TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15575/2023 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
con sede in Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 38122 (C.F. CP_1
, in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
Avv.ti Anna Polito e Andrea Girardi
CONVENUTA
( ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da memorie in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio in persona del CP_1
l.r.p.t. e deducendo: - che in data 17.09.2020, in località Zelarino (VE), si trovava a Controparte_2
bordo del veicolo modello “Toyota Auris”, tg EV623NA, in qualità di trasportata;
- che a condurre quest'ultimo era il proprietario del veicolo, assicurato con - che il CP_3 CP_1
suddetto veniva tamponato dal veicolo, modello “Audi Q3”, guidato da e di proprietà Persona_1
di ; - di avere riportato in seguito al sinistro lesioni personali riscontrate Controparte_2
successivamente presso l' O.C. di Mestre;
- che il dott. , al quale si era rivolta per Parte_2 sottoporsi a visita medico legale, concludeva diagnosticando “trauma distorsivo del rachide cervicale pagina 1 di 10 da colpo di frusta in soggetto con discopatia C6-C7, trauma vertebrale dorso-lombare con frattura somatica di L1.; Inabilità lavorativa temporanea come casalinga al 100% per 90 gg;
al 50% per 60 gg;
per danno biologico I.T.P. al 75% per 90 gg;
I.T.P. al 50% per 30 gg;
I.T.P. al 25% per 30 gg;
invalidità permanente pari al 16% con appesantimento del valore economico del punto quale danno
CP_ all'integrità biologica del soggetto”; - di avere inviato richiesta di risarcimento del danno ad la quale provvedeva in seguito a corrispondere, a titolo di risarcimento delle lesioni personali
[...] subite, l'importo di € 13.550,00; - di avere trattenuto tale importo a titolo di acconto sul maggior danno subito;
- di avere promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. con richiesta di effettuazione di una consulenza medico-legale (procedimento iscritto al R.G. 2108/2022 dell'intestato Tribunale); - che il C.T.U. nominato (dott.ssa ) concludeva l'elaborato peritale deducendo che “è ammissibile una Persona_2
inabilità lavorativa come casalinga per 90 giorni a totale e 30 giorni a parziale, deve essere altresì riconosciuto un danno biologico temporaneo parziale al 75% per 90 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 30 giorni. il danno biologico evidenziabile come conseguenza diretta del sinistro per cui è causa appare quantificabile nella misura di una riduzione della validità psico- somatica del 13-14%; appare indubbio che le menomazioni comportano un'certa difficoltà nello svolgimento di talune mansioni dell'attività di casalinga e, quindi, deve ammettersi nel caso di specie una personalizzazione, alias, appesantimento del valore economico del punto biologico;
Il grado di sofferenza è medio-elevato nella malattia e medio nella fase cronica a postumi stabilizzati;
Per quanto attiene infine all'importo delle spese mediche, risultano giustificate da un punto di vista clinico e congrue da un punto di vista economico e ammontano a €1766,00 (…) L'onorario per la prestazione specialistica Medico Legale del Dott. presente in atti pari ad €1464,00 (in Doc. 3 Parte_2
Fatt. 454 del 01.06.21) rientra nell'ambito delle spese rimborsabili previste dall'art. 9 del DPR n. 254
– 18.07.06 con onorario in conformità alle attuali indicazioni tariffarie di SISMLA. (…) Deve essere altresì risarcita la spesa per l'assistenza in CTU del Dott. e del Dott. Parte_2 Per_3 secondo quanto previsto dall'art 201 del CPC e ai sensi del Tariffario SISMLA 2017”; - che in
[...]
seguito al deposito della perizia le parti non sono addivenute ad un accordo, come neppure all'esito dell'avvio del procedimento di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. D.L.132/2014; - di non essere piu' in grado, in seguito ai danni riportati, di viaggiare con la medesima frequenza con la quale viaggiava in precedenza;
- che il danno complessivamente subito, a titolo patrimoniale e non patrimoniale, ammonta complessivamente a € 81.316,10, dei quali ha chiesto il risarcimento, detratto l'acconto di € 13.550,00 con vittoria di spese anche relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Si è costituita in persona del l.r.p.t. contestando le pretese avversarie limitatamente al CP_1 quantum TU , deducendo di avere “in parte già risarcito ed in parte” rendendosi disponibile a pagina 2 di 10 risarcire “nelle more del presente procedimento i danni e le spese ex adverso lamentati mediante il pagamento della somma di Euro 43.644,00, di cui:
-l'importo di Euro 13.550,00 (cfr. pag. 8 atto di citazione) prima dello svolgimento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Venezia;
- nonché ..l'importo di Euro 30.094,00 oltre a spese legali giudiziali come da DM”; deducendo altresi' di intendere “corrispondere nelle more del presente giudizio l'ulteriore importo di
Euro 5.584,05, ex adverso quantificato (cfr. pag. 8 atto di citazione), a titolo di rimborso delle spese legali per l'assistenza legale nel procedimento di ATP. Complessivamente, pertanto, .. l'importo di
Euro 49.228,05”, concludendo, stante la natura satisfattiva delle predette somme, per il rigetto delle domande attoree, con rifusione delle spese di lite.
