I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attivita' ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonche' a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualita' di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell'articolo 27.
A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonche' le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha disposto (con l'art. 15-bis commi 1, 2 e 4) che "le scadenze dei contratti di cui alle lettere a) , b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono ulteriormente prorogate di due anni.
Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a) , b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , puo' essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:
a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all' articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ".