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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2704/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2704/2024 r.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
VERONICA LIGABUE presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA DAL VERME, N. 16, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro per essa in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 [...] rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO Controparte_3
CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO presso il cui studio in MILANO, VIA CORREGGIO, N.
43, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.4.2025.
FATTO
Il sig. , in qualità di fideiussore di Vegetalcolor s.r.l., ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 830/2024 con cui è stato ingiunto, al medesimo, il pagamento della somma di euro 42.290,62 oltre interessi e spese di procedura, in favore di in Controparte_1
relazione al finanziamento concesso sul conto corrente 3460.
In particolare, l'attore ha assunto: a) l'improcedibilità del giudizio, per non essere stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010; b) la carenza di legittimazione attiva di non essendovi prova della titolarità del credito;
c) la nullità della clausola di Controparte_1
pagina 2 di 10 deroga all'art. 1957 c.c. per essere la fideiussione conforme allo schema A.B.I. sanzionato dalla Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, con conseguente estinzione della garanzia per decorrenza del termine previsto dall'art. 1957 c.c.; d) la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. rivestendo,
l'attore, la qualità di consumatore;
e) l'illegittima applicazione di interessi, “eccedenti la pattuizione contrattuale originaria” ed usurari, di spese, “non risultanti da alcun contratto o indeterminate” e di oneri e commissioni, “non pattuite o difformi dalla pattuizione originaria”, per una somma complessiva di euro 20.586,51.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto dedotto, previe e conseguenti le declaratorie del caso e di legge, con pronuncia provvisoriamente esecutiva ex lege:
In via preliminare
DICHIARARE l'improcedibilità del presente giudizio e la carenza di legittimazione processuale di parte opposta
In via principale
REVOCARE con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. decreto n. 830/2024 del 24/06/2024 RG.
n. 1722/2024 Repertorio n. 1116/2024 del 24/06/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nei confronti del fideiussore . Parte_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di cui sopra REVOCARE con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. decreto n. 830/2024 del 24/06/2024 RG. n. 1722/2024 Repertorio n. 1116/2024 del 24/06/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nei confronti del fideiussore Parte_1
e ricalcolare la somma dovuta da quest'ultimo in euro 13.104,52 euro o in quella maggior
[...]
o minor somma che venga ritenuta congrua in corso di causa.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
e per essa in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 [...]
si è costituita in giudizio, affermando: a) la propria Controparte_3 legittimazione attiva;
b) la validità della garanzia;
c) la correttezza dell'importo ingiunto;
d) la prescrizione dell'azione di ripetizione con riferimento agli addebiti ultradecennali.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
- In via preliminare:
pagina 3 di 10 - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 830/2024 emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia per tutti i motivi indicati in narrativa;
- concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la posizione ha ad oggetto una controversia in materia di contratti bancari;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande e delle eccezioni di parte opponente per il periodo anteriore al decennio;
- Nel merito, in via principale:
- respingere integralmente le domande dell'odierno opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 830/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;
- Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare che e per essa è creditrice nei confronti del sig. CP_1 Controparte_2
della somma di € 42.290,62 oltre interessi e spese;
e, Parte_1 per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, a favore di e per essa CP_1 CP_2
dell'importo di € 42.290,62, oltre interessi e spese.
[...]
In via istruttoria, ci si riserva di articolare ogni ed eventuale richiesta all'esito delle istanze di controparte.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza cartolare del 16.4.2025, senza dare ingresso alla c.t.u. contabile richiesta dall'attore.
DIRITTO
1.
In merito all'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla sul presupposto del CP_3 mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.lgs n. 28/2010, la Corte di Cassazione ha affermato, con l'ordinanza n. 31209/2022, che “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile
e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass. ord. n. 31209/2022). Tale orientamento ha trovato conferma, anche di recente,
pagina 4 di 10 avendo la Corte di Cassazione ribadito, con l'ordinanza n. 26821/2024, che “Pertanto in linea con tale giurisprudenza, deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di «garanzia», benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che
l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28 del 4 Marzo 2010”.