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. parte convenuta ha confermato “di aver integralmente risarcito i danni e le spese ex adverso lamentati mediante il pagamento della somma di Euro 49.228,05”; parte attrice ha:
- insistito con la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno patito, come dalla stessa quantificato ed in particolare, evidenziando “come risulti impossibile comprendere il conteggio offerto dalla compagnia di assicurazione”, in quanto “la stessa indica i seguenti importi:
- Euro 32.168,05, a titolo di risarcimento della voce di danno biologico (pari ad 13,5% di invalidità permanente ed inabilità temporanea pari a 90 gg. al 75%, 30 gg. al 50 % e 30 gg. al 25%)” ma che
“Tuttavia, non si comprende quale sia il valore economico del punto base preso come riferimento per il calcolo dell'inabilità temporanea. Inoltre, per l'invalidità permanente, non si comprende quale sia
l'importo offerto considerato che, nelle Tabelle di Milano, alla voce “danno non patrimoniale” si legge l'importo indicato dall'attrice in sede di atto di citazione, ossia € 29.897,50” lamentando il mancato riconoscimento della “riscontrata inabilità di casalinga” nonché della “diversa ed ulteriore voce individuata dalla dott.ssa come necessaria personalizzazione del danno”, oltre che il Persona_2
mancato riconoscimento in termini monetari della sofferenza patita;
CP_
-evidenziato che solo in seguito alla notifica dell'atto di citazione, ovvero “nel dicembre 2023, [ ha inviato] presso lo studio del patrocinio attoreo, un assegno di € 35.678,05”;
[...]
- sostenuto “la correttezza” degli importi di seguito “indicati” dall'odierna convenuta:
“- Euro 1.766,00, a titolo di risarcimento delle spese mediche riconosciute dal CTU. Corretto.
- Euro 1.464,00 a titolo di rimborso spesa stragiudiziale per il CTP dott. di controparte. Pt_2
Corretto.
- Euro 3.050,00 a titolo di rimborso della spesa giudiziale per il CTP di controparte. Corretto.
- Euro 5.584,05, per spese legali per assistenza nel procedimento di ATP. Corretto”.
pagina 3 di 10 - con riguardo invece alla somma di “- Euro 1.830,00 a titolo di rimborso della spesa per il CTU” , lamentato che la suddetta non è stata “correttamente” riconosciuta poiché “Mancano € 1.201,12 richiesti dalla CTU come integrazione (v. doc. 8 attrice). Come indicato nell'atto di citazione, infatti, le spese sostenute dalla Sig.ra per la CTU ammontano ad € 3.031,13”; Pt_1
- lamentato il mancato riconoscimento della domanda di liquidazione degli onorari per la fase di assistenza stragiudiziale.
All'udienza di comparizione del 21.03.2024 la difesa dell'attrice ha confermato la corresponsione delle somme di “€ 35.678, 05 oltre ad € 13.550, 00”, trattenute come acconti;
entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, anche in via istruttoria.
Con ordinanza del 30.04.2024 rigettate le istanze di prova orale, è stata fissata udienza in data
30.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – depositate da entrambe le parti - per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio e non Controparte_2
costituito.
Va rilevata la tardività del deposito da parte dell'attrice - in violazione dei termini perentori di 60 e 30 giorni antecedenti l'udienza (tenutasi il 30.1.2025) di cui all'art. 189 c.p.c. - delle note di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale, avvenuto in entrambi i casi il 22.1.2025, delle quali dunque non si tiene conto;
non sono state depositate memorie di replica.
Vengono dunque prese in considerazione le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti di causa con le quali la parte domanda il risarcimento del maggior danno asseritamente subito rispetto a quanto riconosciuto dall'odierna convenuta, come ivi specificamente indicato.
Nel merito, si osserva che l'azione è stata promossa ex art. 141 Dec. Lgs. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni private) da terza trasportata nel veicolo modello “Toyota Auris”, tg Parte_1
EV623NA, di proprietà e condotto da , assicurato con la quale ai sensi CP_3 CP_1
della citata disposizione normativa, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, è tenuta al risarcimento del danno.
Non vi sono contestazioni sul punto, afferenti, al contrario, alla quantificazione delle pretese risarcitorie.
Parte convenuta ha dimostrato - e risulta in ogni caso incontestato (cfr. verbale di udienza del
21.3.2024) - il pagamento, a titolo risarcitorio in favore dell'odierna parte attrice, di complessivi €
49.228,05 dei quali:
pagina 4 di 10 - € 13.550,00 “prima dello svolgimento del succitato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Venezia”;
- € 35.678, 05 con assegno circolare n. 6003036875-04 dd. 20.12.2023 (docc. 5 - 6).
Specificamente parte convenuta ha imputato le somme corrisposte come segue (pag. 4 comparsa di costituzione in giudizio):
- “Euro 32.168,05, a titolo di risarcimento della voce di danno biologico (pari ad 13,5% di invalidità permanente ed inabilità temporanea pari a 90 gg. al 75%, 30 gg. al 50 % e 30 gg. al
25%) (doc. 7 fascicolo attoreo e doc. 2 fascicolo di parte convenuta);
- Euro 1.766,00, a titolo di risarcimento delle spese mediche riconosciute dal CTU (doc. 7
- fascicolo attoreo e doc. 2 fascicolo di parte convenuta);
- Euro 1.464,00 a titolo di rimborso spesa stragiudiziale per il CTP dott. di controparte Pt_2
(doc. 3 pag. 4 fascicolo attoreo) (doc. 7 fascicolo attoreo e doc. 2 fascicolo di parte convenuta);
- Euro 1.830,00 a titolo di rimborso della spesa giudiziale per il CTP di controparte (doc. 9 fascicolo attoreo – preme precisare che è stato prodotto da controparte solamente il preventivo di spesa);
- Euro 5.584,05, come anzidetto, per spese legali per assistenza nel procedimento di ATP (cfr. pag. 8 atto di citazione e doc. 10 fascicolo attoreo (..);
- Euro 1.830,00 a titolo di rimborso della spesa per il CTU (doc. 8 fascicolo attoreo);
- Euro 1.220,00 a titolo di rimborso del compenso per lo specialista (doc. 9 fascicolo
- attoreo);
- Euro 3.366,00 quale integrazione della spesa per il CTU “ed il rimanente pro bono pacis” quale importo “chiesto dal CTU in occasione del primo incontro fissato per la conciliazione – doc. 8 fascicolo attoreo)”.
