeggiato/a; *compleanno dei figli: e trascorreranno tale giorno _1 Pt_2
preferibilmente sia con il padre sia con la madre;
*festa della mamma: i figli trascorreranno tale giorno con la madre;
*festa del papà: i figli trascorreranno tale giorno con il padre;
il tutto nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici dei minori stessi;
-durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni anche non consecutivi, da concordare anticipatamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
9) il signor per il momento e fino a quando _1
la RA non avrà reperito un'occupazione stabile, si farà carico in via esclusiva della Parte_1
restituzione (in rate mensili dell'importo di € 670,40 l'una) del finanziamento di € 160.000,00 erogato ai ricorrenti dalla banca Intesa Sanpaolo S.p.a. il 21/6/2018 per l'acquisto della casa di abitazione sita in ON (SO), via Marconi, 6, provvedendo al pagamento delle rate mensili di €
670,40. I coniugi concordano sin d'ora che, nel caso di futura vendita dell'immobile, con il ricavato verrà estinto il mutuo ipotecario ed il residuo verrà ripartito tra i coniugi in proporzione a quanto corrisposto da ciascuno di loro per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile medesimo;
10) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e non viene quindi previsto alcun contributo economico a carico di un coniuge e in favore dell'altro; 11) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori _1
e .
[...] Parte_2
Con note congiunte 29 10 24 le parti - dichiaravano che non intendevano riconciliarsi;
- confermavano le pattuizioni di cui al ricorso introduttivo;
- rinunciavano ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
- prestavano piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Chiedevano che vanissero accolte le seguenti pagina 4 di 7 CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito • dichiarare la separazione personale dei coniugi e _1
; • ordinare al Comune di ON (SO) di annotare l'emananda sentenza a Parte_1
margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: 1) i coniugi vengono autorizzati a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) i figli e vengono affidati congiuntamente ad Persona_1 Parte_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale sita in
ON (SO), via Marconi, 6, di proprietà dei ricorrenti per la quota di ½ ciascuno, unitamente a tutti i mobili che la compongono, viene assegnata alla RA che continuerà ad Parte_1
abitarla con i figli e i quali manterranno ivi la loro residenza;
4) il signor _1 Pt_2 _1
si trasferirà a vivere nell'appartamento sito in ON (SO), via Palazzetta, 5, preso in
[...]
locazione dall'1/6/2024, nel quale trasferirà la sua residenza;
5) il signor anche in _1
considerazione dell'impegno economico che il medesimo assume al successivo punto 9), verserà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € Parte_1
350,00 (€ 175,00 per ciascuno dei due figli), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della RA , avente IBAN [...]X07, Parte_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. La somma sopra indicata potrà essere modificata, in aumento, nel caso di compartecipazione della RA al pagamento delle rate del mutuo. Parte_1
6) il signor si impegna altresì a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per i _1
figli, come da protocollo adottato dal Tribunale di Sondrio, che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
7) il signor presta il consenso a che l'assegno unico per i _1
figli venga percepito dalla RA nella misura del 100%; 8) il signor Parte_1 _1
terrà con sè i figli e secondo il seguente calendario, che potrà essere variato
[...] _1 Pt_2
previo accordo tra i genitori, tenuto conto dell'esigenza dei figli di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, nonché delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori: - due week-end al mese, possibilmente alternati, dal venerdì sera alle ore 18.00 fino al lunedì mattina, quando il padre li accompagnerà a scuola;
- nelle settimane in cui non vedrà i figli nel week-end, il padre li terrà con sé due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì) dalle ore 18.00 alle ore 21.00, mentre nelle settimane in cui li terrà durante il week-end potrà vederli un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle ore 18.00 alle ore 21.00; - durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno di ogni anno a partire dall'anno 2024; - pagina 5 di 7 durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo a partire dall'anno 2024; - derogano al suddetto calendario le seguenti occasioni: *compleanno dei genitori: i figli trascorreranno tale giorno con il/la festeggiato/a; *compleanno dei figli: e trascorreranno tale giorno _1 Pt_2
preferibilmente sia con il padre sia con la madre;
*festa della mamma: i figli trascorreranno tale giorno con la madre;
*festa del papà: i figli trascorreranno tale giorno con il padre;
il tutto nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici dei minori stessi;
-durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni anche non consecutivi, da concordare anticipatamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
9) il signor per il momento e fino a quando _1
la RA non avrà reperito un'occupazione stabile, si farà carico in via esclusiva della Parte_1
restituzione (in rate mensili dell'importo di € 670,40 l'una) del finanziamento di € 160.000,00 erogato ai ricorrenti dalla banca Intesa Sanpaolo S.p.a. il 21/6/2018 per l'acquisto della casa di abitazione sita in ON (SO), via Marconi, 6, provvedendo al pagamento delle rate mensili di €
670,40. I coniugi concordano sin d'ora che, nel caso di futura vendita dell'immobile, con il ricavato verrà estinto il mutuo ipotecario ed il residuo verrà ripartito tra i coniugi in proporzione a quanto corrisposto da ciascuno di loro per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile medesimo;
10) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e non viene quindi previsto alcun contributo economico a carico di un coniuge e in favore dell'altro; 11) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori _1
e .
[...] Parte_2
La causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento 14 11 24.
La domanda congiunta merita pieno accoglimento, essendo l'accordo raggiunto conforme alla legge ed all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e;
_1 Parte_1
ordina al Comune di ON (SO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiara compensate le spese legali;
prende atto degli accordi presi tra le parti;
pagina 6 di 7 OMOLOGA le condizioni della separazione come sopra riportate.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 5 12 24
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Licitra
pagina 7 di 7