Essendo la controversia in esame pacificamente relativa ad un contratto di fideiussione, la mediazione non assurge a condizione di procedibilità della domanda.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
2.
In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, mette conto rilevare in diritto che, come ben evidenziato, anche di recente, dalla Corte di Cassazione, “[…] la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente
l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti”, come nel caso di specie, “ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass.,
16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto
l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione
(Cass., 20/07/2023, n. 21821)” (Cass. ordinanza 6.2.2024, n. 3405).
Tanto premesso, i documenti prodotti ai fini della prova della cessione del credito sono i seguenti:
a) contratto di cessione datato 12.12.2018 tra Unione di Banche Italiane s.p.a. e Controparte_4
ritualmente sottoscritto dalla cedente (doc. 5 della comparsa di costituzione). In tale contratto si legge che “La Cedente è titolare di un portafoglio di crediti pecuniari classificati a
“sofferenza”, originati da rapporti di finanziamento e sorti nel periodo intercorrente tra il
1960 e il 2018, vantati nei confronti di persone giuridiche, individuati nell'elenco sub Allegato
pagina 5 di 10 1”. Il credito oggetto di causa origina da un finanziamento sorto il 24.4.2006 e, dunque, ricompreso nel periodo indicato nel predetto contratto di cessione;
b) avviso di pubblicazione sulla G.U. n. 3 del 8.1.2019, su iniziativa della cessionaria CP_4
(doc. 5 del monitorio). In tale avviso si legge: “La società comunica di
[...] Controparte_4
avere acquistato pro-soluto, […] in base a un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 12 dicembre 2018 […] con Unione di Banche Italiane s.p.a. […] un portafoglio di crediti pecuniari a “sofferenza” originari da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1960 e il 2018 e individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione (i “crediti”)”. Ed ancora: “Ai sensi dell'art. 7.1, comma
6 della Legge sulla Cartolarizzazione, la Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei
Crediti”. La consultazione di tale sito rende evidenza della inclusione del credito controverso tra quelli oggetto di cessione. Peraltro, tale circostanza, affermata dalla convenuta nella comparsa di costituzione, non risulta specificamente contestata dall'attore, che nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. si è limitato a ribadire che “Senza alcun dubbio i suddetti avvisi non possiedono, icto oculi, alcun elemento utile ad individuare i rapporti oggetto di cessione e non si elevano certo a prova sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria conseguentemente neppure, quella in capo all'odierna opposta CP_4
”; CP_1
c) contratto di cessione datato 22.11.2019 tra e in cui si Controparte_1 Controparte_4
Cont legge: “Il Cedente cede e vende […] alla […] tutti i crediti monetari su cui il Cedente detiene diritti in relazione o in connessione ai relativi Prestiti, e che soddisfano i Criteri, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi […]” (doc. 5 della comparsa di costituzione), qual è quello controverso;
d) avviso di pubblicazione sulla G.U. n. 141 del 30.11.2019 su iniziativa della cessionaria in cui è scritto: “ […] comunicata che in data 22 Controparte_1 Controparte_1 novembre 2019 ha concluso con: (1) […] un contratto di cessione di crediti Controparte_4
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario […]”. Ed ancora, e significativamente, si legge: “In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti […] che soddisfino i seguenti criteri:
[…] dd) i crediti acquisitati dal Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti pagina 6 di 10 “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con Unione di Banche Italiane s.p.a. in data 12 dicembre 2018 ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 dell'8gennaio 2019, parte II […]”, ossia quello controverso (doc. 5 del monitorio);
e) documentazione contrattuale (contratti di conto corrente e di fideiussione) a conferma del possesso di tale documentazione da parte della convenuta ex art. 1262 c.c..
Le suindicate risultanze, nel loro insieme considerate, provano, dunque, che il credito controverso è stato oggetto delle due cessioni indicate nella comparsa di costituzione. Vi è pertanto evidenza della titolarità del credito in capo alla convenuta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della medesima.