Tanto premesso, con specifico riferimento al danno non patrimoniale, parte attrice lamenta (I memoria ex art. 171 ter c.p.c.) che “la convenuta ha errato nel calcolo dell'importo relativo all'invalidità permanente (che dovrebbe essere di € 29.897,50) e non si comprende quale sia il valore economico per
l'inabilità temporanea. Difettano, inoltre, circa € 1.201,12 per la spesa di CTU”.
Deduce inoltre che: “La convenuta, peraltro non tiene conto nemmeno del grado di sofferenza patita dalla danneggiata, riscontrato dalla CTU “Il grado di sofferenza è medio-elevato nella malattia e medio nella fase cronica a postumi stabilizzati” (pag. 14 CTU).
Lamenta altresi' il mancato riconoscimento della “personalizzazione del danno” ed il mancato riconoscimento del danno da “inabilità lavorativa da casalinga”, quantificando il danno subito in oltre
(complessivi) € 81.000 avuto come riferimento i valori di cui alle Tabelle di Milano allora vigenti.
pagina 5 di 10 Si premette che il risarcimento del danno conseguente alla lesione della salute (danno biologico), è definito dall'art. 138, comma II, lett. a) del D.Lgs. n. 209 del 2005, come la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Rispetto a tale danno, conformemente ai principi giurisprudenziali, non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico - legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico - legale del grado di percentuale di invalidità, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medicolegale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Si prendono come riferimento le risultanze della C.T.U. medico-legale, redatta dalla dott.ssa Per_2
e prodotta da entrambe le parti (procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto a ruolo in data
[...]
30.3.2022 al R.G.N. 2108/2022 del Tribunale di Venezia), le quali sono congrue ed adeguatamente motivate in relazione al caso di specie in quanto fondate su una ricostruzione puntuale dei postumi lesivi e su persuasive considerazioni medico-legali immuni da vizi logici.
Emerge dalla lettura del verbale di P.S. dell'O.C. di Mestre (VE): “Diagnosi: distorsione rachide cervicale e lombare, riscontro di esiti di crolli L1 e L3.…”.
La Consulente esaminata la documentazione prodotta, all'esito delle indagini svolte, con riguardo agli effetti lesivi derivanti dal sinistro oggetto di causa ha concluso come segue: “La questione nel caso che stiamo affrontando, è di ricondurre all'evento oggetto dell'odierno accertamento, alcune fratture vertebrali non diagnosticate nell'immediatezza dei fatti, ma successivamente al sinistro. La rilettura dell'indagine radiografiche disposta con l'ausilio del Dott. in contraddittorio con i Persona_4
consulenti radiologi nominati dalle parti, ha permesso di concludere che la frattura della L1 è riconducibile causalmente al sinistro e che l' alterazione con perdita di altezza della L2 deve considerarsi anch'essa in relazione con il trauma patito dalla ricorrente dal momento che, in un soggetto osteoporotico, quale è la paziente oggetto di accertamento odierno, una Parte_1
frattura vertebrale può favorire, come dai dati di letteratura, la frattura anche di strutture adiacenti a quella fratturata. A fronte delle premesse suesposte, si ritiene pertanto che nel trauma patito dall'odierna ricorrente oltre al trauma distorsivo del rachide cervicale si è verificata la frattura di L1 ed L2, mentre non risulta in relazione causale per le caratteristiche morfologiche quanto rilevato a
pagina 6 di 10 carico di L3. Tali lesioni risultano per natura e caratteristiche compatibili con l'entità e la dinamica dell'incidente in questione”.
Pertanto, le lesioni alla persona della sig.ra causalmente imputabili al sinistro, secondo le Pt_1
risultanze delle operazioni peritali, possono stabilirsi nella seguente misura: - “inabilità lavorativa come casalinga per 90 giorni a totale e 30 giorni a parziale, deve essere altresì riconosciuto un danno biologico temporaneo parziale al 75% per 90 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 30 giorni”; il danno biologico permanente “appare quantificabile nella misura di una riduzione della validità psico-somatica del 13-14%, ai sensi delle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”; il C.T.U ha inoltre evidenziato che “appare indubbio che le menomazioni comportano un'certa difficoltà nello svolgimento di talune mansioni dell'attività di casalinga e, quindi, deve ammettersi nel caso di specie una personalizzazione, alias, appesantimento del valore economico del punto biologico”. Il livello di sofferenza è stato stimato come “medio-elevato nella malattia e medio nella fase cronica a postumi stabilizzati”.
Le lesioni possono liquidarsi in conformità tabelle elaborate dal Tribunale di Milano - non risultando applicabile al caso di specie la tabella unica nazionale prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005, entrata in vigore il 5.3.2025 (d.p.r. 13.1.2025 n. 12 – art. 5) - quale criterio equitativo omogeneo nazionale, negli importi di seguito indicati, con la precisazione che la misura del risarcimento ivi prevista può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, mentre le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass., n. 28988/2019).
