Versione
30 luglio 1978
30 luglio 1978
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Versione
27 marzo 1982
27 marzo 1982
Art. 42. (Destinazione degli immobili a particolari attivita')
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attivita' ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonche' a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualita' di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell'articolo 27.
A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonche' le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha disposto (con l'art. 15-bis commi 1, 2 e 4) che "le scadenze dei contratti di cui alle lettere a) , b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono ulteriormente prorogate di due anni.
Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a) , b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , puo' essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:
a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all' articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ".
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attivita' ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonche' a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualita' di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell'articolo 27.
A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonche' le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha disposto (con l'art. 15-bis commi 1, 2 e 4) che "le scadenze dei contratti di cui alle lettere a) , b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono ulteriormente prorogate di due anni.
Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a) , b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , puo' essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:
a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all' articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ".
Commentari • 13
- 1. Forma dell'intimazionehttps://www.brocardi.it/ · 17.662643
[…] E' utile qui ricordare che per "non abitativa" si intende una locazione dove l'immobile viene adibito a: attività industriali, commerciali e artigianali; ad attività di interesse turistico; attività di lavoro autonomo; attività alberghiere (art. 27 legge 392/1978); attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche; a sedi di partiti e sindacati (articolo 42 legge 392/78). contratti di locazione stipulati dallo Stato e da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori (articolo 42 legge 392/1978). […]
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Giurisprudenza • 189
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/04/2025, n. 4655Provvedimento: […] che il contratto di locazione riconosce l'unità immobiliare locata nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe) e non A10 (uffici e studi privati); che nell'avviso di accertamento il ricorrente veniva indentificato nella categoria tariffaria 10; che detto importo veniva calcolato applicando le tariffe della Categoria tariffaria n. 10; che l'Associazione_1 di Ricorrente_1 è un'associazione che utilizza i locali di Indirizzo_1 esclusivamente per attività ricreative e culturali non a scopo di lucro ai sensi dell'art.42 legge 392/1978 e, quindi, non rientra nella categoria n.10, così come indicato negli avvisi di accertamento esecutivi ricevuti, […]Leggi di più...
- categoria tariffaria·
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- spese di lite·
- avviso di accertamento·
- notifica art. 140 c.p.c.·
- termine perentorio 60 giorni·
- superficie assoggettabile