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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7043 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020
Oggetto: lesione personale vertente tra
Parte_1 C.F._1 Parte_2
Indirizzo Telematico C.F._2 appellante
e
Controparte_1 P.IVA_1 Parte_3
VIALE MICHELANGELO N. 34 CASAVATORE C.F._3 appellato
e nei confronti di
in persona del l.r.p.t. Sig. Controparte_2 Controparte_3
(C.F: ) residente in [...] C.F._4
Appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
20.03.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
È infondato, e deve essere rigettato per le ragioni che seguono l'appello proposto da a censura della sentenza n. n. 2031/2020 con la quale il Parte_1 Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio R.G. 5868/2018, ha accolto parzialmente la domanda proposta dal predetto al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro occorsogli il giorno 03.03.2017, alle ore 15:40 circa, in Terzigno (Na) alla Via Nazionale Passanti, allorquando, all'altezza del civico 116, nei pressi della pizzeria “Sole d'Oro”, il veicolo Fiat Bravo TG. DS234CJ, di proprietà della CP_2 ed assicurato con la compagnia , urtava da tergo la bicicletta su cui l'attore CP_1 viaggiava, provocandone la caduta e le gravi lesioni lamentate.
In particolare, il giudice di prime cure, nella gravata sentenza, ha dichiarato la corresponsabilità nella misura del 65% del veicolo investitore nella produzione dell'evento, rilevando che l'attore non avesse fornito la prova di aver osservato le disposizioni del codice della strada relative alla circolazione dei ciclisti, ed in particolare il rispetto della norma di cui all'art. 143 co. 1 CDS, che prevede l'obbligo per i conducenti di velocipedi di circolare rigorosamente in prossimità del margine destro della strada.
Di tanto si duole sostanzialmente l'appellante, che, con il primo motivo di appello, contesta la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di prime cure nella parte in cui questi non ha ritenuto superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 2 co. c.c.; con il secondo motivo, lamenta la riduzione della somma dovuta al Sig. a titolo di danno biologico e l'omessa liquidazione del danno Parte_1 morale”, pari al 33% della somma dovuta a titolo di danno biologico;
con il terzo motivo, si duole dell' omessa motivazione in ordine alla richiesta di risarcimento delle spese per la fase stragiudiziale, e con il quarto motivo, lamenta la decurtazione di 1/3 delle competenze professionali in proprio favore, come liquidate in sentenza.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito neppure in grado di appello il responsabile civile in persona del l.r.p.t. Sig. : Controparte_2 Controparte_3 ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Si è invece regolarmente costituita in giudizio l'appellata compagnia, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto;
con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza cartolare del 20.03.2025, è stata trattenuta in decisione.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia appellata in ordine alla pretesa inammissibilità dell'appello, che risulta infatti, oltre che tempestivamente proposto, senz'altro ammissibile, essendo stato redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte, giacché l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché argomentato le ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto solo parzialmente la domanda della parte attrice.
Sempre in via preliminare, quanto alle doglianze relative alla pretesa contraddittorietà della motivazione, (per avere il Giudice di prime cure dichiarato che i fatti “debbano ritenersi accertati così come emersi dai verbali di causa del giudizio” salvo poi evidenziare la mancanza di prova del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 143 cds da parte del danneggiato), è d'uopo chiarire che l'accertamento dell'accadimento dell'evento non preclude al giudice la valutazione inerente alla ripartizione delle rispettive responsabilità nella causazione delle lesioni, che è anzi attività rimessa alla discrezionalità del giudicante ove questi offra una motivazione priva di vizi logici;
ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene condivisibile la conclusione del giudice di prime cure, che ha dato atto dell'accertamento del fatto storico alla luce delle risultanze istruttorie, poi provvedendo correttamente alla graduazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.