Ai fini della predetta personalizzazione del danno forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari spetta, pertanto, “al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” (Cass., n. 2788/2019).
Tanto premesso, la liquidazione, apprezzate le circostanze del caso concreto, si determina avuto riguardo al grado di invalidità permanente del 14%. Nell'elaborato peritale infatti, la compromissione dell'integrità fisica è stata valutata in misura compresa tra il 13 ed il 14% ed è stata riconosciuta la pagina 7 di 10 peculiare incisione del danno alla salute sulle attività quotidiane dell'attrice e, dunque, la meritevolezza di un “appesantimento del valore economico del punto biologico”.
Considerato altresì che in materia di liquidazione “il danno, se non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso” (Cass. 16.11.2005 n. 23225) - secondo le Tabelle milanesi di recente approvazione (2024) - a titolo di danno biologico permanente, va liquidata la somma di €
37.133,00 (anni 69 al momento del fatto, valore punto danno non patrimoniale € 4.018,74, di cui €
3.091,34 per il danno biologico cui aggiungersi l' incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%), come accertato in sede di Consulenza, per € 927,40).
Il pregiudizio temporaneo viene calcolato come segue (punto base I.T.T. € 115, 00):
Invalidità temporanea parziale al 75% (90 giorni) € 7.762,50
Invalidità temporanea parziale al 50% (30 giorni) € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% (30 giorni) € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00
Totale generale € 47.483, 00
Non sussistono i presupposti per riconoscere l'invocata personalizzazione del danno, essendo i pregiudizi allegati conseguenti al sinistro (quali la compromissione della mobilità e modifica delle abitudini di vita in ambito relazionale, principalmente conseguente a “fortissimi mal di schiena” che non consentono di affrontare viaggi per recarsi in Puglia a trovare le sorelle) conseguenze già congruamente ristorate con i valori tabellari.
Il danno, come sopra quantificato, è calcolato all'attualità.
Vanno detratte, previa rivalutazione, le somme già corrisposte dall'odierna parte convenuta, ovvero €
13.550, 00 (I acconto) - pari all'attualità a € 14.972, 75 (non avendo le parti specificato la data esatta della corresponsione bensì unicamente che la suddetta è avvenuta prima del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. si è preso come riferimento, ai fini della rivalutazione, tale ultima data, ovvero il
30.3.2022), nonché € 17. 911, 58 (II acconto) pari alla differenza attualizzata tra la somma di €
32.168,05 (ovvero in moneta attuale € 32.843,58) ed € 14.932, 00.
Pertanto residua a favore dell'attrice – in aggiunta alle somme già corrisposte - un credito di € 14.598,
67 (liquidato in moneta attuale).
Come noto, costituendo la liquidazione del danno da ritardato adempimento un'obbligazione di valore, decorrono interessi compensativi, al tasso legale, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento degli acconti, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che pagina 8 di 10 va da quei pagamenti fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione degli acconti, rivalutata annualmente.
Quanto al danno patrimoniale, parte attrice lamenta la mancata corresponsione della somma di “€
1.201,12 richiesti dalla CTU come integrazione” (cfr. I memoria ex art. 171 ter c.p.c. “Euro 1.830,00 a titolo di rimborso della spesa per il CTU. Non corretto. Mancano € 1.201,12 richiesti dalla CTU come integrazione (v. doc. 8 attrice)”.
Risulta tuttavia che tra le somme versate dalla convenuta, coma da imputazione dalla stessa effettuata, vi sia anche tale credito “integrativo” della spesa sostenuta per il pagamento del CTU, in aggiunta alla somma di €1.830, 00.
Nulla pertanto a tale voce va ulteriormente liquidato.
Va rigettata anche la domanda di risarcimento dal danno per “inabilità lavorativa quale casalinga” durante il periodo di invalidità temporanea, da un lato, per essere il suddetto, nella dimensione incidente sullo svolgimento delle attività domestiche, già ristorato -- dai valori tabellari sopra indicati;
dall'altro, in carenza di alcun esborso documentato conseguente al danno;
in ogni caso, in carenza di dimostrazione di alcun danno collegato all'invalidità permanente che proiettandosi nel futuro, inciderà sulla capacità di guadagno della vittima.
Va infine rigettata la domanda di liquidazione degli onorari per la fase di assistenza stragiudiziale, priva di autonoma rilevanza (presupposto chiesto dall'art. 20 D.M.10 marzo 2014, n. 55) rispetto all'attività giudiziale, per la quale è stato riconosciuto da un compenso di € 5.584,05. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, valori medi delle tabelle allegate al D.M. citato, per tutte le fasi del giudizio, scaglione compreso tra €
26.000 e € 52.000 (considerato che l'esborso di € 35.678, 05 è avvenuto mediante assegno circolare dd.
22.12.2023, in corso di causa) così per € 7.616, 00.