3.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus prestata dall'attore per violazione della normativa antitrust.
Nell'atto di citazione, l'attore si è limitato ad eccepire l'invalidità della garanzia fideiussoria prestata in data 10.3.2006, sul presupposto che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto fideiussorio riproducano lo schema ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust, dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 02/05/2005 (doc. 7 del monitorio).
In realtà, tale provvedimento vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, ossia ottobre 2002-maggio
2005. Al di fuori di tali casi, l'attore è onerato dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n.
287/90. Ma di ciò l'attore non ha fornito prova, non avendo depositato documentazione, né articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2006 un numero significativo di istituti di credito abbia coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione, in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Difetta, dunque, la prova di un'intesa, coeva alla stipulazione della garanzia di cui trattasi, avente come oggetto, o per effetto, quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Da quanto sopra deriva che l'obbligazione fideiussoria è valida ed efficace, con la conseguenza che il dettato dell'art. 1957 c.c. deve ritenersi validamente derogato.
4.
pagina 7 di 10 In ordine alla qualifica di fideiussore dell'attore e alla conseguente invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., è sufficiente osservare, in via del tutto dirimente ai fini del decidere, che come osservato nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'attore, al momento della stipulazione della fideiussione, ricopriva la carica di amministrazione della società Vegetalcolor s.r.l., in favore della quale è stata prestata la garanzia oggetto di causa (doc. 10 del monitorio). Pertanto, in assenza della prova, da parte dell'attore, della sua qualità di consumatore, la fideiussione deve ritenersi prestata nell'esercizio della predetta attività imprenditoriale.
La clausola di deroga all'art. 1947 c.c. resta, quindi, valida, con conseguente rigetto, anche per tale motivo, dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione.
5.
Passando all'esame del quantum, l'attore ha contestato, nell'atto di citazione, l'illegittima applicazione di interessi, “eccedenti la pattuizione contrattuale originaria” ed usurari, di spese, “non risultanti da alcun contratto o indeterminate” e di oneri e commissioni, “non pattuite o difformi dalla pattuizione originaria”, per una somma complessiva di euro 20.586,51.
In virtù dei principi generali di ripartizione dell'onere della prova nel processo civile, colui che agisca in giudizio per la ripetizione o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa, non potendo limitarsi ad allegazioni generiche. In particolare, nel caso specifico dei contratti bancari, la parte che deduca la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, affermando il carattere indebito delle operazioni eseguite, ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di indicare la clausola contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la data dell'addebito e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta. Solo in tal modo, la banca può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. E così ad esempio, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento;
infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari. Se la doglianza riguardi, invece,
l'applicazione di commissioni e spese e, comunque, di oneri in genere, occorre indicare specificatamente le condizioni pattuite e gli importi addebitati in violazione delle predette condizioni.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto pagina 8 di 10 posti a fondamento della domanda (art. 163 c.p.c.), che con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), impedendo alla controparte l'approntamento di una efficace difesa giudiziale e rendendo, altresì, difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Gli elementi di fatto costituenti le ragioni della domanda, poi, devono risultare esclusivamente dall'atto di citazione. L'onere assertivo, quindi, non può ritenersi soddisfatto con il solo mero e generico richiamo alla consulenza di parte che, peraltro, nel caso di specie, da un lato, risulta redatta dalla stessa parte, che nella relazione si qualifica quale ingegnere, dall'altro, e comprensibilmente, in ragione del titolo professionale ricoperto dall'attore, è scarsamente intellegibile, atteso che, essendo priva di allegati e di richiami specifici ai documenti esaminati, non consente di comprendere i ricalcoli effettuati. In particolare, il profilo assertivo e quello probatorio devono essere tenuti distinti. Secondo la S.C., nel caso in cui si controverta su un diritto di credito, necessariamente eterodeterminato, è richiesta, “stante l'esigenza del convenuto di apprestare le proprie difese, la puntuale osservanza dell'art. 164, comma quarto, cod. proc. civ., con l'esatta individuazione del "petitum" e della "causa petendi" attraverso la corretta ed esaustiva esposizione dei fatti, a tale scopo non potendosi tenere conto della documentazione allegata dall'attore all'atto di citazione poiché la relativa produzione, a norma dell'art. 165 cod. proc. civ., avviene successivamente, al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie” (Cass. n. 29241/2008).