All'uopo, deve infatti osservarsi che sussiste la piena prova del verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione. Tuttavia- premesso che in simili fattispecie, grava sul danneggiato non solo l'onere di provare il fatto storico del sinistro, ma anche la riconducibilità causale dei danni lamentati alla condotta dell'asserito danneggiante, - e che proprio il concorso nella causazione dell'evento è oggetto di gravame, - secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, nel caso di specie, l'esame del giudice del gravame non può che essere incentrato sulla sussistenza della corresponsabilità del veicolo danneggiante e del ciclista nella produzione del danno lamentato.
Così circoscritto l'ambito di indagine, l'appello, ancorato alla contestazione delle valutazioni del materiale istruttorio da parte del giudice di pace, è infondato e deve essere rigettato.
All'uopo va in primis rilevato che parte appellante ha complessivamente inteso suggerire una valutabilità diversa delle prove acquisite, senza però considerare che il giudice di merito gode, al riguardo, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione.
I. Nel merito, è principio consolidato quello per cui, in caso di incertezza circa la dinamica di un sinistro stradale, il giudice sia tenuto all'applicazione della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 2 co. cpc anche allorquando lo scontro riguardi un veicolo a motore ed un velocipede;
ed infatti, l'emergenza di profili di responsabilità del primo non dispensa il giudicante dalla verifica concernente il comportamento (anche) dell'altro conducente, al fine di stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, ben potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente
(Cassazione sentenza n. 15847/2000). Va tuttavia precisato che il criterio suppletivo di cui all'invocata norma trova vigenza soltanto quando, in esito all'istruzione e dopo attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice venga comunque a trovarsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro e di attribuire le rispettive colpe;
detta presunzione di pari responsabilità, dunque, ha natura soltanto residuale (cfr. Cass. n.
21130/13; Cass. n. 26004/11; Cass. n. 4755/04). Nulla vieta al giudice di graduare diversamente l'incidenza causale delle condotte.
Nel caso di specie, certamente non è stata fornita la piena prova della correttezza della condotta del ciclista per evitare il danno lamentato.
In particolare, dalla deposizione , emerge che “... il conducente della Testimone_1 bicicletta...stava percorrendo la Via Nazionale Passanti con direzione “Cimitero di
Boscoreale” mantenendo la destra della carreggiata e procedendo a moderata velocità, mentre il conducente della Fiat Bravo aveva tentato una manovra di sorpasso azzardata”; dichiara: “... mentre il Sig. percorreva Persona_1 Parte_1
Via N. Passanti sulla sua bicicletta a moderata velocità e tenendo la destra della carreggiata con direzione “Cimitero di Boscoreale”, veniva tamponato nella parte
posteriore, dalla parte anteriore di una Fiat Bravo grigia che in un tentativo di sorpasso
e ad elevata velocità lo attingeva”.
Deve rilevarsi innanzitutto che non è emerso con certezza che il velocipede procedesse sul margine destro della corsia (i testi riferiscono genericamente sul punto); deve inoltre sottolinearsi che non è chiaro se il veicolo responsabile civile avesse azzardato la manovra di sorpasso della bicicletta o di altra autovettura e se, in fase di rientro, si fosse o meno già posizionato completamente all'interno della corsia di pertinenza.
In altri termini, non è risultato chiaro se la collisione tra l'autovettura e la bicicletta sia avvenuta dopo il completamento della manovra di rientro della prima, o se, nel tentativo del veicolo di sorpassare la stessa, l'auto abbia impattato la bicicletta che si trovava spostata sulla destra.
Sul punto, si ripete, le deposizioni testimoniali risultano estremamente generiche. Ne consegue che non risulta superata la presunzione di corresponsabilità dei conducenti, di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., e che correttamente il giudice di prime cure ha presunto che la condotta di entrambi i conducenti non sia stata prudente al fine di evitare l'incidente.
II. Specularmente e conseguenzialmente, è infondato anche il secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta la riduzione della somma dovuta al Sig. a Parte_1 titolo di danno biologico e l'omessa liquidazione del danno morale.