Spese di C.T.U e C.T.P. in sede di A.T.P. definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna , in persona del l.r.p.t., al CP_1
pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 14.598,
67, oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice liquidate per onorari CP_1 in complessivi € 7.616, 00, oltre accessori come per legge;
- spese di C.T.U. e C.T.P. nel procedimento di A.T.P. a carico della convenuta.
pagina 9 di 10 Venezia, lì 15.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15575/2023 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
con sede in Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 38122 (C.F. CP_1
, in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
Avv.ti Anna Polito e Andrea Girardi
CONVENUTA
( ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da memorie in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio in persona del CP_1
l.r.p.t. e deducendo: - che in data 17.09.2020, in località Zelarino (VE), si trovava a Controparte_2
bordo del veicolo modello “Toyota Auris”, tg EV623NA, in qualità di trasportata;
- che a condurre quest'ultimo era il proprietario del veicolo, assicurato con - che il CP_3 CP_1
suddetto veniva tamponato dal veicolo, modello “Audi Q3”, guidato da e di proprietà Persona_1
di ; - di avere riportato in seguito al sinistro lesioni personali riscontrate Controparte_2
successivamente presso l' O.C. di Mestre;
- che il dott. , al quale si era rivolta per Parte_2 sottoporsi a visita medico legale, concludeva diagnosticando “trauma distorsivo del rachide cervicale pagina 1 di 10 da colpo di frusta in soggetto con discopatia C6-C7, trauma vertebrale dorso-lombare con frattura somatica di L1.; Inabilità lavorativa temporanea come casalinga al 100% per 90 gg;
al 50% per 60 gg;
per danno biologico I.T.P. al 75% per 90 gg;
I.T.P. al 50% per 30 gg;
I.T.P. al 25% per 30 gg;
invalidità permanente pari al 16% con appesantimento del valore economico del punto quale danno
CP_ all'integrità biologica del soggetto”; - di avere inviato richiesta di risarcimento del danno ad la quale provvedeva in seguito a corrispondere, a titolo di risarcimento delle lesioni personali
[...] subite, l'importo di € 13.550,00; - di avere trattenuto tale importo a titolo di acconto sul maggior danno subito;
- di avere promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. con richiesta di effettuazione di una consulenza medico-legale (procedimento iscritto al R.G. 2108/2022 dell'intestato Tribunale); - che il C.T.U. nominato (dott.ssa ) concludeva l'elaborato peritale deducendo che “è ammissibile una Persona_2
inabilità lavorativa come casalinga per 90 giorni a totale e 30 giorni a parziale, deve essere altresì riconosciuto un danno biologico temporaneo parziale al 75% per 90 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 30 giorni. il danno biologico evidenziabile come conseguenza diretta del sinistro per cui è causa appare quantificabile nella misura di una riduzione della validità psico- somatica del 13-14%; appare indubbio che le menomazioni comportano un'certa difficoltà nello svolgimento di talune mansioni dell'attività di casalinga e, quindi, deve ammettersi nel caso di specie una personalizzazione, alias, appesantimento del valore economico del punto biologico;
Il grado di sofferenza è medio-elevato nella malattia e medio nella fase cronica a postumi stabilizzati;
Per quanto attiene infine all'importo delle spese mediche, risultano giustificate da un punto di vista clinico e congrue da un punto di vista economico e ammontano a €1766,00 (…) L'onorario per la prestazione specialistica Medico Legale del Dott. presente in atti pari ad €1464,00 (in Doc. 3 Parte_2
Fatt. 454 del 01.06.21) rientra nell'ambito delle spese rimborsabili previste dall'art. 9 del DPR n. 254
– 18.07.06 con onorario in conformità alle attuali indicazioni tariffarie di SISMLA. (…) Deve essere altresì risarcita la spesa per l'assistenza in CTU del Dott. e del Dott. Parte_2 Per_3 secondo quanto previsto dall'art 201 del CPC e ai sensi del Tariffario SISMLA 2017”; - che in
[...]
seguito al deposito della perizia le parti non sono addivenute ad un accordo, come neppure all'esito dell'avvio del procedimento di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. D.L.132/2014; - di non essere piu' in grado, in seguito ai danni riportati, di viaggiare con la medesima frequenza con la quale viaggiava in precedenza;
- che il danno complessivamente subito, a titolo patrimoniale e non patrimoniale, ammonta complessivamente a € 81.316,10, dei quali ha chiesto il risarcimento, detratto l'acconto di € 13.550,00 con vittoria di spese anche relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Si è costituita in persona del l.r.p.t. contestando le pretese avversarie limitatamente al CP_1 quantum TU , deducendo di avere “in parte già risarcito ed in parte” rendendosi disponibile a pagina 2 di 10 risarcire “nelle more del presente procedimento i danni e le spese ex adverso lamentati mediante il pagamento della somma di Euro 43.644,00, di cui:
-l'importo di Euro 13.550,00 (cfr. pag. 8 atto di citazione) prima dello svolgimento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Venezia;
- nonché ..l'importo di Euro 30.094,00 oltre a spese legali giudiziali come da DM”; deducendo altresi' di intendere “corrispondere nelle more del presente giudizio l'ulteriore importo di
Euro 5.584,05, ex adverso quantificato (cfr. pag. 8 atto di citazione), a titolo di rimborso delle spese legali per l'assistenza legale nel procedimento di ATP. Complessivamente, pertanto, .. l'importo di
Euro 49.228,05”, concludendo, stante la natura satisfattiva delle predette somme, per il rigetto delle domande attoree, con rifusione delle spese di lite.