Nel caso di specie la domanda attorea, lungi dall'esporre la disciplina negoziale del rapporto con la
BANCA o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tale rapporto, si limita ad esporre concetti generali, solo meramente enunciati, senza alcuna indicazione specifica riferita allo svolgimento del rapporto. Difetta completamente, nell'atto di citazione, l'indicazione della clausola contrattuale illegittima o del comportamento illegittimo della banca, della data dell'addebito e del procedimento matematico tramite il quale l'attore perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta, dei tassi di interesse applicati e dei tassi soglia nei vari periodi. Tutte le doglianze, in conclusione, non contengono alcun aggancio al contratto stipulato con la BANCA o al concreto svolgimento del rapporto.
E' poi evidente che ad una siffatta carenza assertiva e probatoria la parte non può supplire richiedendo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile che, quale mezzo di valutazione degli elementi di prova acquisiti, deve avere ad oggetto accertamenti per quanto possibile specifici, dato che un quesito eccessivamente generico costituirebbe pur sempre un'indagine meramente esplorativa e, dunque, inammissibile. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è
pagina 9 di 10 rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate.
Ne consegue l'inammissibilità della consulenza tecnica richiesta dall'attore perché tesa a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non dedotti, né provati (Cass
26/02/2003, n. 2887).
Pertanto, le doglianze sollevate in ordine alla somma pretesa sono infondate e, quindi, vanno respinte.
In conclusione, l'opposizione è infondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri mediani tra i medi ed i minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale,
e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in euro
5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 18.4.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2704/2024 r.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
VERONICA LIGABUE presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA DAL VERME, N. 16, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro per essa in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 [...] rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO Controparte_3
CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO presso il cui studio in MILANO, VIA CORREGGIO, N.
43, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.4.2025.
FATTO
Il sig. , in qualità di fideiussore di Vegetalcolor s.r.l., ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 830/2024 con cui è stato ingiunto, al medesimo, il pagamento della somma di euro 42.290,62 oltre interessi e spese di procedura, in favore di in Controparte_1
relazione al finanziamento concesso sul conto corrente 3460.
In particolare, l'attore ha assunto: a) l'improcedibilità del giudizio, per non essere stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010; b) la carenza di legittimazione attiva di non essendovi prova della titolarità del credito;
c) la nullità della clausola di Controparte_1
pagina 2 di 10 deroga all'art. 1957 c.c. per essere la fideiussione conforme allo schema A.B.I. sanzionato dalla Banca
d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, con conseguente estinzione della garanzia per decorrenza del termine previsto dall'art. 1957 c.c.; d) la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. rivestendo,
l'attore, la qualità di consumatore;
e) l'illegittima applicazione di interessi, “eccedenti la pattuizione contrattuale originaria” ed usurari, di spese, “non risultanti da alcun contratto o indeterminate” e di oneri e commissioni, “non pattuite o difformi dalla pattuizione originaria”, per una somma complessiva di euro 20.586,51.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto dedotto, previe e conseguenti le declaratorie del caso e di legge, con pronuncia provvisoriamente esecutiva ex lege:
In via preliminare
DICHIARARE l'improcedibilità del presente giudizio e la carenza di legittimazione processuale di parte opposta
In via principale
REVOCARE con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. decreto n. 830/2024 del 24/06/2024 RG.
n. 1722/2024 Repertorio n. 1116/2024 del 24/06/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nei confronti del fideiussore . Parte_1
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di cui sopra REVOCARE con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. decreto n. 830/2024 del 24/06/2024 RG. n. 1722/2024 Repertorio n. 1116/2024 del 24/06/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nei confronti del fideiussore Parte_1
e ricalcolare la somma dovuta da quest'ultimo in euro 13.104,52 euro o in quella maggior
[...]