L'operata riduzione, anche a prescindere dall'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., trova ragione e giustificazione nella norma di cui all'art. 1227 c.c., che disciplina, rispettivamente al primo ed al secondo comma, due ipotesi distinte, entrambe ancorate al principio di causalità; il primo comma contempla il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento in vista di una riduzione proporzionale del risarcimento del danno;
la disposizione di cui al secondo comma esclude invece la risarcibilità del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, postula che il comportamento del danneggiante sia stato unica causa efficiente del predetto evento, e considera irrisarcibili le conseguenze ulteriori che, a causa della mancata ordinaria diligenza da parte del creditore danneggiato, abbiano aggravato il danno;
essa costituisce dunque eccezione in senso stretto, con quanto ne deriva in termini di distribuzione dell'onere della prova.
La disposizione di cui al primo comma- in applicazione della quale si ritiene legittima la riduzione applicata dal primo giudice- attiene invece alla fase causativa del danno (il fatto del danneggiante e il fatto del danneggiato) ed importa esclusivamente una delimitazione decurtativa del danno risarcibile.
Tanto evidenziato, va rilevato che la giurisprudenza (Cass. 15 gennaio 2003, n. 48, Cass.,
Sez. III, 19 novembre 2009, n. 24432) ritiene, in linea di massima, che la mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato non sia fonte di per sé di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso.
La prova del concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso è, di regola, posta a carico del danneggiante, (Cass. 28 agosto 2007, n. 18177; Cass. 2 marzo
2007, n. 4954); tuttavia, nella ricostruzione del fatto storico, il Giudice può rilevare, anche d'ufficio, il concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa. È poi sicuramente infondato il motivo di appello relativo al riconoscimento del cd. danno morale preteso dall'appellante. Non si nega che, secondo un orientamento giurisprudenziale (anche di legittimità), il danno morale può essere accertato anche facendo ricorso alle presunzioni e quantificato nella misura corrispondente al danno biologico accertato. Tuttavia, in tanto detta presunzione può, in ipotesi, operare, in quanto il danno morale sia stato sufficientemente allegato, ovvero la parte attrice abbia indicato in modo dettagliato le sofferenze soggettive derivanti dai fatti di causa.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie la domanda attorea (di cui al primo grado) risulta del tutto sfornita della predetta necessaria attività di allegazione specifica: per l'effetto, essa non può che essere rigettata.
Secondo la Suprema Corte l'importo liquidato a titolo di danno biologico contiene già in sé tutte le sofferenze normalmente derivanti da quella derivata lesione;
per poter liquidare importi diversi e superiori occorrerà pertanto fornire la prova delle particolari circostanze che sorreggono una tale decisione.
III. E' infondato il motivo di appello inerente la mancata liquidazione delle spese stragiudiziali.
Non è in dubbio il principio ribadito dagli ermellini (Cassazione n.11154 del 29/5/2015) secondo cui, ferma l'inviolabilità del diritto del danneggiato, peraltro costituzionalmente garantito, di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore anche in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, va senz'altro riconosciuto il rimborso delle spese legali.
Tuttavia, se la pretesa viene avanzata nel successivo giudizio risarcitorio, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare sotto forma di spese vive o spese giudiziali, e pertanto devono essere oggetto di rigorosa prova . In particolare, i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato per l'attività stragiudiziale devono potere formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra, a titolo di danno emergente, e la voce di danno in parola va quindi domandata, allegata e provata, così come le altre poste risarcitorie, con onere di fornire prova in giudizio, dell'avvenuto versamento, allegando alla propria domanda la relativa documentazione, distinte di bonifico, fatture, ovvero l'onere della prova dell'avvenuto versamento (Cass. Civ. sez III, ordinanza n. 15732 del 17/5/22).
Nel caso di specie, nessuna prova risulta essere stata formulata e raggiunta da parte appellante. VI. Assorbito alla luce della predetta motivazione l'ultimo motivo di appello, relativo alla riduzione proporzionale delle spese di lite liquidate, fermo restante il potere del giudice di compensare le stesse in tutto ed in parte a fronte di soccombenza reciproca anche parziale.
Le spese di lite del seguente procedimento, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- Rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'indicato appellato delle spese processuali, liquidate in euro 1700,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, se dovute.