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. parte convenuta ha confermato “di aver integralmente risarcito i danni e le spese ex adverso lamentati mediante il pagamento della somma di Euro 49.228,05”; parte attrice ha:
- insistito con la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno patito, come dalla stessa quantificato ed in particolare, evidenziando “come risulti impossibile comprendere il conteggio offerto dalla compagnia di assicurazione”, in quanto “la stessa indica i seguenti importi:
- Euro 32.168,05, a titolo di risarcimento della voce di danno biologico (pari ad 13,5% di invalidità permanente ed inabilità temporanea pari a 90 gg. al 75%, 30 gg. al 50 % e 30 gg. al 25%)” ma che
“Tuttavia, non si comprende quale sia il valore economico del punto base preso come riferimento per il calcolo dell'inabilità temporanea. Inoltre, per l'invalidità permanente, non si comprende quale sia
l'importo offerto considerato che, nelle Tabelle di Milano, alla voce “danno non patrimoniale” si legge l'importo indicato dall'attrice in sede di atto di citazione, ossia € 29.897,50” lamentando il mancato riconoscimento della “riscontrata inabilità di casalinga” nonché della “diversa ed ulteriore voce individuata dalla dott.ssa come necessaria personalizzazione del danno”, oltre che il Persona_2
mancato riconoscimento in termini monetari della sofferenza patita;
CP_
-evidenziato che solo in seguito alla notifica dell'atto di citazione, ovvero “nel dicembre 2023, [ ha inviato] presso lo studio del patrocinio attoreo, un assegno di € 35.678,05”;
[...]
- sostenuto “la correttezza” degli importi di seguito “indicati” dall'odierna convenuta:
“- Euro 1.766,00, a titolo di risarcimento delle spese mediche riconosciute dal CTU. Corretto.
- Euro 1.464,00 a titolo di rimborso spesa stragiudiziale per il CTP dott. di controparte. Pt_2
Corretto.
- Euro 3.050,00 a titolo di rimborso della spesa giudiziale per il CTP di controparte. Corretto.
- Euro 5.584,05, per spese legali per assistenza nel procedimento di ATP. Corretto”.
pagina 3 di 10 - con riguardo invece alla somma di “- Euro 1.830,00 a titolo di rimborso della spesa per il CTU” , lamentato che la suddetta non è stata “correttamente” riconosciuta poiché “Mancano € 1.201,12 richiesti dalla CTU come integrazione (v. doc. 8 attrice). Come indicato nell'atto di citazione, infatti, le spese sostenute dalla Sig.ra per la CTU ammontano ad € 3.031,13”; Pt_1
- lamentato il mancato riconoscimento della domanda di liquidazione degli onorari per la fase di assistenza stragiudiziale.
All'udienza di comparizione del 21.03.2024 la difesa dell'attrice ha confermato la corresponsione delle somme di “€ 35.678, 05 oltre ad € 13.550, 00”, trattenute come acconti;
entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, anche in via istruttoria.
Con ordinanza del 30.04.2024 rigettate le istanze di prova orale, è stata fissata udienza in data
30.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – depositate da entrambe le parti - per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio e non Controparte_2
costituito.
Va rilevata la tardività del deposito da parte dell'attrice - in violazione dei termini perentori di 60 e 30 giorni antecedenti l'udienza (tenutasi il 30.1.2025) di cui all'art. 189 c.p.c. - delle note di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale, avvenuto in entrambi i casi il 22.1.2025, delle quali dunque non si tiene conto;
non sono state depositate memorie di replica.
Vengono dunque prese in considerazione le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti di causa con le quali la parte domanda il risarcimento del maggior danno asseritamente subito rispetto a quanto riconosciuto dall'odierna convenuta, come ivi specificamente indicato.
Nel merito, si osserva che l'azione è stata promossa ex art. 141 Dec. Lgs. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni private) da terza trasportata nel veicolo modello “Toyota Auris”, tg Parte_1
EV623NA, di proprietà e condotto da , assicurato con la quale ai sensi CP_3 CP_1
della citata disposizione normativa, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, è tenuta al risarcimento del danno.
Non vi sono contestazioni sul punto, afferenti, al contrario, alla quantificazione delle pretese risarcitorie.
Parte convenuta ha dimostrato - e risulta in ogni caso incontestato (cfr. verbale di udienza del
21.3.2024) - il pagamento, a titolo risarcitorio in favore dell'odierna parte attrice, di complessivi €
49.228,05 dei quali:
pagina 4 di 10 - € 13.550,00 “prima dello svolgimento del succitato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Venezia”;
- € 35.678, 05 con assegno circolare n. 6003036875-04 dd. 20.12.2023 (docc. 5 - 6).
Specificamente parte convenuta ha imputato le somme corrisposte come segue (pag. 4 comparsa di costituzione in giudizio):
- “Euro 32.168,05, a titolo di risarcimento della voce di danno biologico (pari ad 13,5% di invalidità permanente ed inabilità temporanea pari a 90 gg. al 75%, 30 gg. al 50 % e 30 gg. al
25%) (doc. 7 fascicolo attoreo e doc. 2 fascicolo di parte convenuta);
- Euro 1.766,00, a titolo di risarcimento delle spese mediche riconosciute dal CTU (doc. 7
- fascicolo attoreo e doc. 2 fascicolo di parte convenuta);
- Euro 1.464,00 a titolo di rimborso spesa stragiudiziale per il CTP dott. di controparte Pt_2
(doc. 3 pag. 4 fascicolo attoreo) (doc. 7 fascicolo attoreo e doc. 2 fascicolo di parte convenuta);
- Euro 1.830,00 a titolo di rimborso della spesa giudiziale per il CTP di controparte (doc. 9 fascicolo attoreo – preme precisare che è stato prodotto da controparte solamente il preventivo di spesa);
- Euro 5.584,05, come anzidetto, per spese legali per assistenza nel procedimento di ATP (cfr. pag. 8 atto di citazione e doc. 10 fascicolo attoreo (..);
- Euro 1.830,00 a titolo di rimborso della spesa per il CTU (doc. 8 fascicolo attoreo);
- Euro 1.220,00 a titolo di rimborso del compenso per lo specialista (doc. 9 fascicolo
- attoreo);
- Euro 3.366,00 quale integrazione della spesa per il CTU “ed il rimanente pro bono pacis” quale importo “chiesto dal CTU in occasione del primo incontro fissato per la conciliazione – doc. 8 fascicolo attoreo)”.