o minor somma che venga ritenuta congrua in corso di causa.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
e per essa in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 [...]
si è costituita in giudizio, affermando: a) la propria Controparte_3 legittimazione attiva;
b) la validità della garanzia;
c) la correttezza dell'importo ingiunto;
d) la prescrizione dell'azione di ripetizione con riferimento agli addebiti ultradecennali.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
- In via preliminare:
pagina 3 di 10 - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 830/2024 emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia per tutti i motivi indicati in narrativa;
- concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la posizione ha ad oggetto una controversia in materia di contratti bancari;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande e delle eccezioni di parte opponente per il periodo anteriore al decennio;
- Nel merito, in via principale:
- respingere integralmente le domande dell'odierno opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 830/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;
- Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare che e per essa è creditrice nei confronti del sig. CP_1 Controparte_2
della somma di € 42.290,62 oltre interessi e spese;
e, Parte_1 per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, a favore di e per essa CP_1 CP_2
dell'importo di € 42.290,62, oltre interessi e spese.
[...]
In via istruttoria, ci si riserva di articolare ogni ed eventuale richiesta all'esito delle istanze di controparte.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza cartolare del 16.4.2025, senza dare ingresso alla c.t.u. contabile richiesta dall'attore.
DIRITTO
1.
In merito all'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla sul presupposto del CP_3 mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.lgs n. 28/2010, la Corte di Cassazione ha affermato, con l'ordinanza n. 31209/2022, che “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile
e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass. ord. n. 31209/2022). Tale orientamento ha trovato conferma, anche di recente,
pagina 4 di 10 avendo la Corte di Cassazione ribadito, con l'ordinanza n. 26821/2024, che “Pertanto in linea con tale giurisprudenza, deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di «garanzia», benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che
l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28 del 4 Marzo 2010”.
Essendo la controversia in esame pacificamente relativa ad un contratto di fideiussione, la mediazione non assurge a condizione di procedibilità della domanda.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
2.
In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, mette conto rilevare in diritto che, come ben evidenziato, anche di recente, dalla Corte di Cassazione, “[…] la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente
l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti”, come nel caso di specie, “ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass.,
16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto
l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione
(Cass., 20/07/2023, n. 21821)” (Cass. ordinanza 6.2.2024, n. 3405).
Tanto premesso, i documenti prodotti ai fini della prova della cessione del credito sono i seguenti:
a) contratto di cessione datato 12.12.2018 tra Unione di Banche Italiane s.p.a. e Controparte_4
ritualmente sottoscritto dalla cedente (doc. 5 della comparsa di costituzione). In tale contratto si legge che “La Cedente è titolare di un portafoglio di crediti pecuniari classificati a
“sofferenza”, originati da rapporti di finanziamento e sorti nel periodo intercorrente tra il
1960 e il 2018, vantati nei confronti di persone giuridiche, individuati nell'elenco sub Allegato
pagina 5 di 10 1”. Il credito oggetto di causa origina da un finanziamento sorto il 24.4.2006 e, dunque, ricompreso nel periodo indicato nel predetto contratto di cessione;
b) avviso di pubblicazione sulla G.U. n. 3 del 8.1.2019, su iniziativa della cessionaria CP_4
(doc. 5 del monitorio). In tale avviso si legge: “La società comunica di
[...] Controparte_4
avere acquistato pro-soluto, […] in base a un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 12 dicembre 2018 […] con Unione di Banche Italiane s.p.a. […] un portafoglio di crediti pecuniari a “sofferenza” originari da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1960 e il 2018 e individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione (i “crediti”)”. Ed ancora: “Ai sensi dell'art. 7.1, comma
6 della Legge sulla Cartolarizzazione, la Cedente e il Cessionario renderanno disponibili sul sito http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei
Crediti”. La consultazione di tale sito rende evidenza della inclusione del credito controverso tra quelli oggetto di cessione. Peraltro, tale circostanza, affermata dalla convenuta nella comparsa di costituzione, non risulta specificamente contestata dall'attore, che nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. si è limitato a ribadire che “Senza alcun dubbio i suddetti avvisi non possiedono, icto oculi, alcun elemento utile ad individuare i rapporti oggetto di cessione e non si elevano certo a prova sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria conseguentemente neppure, quella in capo all'odierna opposta CP_4
”; CP_1
c) contratto di cessione datato 22.11.2019 tra e in cui si Controparte_1 Controparte_4
Cont legge: “Il Cedente cede e vende […] alla […] tutti i crediti monetari su cui il Cedente detiene diritti in relazione o in connessione ai relativi Prestiti, e che soddisfano i Criteri, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi […]” (doc. 5 della comparsa di costituzione), qual è quello controverso;
d) avviso di pubblicazione sulla G.U. n. 141 del 30.11.2019 su iniziativa della cessionaria in cui è scritto: “ […] comunicata che in data 22 Controparte_1 Controparte_1 novembre 2019 ha concluso con: (1) […] un contratto di cessione di crediti Controparte_4
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario […]”. Ed ancora, e significativamente, si legge: “In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti […] che soddisfino i seguenti criteri:
[…] dd) i crediti acquisitati dal Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti pagina 6 di 10 “individuabili in blocco” ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con Unione di Banche Italiane s.p.a. in data 12 dicembre 2018 ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 dell'8gennaio 2019, parte II […]”, ossia quello controverso (doc. 5 del monitorio);
e) documentazione contrattuale (contratti di conto corrente e di fideiussione) a conferma del possesso di tale documentazione da parte della convenuta ex art. 1262 c.c..
Le suindicate risultanze, nel loro insieme considerate, provano, dunque, che il credito controverso è stato oggetto delle due cessioni indicate nella comparsa di costituzione. Vi è pertanto evidenza della titolarità del credito in capo alla convenuta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della medesima.
3.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus prestata dall'attore per violazione della normativa antitrust.
Nell'atto di citazione, l'attore si è limitato ad eccepire l'invalidità della garanzia fideiussoria prestata in data 10.3.2006, sul presupposto che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto fideiussorio riproducano lo schema ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust, dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 02/05/2005 (doc. 7 del monitorio).
In realtà, tale provvedimento vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, ossia ottobre 2002-maggio
2005. Al di fuori di tali casi, l'attore è onerato dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n.
287/90. Ma di ciò l'attore non ha fornito prova, non avendo depositato documentazione, né articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2006 un numero significativo di istituti di credito abbia coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione, in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Difetta, dunque, la prova di un'intesa, coeva alla stipulazione della garanzia di cui trattasi, avente come oggetto, o per effetto, quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Da quanto sopra deriva che l'obbligazione fideiussoria è valida ed efficace, con la conseguenza che il dettato dell'art. 1957 c.c. deve ritenersi validamente derogato.
4.
pagina 7 di 10 In ordine alla qualifica di fideiussore dell'attore e alla conseguente invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., è sufficiente osservare, in via del tutto dirimente ai fini del decidere, che come osservato nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'attore, al momento della stipulazione della fideiussione, ricopriva la carica di amministrazione della società Vegetalcolor s.r.l., in favore della quale è stata prestata la garanzia oggetto di causa (doc. 10 del monitorio). Pertanto, in assenza della prova, da parte dell'attore, della sua qualità di consumatore, la fideiussione deve ritenersi prestata nell'esercizio della predetta attività imprenditoriale.
La clausola di deroga all'art. 1947 c.c. resta, quindi, valida, con conseguente rigetto, anche per tale motivo, dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione.
5.
Passando all'esame del quantum, l'attore ha contestato, nell'atto di citazione, l'illegittima applicazione di interessi, “eccedenti la pattuizione contrattuale originaria” ed usurari, di spese, “non risultanti da alcun contratto o indeterminate” e di oneri e commissioni, “non pattuite o difformi dalla pattuizione originaria”, per una somma complessiva di euro 20.586,51.
In virtù dei principi generali di ripartizione dell'onere della prova nel processo civile, colui che agisca in giudizio per la ripetizione o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa, non potendo limitarsi ad allegazioni generiche. In particolare, nel caso specifico dei contratti bancari, la parte che deduca la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, affermando il carattere indebito delle operazioni eseguite, ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di indicare la clausola contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la data dell'addebito e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta. Solo in tal modo, la banca può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. E così ad esempio, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento;
infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari. Se la doglianza riguardi, invece,
l'applicazione di commissioni e spese e, comunque, di oneri in genere, occorre indicare specificatamente le condizioni pattuite e gli importi addebitati in violazione delle predette condizioni.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto pagina 8 di 10 posti a fondamento della domanda (art. 163 c.p.c.), che con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), impedendo alla controparte l'approntamento di una efficace difesa giudiziale e rendendo, altresì, difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Gli elementi di fatto costituenti le ragioni della domanda, poi, devono risultare esclusivamente dall'atto di citazione. L'onere assertivo, quindi, non può ritenersi soddisfatto con il solo mero e generico richiamo alla consulenza di parte che, peraltro, nel caso di specie, da un lato, risulta redatta dalla stessa parte, che nella relazione si qualifica quale ingegnere, dall'altro, e comprensibilmente, in ragione del titolo professionale ricoperto dall'attore, è scarsamente intellegibile, atteso che, essendo priva di allegati e di richiami specifici ai documenti esaminati, non consente di comprendere i ricalcoli effettuati. In particolare, il profilo assertivo e quello probatorio devono essere tenuti distinti. Secondo la S.C., nel caso in cui si controverta su un diritto di credito, necessariamente eterodeterminato, è richiesta, “stante l'esigenza del convenuto di apprestare le proprie difese, la puntuale osservanza dell'art. 164, comma quarto, cod. proc. civ., con l'esatta individuazione del "petitum" e della "causa petendi" attraverso la corretta ed esaustiva esposizione dei fatti, a tale scopo non potendosi tenere conto della documentazione allegata dall'attore all'atto di citazione poiché la relativa produzione, a norma dell'art. 165 cod. proc. civ., avviene successivamente, al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie” (Cass. n. 29241/2008).
Nel caso di specie la domanda attorea, lungi dall'esporre la disciplina negoziale del rapporto con la
BANCA o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tale rapporto, si limita ad esporre concetti generali, solo meramente enunciati, senza alcuna indicazione specifica riferita allo svolgimento del rapporto. Difetta completamente, nell'atto di citazione, l'indicazione della clausola contrattuale illegittima o del comportamento illegittimo della banca, della data dell'addebito e del procedimento matematico tramite il quale l'attore perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta, dei tassi di interesse applicati e dei tassi soglia nei vari periodi. Tutte le doglianze, in conclusione, non contengono alcun aggancio al contratto stipulato con la BANCA o al concreto svolgimento del rapporto.
E' poi evidente che ad una siffatta carenza assertiva e probatoria la parte non può supplire richiedendo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile che, quale mezzo di valutazione degli elementi di prova acquisiti, deve avere ad oggetto accertamenti per quanto possibile specifici, dato che un quesito eccessivamente generico costituirebbe pur sempre un'indagine meramente esplorativa e, dunque, inammissibile. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è
pagina 9 di 10 rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate.
Ne consegue l'inammissibilità della consulenza tecnica richiesta dall'attore perché tesa a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non dedotti, né provati (Cass
26/02/2003, n. 2887).
Pertanto, le doglianze sollevate in ordine alla somma pretesa sono infondate e, quindi, vanno respinte.
In conclusione, l'opposizione è infondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri mediani tra i medi ed i minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale,
e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in euro
5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 18.4.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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