Nola, 24.03.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7043 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020
Oggetto: lesione personale vertente tra
Parte_1 C.F._1 Parte_2
Indirizzo Telematico C.F._2 appellante
e
Controparte_1 P.IVA_1 Parte_3
VIALE MICHELANGELO N. 34 CASAVATORE C.F._3 appellato
e nei confronti di
in persona del l.r.p.t. Sig. Controparte_2 Controparte_3
(C.F: ) residente in [...] C.F._4
Appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
20.03.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
È infondato, e deve essere rigettato per le ragioni che seguono l'appello proposto da a censura della sentenza n. n. 2031/2020 con la quale il Parte_1 Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio R.G. 5868/2018, ha accolto parzialmente la domanda proposta dal predetto al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro occorsogli il giorno 03.03.2017, alle ore 15:40 circa, in Terzigno (Na) alla Via Nazionale Passanti, allorquando, all'altezza del civico 116, nei pressi della pizzeria “Sole d'Oro”, il veicolo Fiat Bravo TG. DS234CJ, di proprietà della CP_2 ed assicurato con la compagnia , urtava da tergo la bicicletta su cui l'attore CP_1 viaggiava, provocandone la caduta e le gravi lesioni lamentate.
In particolare, il giudice di prime cure, nella gravata sentenza, ha dichiarato la corresponsabilità nella misura del 65% del veicolo investitore nella produzione dell'evento, rilevando che l'attore non avesse fornito la prova di aver osservato le disposizioni del codice della strada relative alla circolazione dei ciclisti, ed in particolare il rispetto della norma di cui all'art. 143 co. 1 CDS, che prevede l'obbligo per i conducenti di velocipedi di circolare rigorosamente in prossimità del margine destro della strada.
Di tanto si duole sostanzialmente l'appellante, che, con il primo motivo di appello, contesta la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di prime cure nella parte in cui questi non ha ritenuto superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 2 co. c.c.; con il secondo motivo, lamenta la riduzione della somma dovuta al Sig. a titolo di danno biologico e l'omessa liquidazione del danno Parte_1 morale”, pari al 33% della somma dovuta a titolo di danno biologico;
con il terzo motivo, si duole dell' omessa motivazione in ordine alla richiesta di risarcimento delle spese per la fase stragiudiziale, e con il quarto motivo, lamenta la decurtazione di 1/3 delle competenze professionali in proprio favore, come liquidate in sentenza.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito neppure in grado di appello il responsabile civile in persona del l.r.p.t. Sig. : Controparte_2 Controparte_3 ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Si è invece regolarmente costituita in giudizio l'appellata compagnia, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto;
con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza cartolare del 20.03.2025, è stata trattenuta in decisione.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia appellata in ordine alla pretesa inammissibilità dell'appello, che risulta infatti, oltre che tempestivamente proposto, senz'altro ammissibile, essendo stato redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte, giacché l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché argomentato le ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto solo parzialmente la domanda della parte attrice.
Sempre in via preliminare, quanto alle doglianze relative alla pretesa contraddittorietà della motivazione, (per avere il Giudice di prime cure dichiarato che i fatti “debbano ritenersi accertati così come emersi dai verbali di causa del giudizio” salvo poi evidenziare la mancanza di prova del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 143 cds da parte del danneggiato), è d'uopo chiarire che l'accertamento dell'accadimento dell'evento non preclude al giudice la valutazione inerente alla ripartizione delle rispettive responsabilità nella causazione delle lesioni, che è anzi attività rimessa alla discrezionalità del giudicante ove questi offra una motivazione priva di vizi logici;
ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene condivisibile la conclusione del giudice di prime cure, che ha dato atto dell'accertamento del fatto storico alla luce delle risultanze istruttorie, poi provvedendo correttamente alla graduazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.