Tanto premesso, con specifico riferimento al danno non patrimoniale, parte attrice lamenta (I memoria ex art. 171 ter c.p.c.) che “la convenuta ha errato nel calcolo dell'importo relativo all'invalidità permanente (che dovrebbe essere di € 29.897,50) e non si comprende quale sia il valore economico per
l'inabilità temporanea. Difettano, inoltre, circa € 1.201,12 per la spesa di CTU”.
Deduce inoltre che: “La convenuta, peraltro non tiene conto nemmeno del grado di sofferenza patita dalla danneggiata, riscontrato dalla CTU “Il grado di sofferenza è medio-elevato nella malattia e medio nella fase cronica a postumi stabilizzati” (pag. 14 CTU).
Lamenta altresi' il mancato riconoscimento della “personalizzazione del danno” ed il mancato riconoscimento del danno da “inabilità lavorativa da casalinga”, quantificando il danno subito in oltre
(complessivi) € 81.000 avuto come riferimento i valori di cui alle Tabelle di Milano allora vigenti.
pagina 5 di 10 Si premette che il risarcimento del danno conseguente alla lesione della salute (danno biologico), è definito dall'art. 138, comma II, lett. a) del D.Lgs. n. 209 del 2005, come la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Rispetto a tale danno, conformemente ai principi giurisprudenziali, non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico - legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico - legale del grado di percentuale di invalidità, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medicolegale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Si prendono come riferimento le risultanze della C.T.U. medico-legale, redatta dalla dott.ssa Per_2
e prodotta da entrambe le parti (procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto a ruolo in data
[...]
30.3.2022 al R.G.N. 2108/2022 del Tribunale di Venezia), le quali sono congrue ed adeguatamente motivate in relazione al caso di specie in quanto fondate su una ricostruzione puntuale dei postumi lesivi e su persuasive considerazioni medico-legali immuni da vizi logici.
Emerge dalla lettura del verbale di P.S. dell'O.C. di Mestre (VE): “Diagnosi: distorsione rachide cervicale e lombare, riscontro di esiti di crolli L1 e L3.…”.
La Consulente esaminata la documentazione prodotta, all'esito delle indagini svolte, con riguardo agli effetti lesivi derivanti dal sinistro oggetto di causa ha concluso come segue: “La questione nel caso che stiamo affrontando, è di ricondurre all'evento oggetto dell'odierno accertamento, alcune fratture vertebrali non diagnosticate nell'immediatezza dei fatti, ma successivamente al sinistro. La rilettura dell'indagine radiografiche disposta con l'ausilio del Dott. in contraddittorio con i Persona_4
consulenti radiologi nominati dalle parti, ha permesso di concludere che la frattura della L1 è riconducibile causalmente al sinistro e che l' alterazione con perdita di altezza della L2 deve considerarsi anch'essa in relazione con il trauma patito dalla ricorrente dal momento che, in un soggetto osteoporotico, quale è la paziente oggetto di accertamento odierno, una Parte_1
frattura vertebrale può favorire, come dai dati di letteratura, la frattura anche di strutture adiacenti a quella fratturata. A fronte delle premesse suesposte, si ritiene pertanto che nel trauma patito dall'odierna ricorrente oltre al trauma distorsivo del rachide cervicale si è verificata la frattura di L1 ed L2, mentre non risulta in relazione causale per le caratteristiche morfologiche quanto rilevato a
pagina 6 di 10 carico di L3. Tali lesioni risultano per natura e caratteristiche compatibili con l'entità e la dinamica dell'incidente in questione”.
Pertanto, le lesioni alla persona della sig.ra causalmente imputabili al sinistro, secondo le Pt_1
risultanze delle operazioni peritali, possono stabilirsi nella seguente misura: - “inabilità lavorativa come casalinga per 90 giorni a totale e 30 giorni a parziale, deve essere altresì riconosciuto un danno biologico temporaneo parziale al 75% per 90 giorni, parziale al 50% per 30 giorni, parziale al 25% per 30 giorni”; il danno biologico permanente “appare quantificabile nella misura di una riduzione della validità psico-somatica del 13-14%, ai sensi delle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”; il C.T.U ha inoltre evidenziato che “appare indubbio che le menomazioni comportano un'certa difficoltà nello svolgimento di talune mansioni dell'attività di casalinga e, quindi, deve ammettersi nel caso di specie una personalizzazione, alias, appesantimento del valore economico del punto biologico”. Il livello di sofferenza è stato stimato come “medio-elevato nella malattia e medio nella fase cronica a postumi stabilizzati”.
Le lesioni possono liquidarsi in conformità tabelle elaborate dal Tribunale di Milano - non risultando applicabile al caso di specie la tabella unica nazionale prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005, entrata in vigore il 5.3.2025 (d.p.r. 13.1.2025 n. 12 – art. 5) - quale criterio equitativo omogeneo nazionale, negli importi di seguito indicati, con la precisazione che la misura del risarcimento ivi prevista può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, mentre le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass., n. 28988/2019).
