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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.P.U. 322_1/2024
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice relatore
Dott.ssa Maria Cultrera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione controllata della società Parte_1
, in persona della liquidatrice e legale rappresentante -
[...] Parte_2 cancellata dal registro delle imprese in data 21.05.2024 - con sede in Palermo (PA), Via
Del Bersagliere n° 67 c/o (P. IVA: Controparte_1
– pec: , rimasta contumace nel procedimento P.IVA_1 Email_1 unitario n. 322-1/2024.
LETTO il ricorso iscritto a ruolo in data 22 novembre 2024, con cui il creditore
[...]
Parte_3
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Sallemi (pec:
[...]
e Selio Sallemi (pec: Email_2
) ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata Email_3 ex artt. 268 e ss. C.C.I.I. nei confronti dell'odierna resistente;
VISTO il provvedimento di delega del Presidente del 22 novembre 2024;
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, comma 2,
C.C.I.I., posto che il centro degli interessi principali della Società, avente sede legale a
Palermo, è conseguentemente Palermo;
CONSTATATO che l'impresa debitrice, cui sono stati ritualmente notificati via pec il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata e il decreto di convocazione alla trattazione del procedimento, non è comparsa;
RITENUTA sussistente la legittimazione attiva della parte ricorrente, il cui credito ammonta ad € 5.294,80, in virtù delle fatture n. 246 del 30.03.2015, n° 325 del
31.03.2015 di € 1.793,40 e n° 356 del 23.04.2015 di € 1.793,40, di cui al documento di trasporto sottoscritto dalla ricevente n. 241 del 21.3.2015 (all.6, ricorso introduttivo);
RILEVATO che, il ricorrente, su sollecitazione del Tribunale, ha dato prova di avere tentato, infruttuosamente, in via stragiudiziale, il recupero del credito [memoria integrativa depositata il 1° aprile 2025];
RITENUTO che la società convenuta – tenuto conto dei valori emergenti dai bilanci – rientra nella categoria del sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c,
C.C.I.I.);
RITENUTO che la società debitrice versa in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (ex art. 268 comma 2
C.C.I.I.);
RITENUTO, invero, che, dalla documentazione in atti, emerge lo stato di insolvenza reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della società ricorrente anche dall' esposizione debitoria attestata da Agenzia delle Entrate –
Riscossione pari ad € 175.317,09 [informativa acquisita d'ufficio il 17 dicembre 2024];
CONSIDERATO, pertanto, che risulta superata la soglia di indebitamento pari ad euro
50.000,00;
RILEVATO che non risulta l'esistenza di elementi attivi del patrimonio sociale tali da consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, considerato anche che la società non è più operativa essendo stata cancellata dal registro imprese in data 21 maggio 2025 e dalla visura catastale in atti non sussistere patrimonio immobiliare [all.to
7 al ricorso introduttivo];
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 33 comma 1 C.C.I.I. “la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si
è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo” e che la società convenuta risulta essere stata cancellata in data 21 maggio 2024, essendo dunque stata osservata la norma;
RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dall'artt. 268 C.C.I.I.;
RILEVATO, infine, che occorre procedere alla nomina del Liquidatore attingendo dal registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
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P.Q.M.
visti gli artt. 268 e 270 C.C.I.I.;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata della società Parte_1
, in persona della liquidatrice e legale rappresentante -
[...] Parte_2 cancellata dal registro delle imprese in data 21.05.2024 - con sede in Palermo (PA), Via
Del Bersagliere n° 67 c/o (P. IVA: Controparte_1
– pec: ; P.IVA_1 Email_1
NOMINA giudice delegato il dott. Giulio Corsini;
NOMINA
Liquidatore la dott.ssa Annabella Corleone invitandola:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui i debitori (o uno di essi) svolgano attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 C.C.I.I.;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi ai sensi dell'art. 275 C.C.I.I., in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
3 ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
MANDA alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza alla società ricorrente e alla società debitrice e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Giulio Corsini Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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