All'uopo, deve infatti osservarsi che sussiste la piena prova del verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione. Tuttavia- premesso che in simili fattispecie, grava sul danneggiato non solo l'onere di provare il fatto storico del sinistro, ma anche la riconducibilità causale dei danni lamentati alla condotta dell'asserito danneggiante, - e che proprio il concorso nella causazione dell'evento è oggetto di gravame, - secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, nel caso di specie, l'esame del giudice del gravame non può che essere incentrato sulla sussistenza della corresponsabilità del veicolo danneggiante e del ciclista nella produzione del danno lamentato.
Così circoscritto l'ambito di indagine, l'appello, ancorato alla contestazione delle valutazioni del materiale istruttorio da parte del giudice di pace, è infondato e deve essere rigettato.
All'uopo va in primis rilevato che parte appellante ha complessivamente inteso suggerire una valutabilità diversa delle prove acquisite, senza però considerare che il giudice di merito gode, al riguardo, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione.
I. Nel merito, è principio consolidato quello per cui, in caso di incertezza circa la dinamica di un sinistro stradale, il giudice sia tenuto all'applicazione della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 2 co. cpc anche allorquando lo scontro riguardi un veicolo a motore ed un velocipede;
ed infatti, l'emergenza di profili di responsabilità del primo non dispensa il giudicante dalla verifica concernente il comportamento (anche) dell'altro conducente, al fine di stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, ben potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente
(Cassazione sentenza n. 15847/2000). Va tuttavia precisato che il criterio suppletivo di cui all'invocata norma trova vigenza soltanto quando, in esito all'istruzione e dopo attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice venga comunque a trovarsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro e di attribuire le rispettive colpe;
detta presunzione di pari responsabilità, dunque, ha natura soltanto residuale (cfr. Cass. n.
21130/13; Cass. n. 26004/11; Cass. n. 4755/04). Nulla vieta al giudice di graduare diversamente l'incidenza causale delle condotte.
Nel caso di specie, certamente non è stata fornita la piena prova della correttezza della condotta del ciclista per evitare il danno lamentato.
In particolare, dalla deposizione , emerge che “... il conducente della Testimone_1 bicicletta...stava percorrendo la Via Nazionale Passanti con direzione “Cimitero di
Boscoreale” mantenendo la destra della carreggiata e procedendo a moderata velocità, mentre il conducente della Fiat Bravo aveva tentato una manovra di sorpasso azzardata”; dichiara: “... mentre il Sig. percorreva Persona_1 Parte_1
Via N. Passanti sulla sua bicicletta a moderata velocità e tenendo la destra della carreggiata con direzione “Cimitero di Boscoreale”, veniva tamponato nella parte
posteriore, dalla parte anteriore di una Fiat Bravo grigia che in un tentativo di sorpasso
e ad elevata velocità lo attingeva”.
Deve rilevarsi innanzitutto che non è emerso con certezza che il velocipede procedesse sul margine destro della corsia (i testi riferiscono genericamente sul punto); deve inoltre sottolinearsi che non è chiaro se il veicolo responsabile civile avesse azzardato la manovra di sorpasso della bicicletta o di altra autovettura e se, in fase di rientro, si fosse o meno già posizionato completamente all'interno della corsia di pertinenza.
In altri termini, non è risultato chiaro se la collisione tra l'autovettura e la bicicletta sia avvenuta dopo il completamento della manovra di rientro della prima, o se, nel tentativo del veicolo di sorpassare la stessa, l'auto abbia impattato la bicicletta che si trovava spostata sulla destra.
Sul punto, si ripete, le deposizioni testimoniali risultano estremamente generiche. Ne consegue che non risulta superata la presunzione di corresponsabilità dei conducenti, di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., e che correttamente il giudice di prime cure ha presunto che la condotta di entrambi i conducenti non sia stata prudente al fine di evitare l'incidente.
II. Specularmente e conseguenzialmente, è infondato anche il secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta la riduzione della somma dovuta al Sig. a Parte_1 titolo di danno biologico e l'omessa liquidazione del danno morale.