Ai fini della predetta personalizzazione del danno forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari spetta, pertanto, “al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” (Cass., n. 2788/2019).
Tanto premesso, la liquidazione, apprezzate le circostanze del caso concreto, si determina avuto riguardo al grado di invalidità permanente del 14%. Nell'elaborato peritale infatti, la compromissione dell'integrità fisica è stata valutata in misura compresa tra il 13 ed il 14% ed è stata riconosciuta la pagina 7 di 10 peculiare incisione del danno alla salute sulle attività quotidiane dell'attrice e, dunque, la meritevolezza di un “appesantimento del valore economico del punto biologico”.
Considerato altresì che in materia di liquidazione “il danno, se non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso” (Cass. 16.11.2005 n. 23225) - secondo le Tabelle milanesi di recente approvazione (2024) - a titolo di danno biologico permanente, va liquidata la somma di €
37.133,00 (anni 69 al momento del fatto, valore punto danno non patrimoniale € 4.018,74, di cui €
3.091,34 per il danno biologico cui aggiungersi l' incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%), come accertato in sede di Consulenza, per € 927,40).
Il pregiudizio temporaneo viene calcolato come segue (punto base I.T.T. € 115, 00):
Invalidità temporanea parziale al 75% (90 giorni) € 7.762,50
Invalidità temporanea parziale al 50% (30 giorni) € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% (30 giorni) € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00
Totale generale € 47.483, 00
Non sussistono i presupposti per riconoscere l'invocata personalizzazione del danno, essendo i pregiudizi allegati conseguenti al sinistro (quali la compromissione della mobilità e modifica delle abitudini di vita in ambito relazionale, principalmente conseguente a “fortissimi mal di schiena” che non consentono di affrontare viaggi per recarsi in Puglia a trovare le sorelle) conseguenze già congruamente ristorate con i valori tabellari.
Il danno, come sopra quantificato, è calcolato all'attualità.
Vanno detratte, previa rivalutazione, le somme già corrisposte dall'odierna parte convenuta, ovvero €
13.550, 00 (I acconto) - pari all'attualità a € 14.972, 75 (non avendo le parti specificato la data esatta della corresponsione bensì unicamente che la suddetta è avvenuta prima del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. si è preso come riferimento, ai fini della rivalutazione, tale ultima data, ovvero il
30.3.2022), nonché € 17. 911, 58 (II acconto) pari alla differenza attualizzata tra la somma di €
32.168,05 (ovvero in moneta attuale € 32.843,58) ed € 14.932, 00.
Pertanto residua a favore dell'attrice – in aggiunta alle somme già corrisposte - un credito di € 14.598,
67 (liquidato in moneta attuale).
Come noto, costituendo la liquidazione del danno da ritardato adempimento un'obbligazione di valore, decorrono interessi compensativi, al tasso legale, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento degli acconti, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che pagina 8 di 10 va da quei pagamenti fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione degli acconti, rivalutata annualmente.
Quanto al danno patrimoniale, parte attrice lamenta la mancata corresponsione della somma di “€
1.201,12 richiesti dalla CTU come integrazione” (cfr. I memoria ex art. 171 ter c.p.c. “Euro 1.830,00 a titolo di rimborso della spesa per il CTU. Non corretto. Mancano € 1.201,12 richiesti dalla CTU come integrazione (v. doc. 8 attrice)”.
Risulta tuttavia che tra le somme versate dalla convenuta, coma da imputazione dalla stessa effettuata, vi sia anche tale credito “integrativo” della spesa sostenuta per il pagamento del CTU, in aggiunta alla somma di €1.830, 00.
Nulla pertanto a tale voce va ulteriormente liquidato.
Va rigettata anche la domanda di risarcimento dal danno per “inabilità lavorativa quale casalinga” durante il periodo di invalidità temporanea, da un lato, per essere il suddetto, nella dimensione incidente sullo svolgimento delle attività domestiche, già ristorato -- dai valori tabellari sopra indicati;
dall'altro, in carenza di alcun esborso documentato conseguente al danno;
in ogni caso, in carenza di dimostrazione di alcun danno collegato all'invalidità permanente che proiettandosi nel futuro, inciderà sulla capacità di guadagno della vittima.
Va infine rigettata la domanda di liquidazione degli onorari per la fase di assistenza stragiudiziale, priva di autonoma rilevanza (presupposto chiesto dall'art. 20 D.M.10 marzo 2014, n. 55) rispetto all'attività giudiziale, per la quale è stato riconosciuto da un compenso di € 5.584,05. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, valori medi delle tabelle allegate al D.M. citato, per tutte le fasi del giudizio, scaglione compreso tra €
26.000 e € 52.000 (considerato che l'esborso di € 35.678, 05 è avvenuto mediante assegno circolare dd.
22.12.2023, in corso di causa) così per € 7.616, 00.
Spese di C.T.U e C.T.P. in sede di A.T.P. definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna , in persona del l.r.p.t., al CP_1
pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 14.598,
67, oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice liquidate per onorari CP_1 in complessivi € 7.616, 00, oltre accessori come per legge;
- spese di C.T.U. e C.T.P. nel procedimento di A.T.P. a carico della convenuta.
pagina 9 di 10 Venezia, lì 15.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 10 di 10