L'operata riduzione, anche a prescindere dall'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., trova ragione e giustificazione nella norma di cui all'art. 1227 c.c., che disciplina, rispettivamente al primo ed al secondo comma, due ipotesi distinte, entrambe ancorate al principio di causalità; il primo comma contempla il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento in vista di una riduzione proporzionale del risarcimento del danno;
la disposizione di cui al secondo comma esclude invece la risarcibilità del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, postula che il comportamento del danneggiante sia stato unica causa efficiente del predetto evento, e considera irrisarcibili le conseguenze ulteriori che, a causa della mancata ordinaria diligenza da parte del creditore danneggiato, abbiano aggravato il danno;
essa costituisce dunque eccezione in senso stretto, con quanto ne deriva in termini di distribuzione dell'onere della prova.
La disposizione di cui al primo comma- in applicazione della quale si ritiene legittima la riduzione applicata dal primo giudice- attiene invece alla fase causativa del danno (il fatto del danneggiante e il fatto del danneggiato) ed importa esclusivamente una delimitazione decurtativa del danno risarcibile.
Tanto evidenziato, va rilevato che la giurisprudenza (Cass. 15 gennaio 2003, n. 48, Cass.,
Sez. III, 19 novembre 2009, n. 24432) ritiene, in linea di massima, che la mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato non sia fonte di per sé di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso.
La prova del concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso è, di regola, posta a carico del danneggiante, (Cass. 28 agosto 2007, n. 18177; Cass. 2 marzo
2007, n. 4954); tuttavia, nella ricostruzione del fatto storico, il Giudice può rilevare, anche d'ufficio, il concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa. È poi sicuramente infondato il motivo di appello relativo al riconoscimento del cd. danno morale preteso dall'appellante. Non si nega che, secondo un orientamento giurisprudenziale (anche di legittimità), il danno morale può essere accertato anche facendo ricorso alle presunzioni e quantificato nella misura corrispondente al danno biologico accertato. Tuttavia, in tanto detta presunzione può, in ipotesi, operare, in quanto il danno morale sia stato sufficientemente allegato, ovvero la parte attrice abbia indicato in modo dettagliato le sofferenze soggettive derivanti dai fatti di causa.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie la domanda attorea (di cui al primo grado) risulta del tutto sfornita della predetta necessaria attività di allegazione specifica: per l'effetto, essa non può che essere rigettata.
Secondo la Suprema Corte l'importo liquidato a titolo di danno biologico contiene già in sé tutte le sofferenze normalmente derivanti da quella derivata lesione;
per poter liquidare importi diversi e superiori occorrerà pertanto fornire la prova delle particolari circostanze che sorreggono una tale decisione.
III. E' infondato il motivo di appello inerente la mancata liquidazione delle spese stragiudiziali.
Non è in dubbio il principio ribadito dagli ermellini (Cassazione n.11154 del 29/5/2015) secondo cui, ferma l'inviolabilità del diritto del danneggiato, peraltro costituzionalmente garantito, di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore anche in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, va senz'altro riconosciuto il rimborso delle spese legali.
Tuttavia, se la pretesa viene avanzata nel successivo giudizio risarcitorio, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare sotto forma di spese vive o spese giudiziali, e pertanto devono essere oggetto di rigorosa prova . In particolare, i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato per l'attività stragiudiziale devono potere formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra, a titolo di danno emergente, e la voce di danno in parola va quindi domandata, allegata e provata, così come le altre poste risarcitorie, con onere di fornire prova in giudizio, dell'avvenuto versamento, allegando alla propria domanda la relativa documentazione, distinte di bonifico, fatture, ovvero l'onere della prova dell'avvenuto versamento (Cass. Civ. sez III, ordinanza n. 15732 del 17/5/22).
Nel caso di specie, nessuna prova risulta essere stata formulata e raggiunta da parte appellante. VI. Assorbito alla luce della predetta motivazione l'ultimo motivo di appello, relativo alla riduzione proporzionale delle spese di lite liquidate, fermo restante il potere del giudice di compensare le stesse in tutto ed in parte a fronte di soccombenza reciproca anche parziale.
Le spese di lite del seguente procedimento, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- Rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'indicato appellato delle spese processuali, liquidate in euro 1700,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, se dovute.
Nola, 24.03.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA