Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2025, n. 8911
CASS
Sentenza 4 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 14 marzo 2025, con numero di registro generale 30467/2020. Le parti in causa sono un ricorrente e una società, coinvolti in una controversia relativa al riconoscimento di un lodo arbitrale straniero. Il ricorrente ha contestato la validità della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, sostenendo che essa violasse le disposizioni italiane in materia di arbitrato societario, in particolare quelle che richiedono la nomina di arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società. La società, al contrario, ha difeso la validità della clausola, affermando che la legge applicabile fosse quella sostanziale italiana e che la clausola fosse conforme a tale normativa.

Il giudice ha respinto il ricorso, affermando che la clausola compromissoria fosse valida, poiché rispettava il requisito di nomina di arbitri da un soggetto terzo. La Corte ha chiarito che, una volta soddisfatto tale requisito, le disposizioni processuali italiane non si applicano quando l'arbitrato ha sede all'estero, permettendo così la scelta di una lex arbitri diversa. Inoltre, ha sottolineato che il riconoscimento del lodo non contrasta con l'ordine pubblico, in quanto non vi sono state violazioni delle garanzie processuali fondamentali. La sentenza stabilisce un importante principio di diritto, affermando che un lodo arbitrale straniero può essere riconosciuto in Italia se la clausola compromissoria rispetta le norme sostanziali italiane, anche se l'arbitrato si svolge all'estero.

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Massime1

In tema di arbitrato societario, può essere riconosciuto in Italia un lodo rituale straniero pronunciato in forza di una clausola compromissoria, inserita nello statuto di una società di diritto italiano, che localizzi all'estero la sede dell'arbitrato medesimo, qualora l'organo arbitrale sia interamente nominato da un soggetto terzo estraneo alla società stessa, in conformità al disposto dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, applicabile ratione temporis, essendo derogabili, una volta rispettate le predette condizioni, le disposizioni di cui ai successivi artt. 35 e 36, attraverso la scelta di una lex arbitri diversa, purché rispettosa dei criteri previsti dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (recepita dalla l. n. 62 del 1968), che, a livello sovranazionale, disciplinano il riconoscimento dei lodi arbitrali.

Commentari2

  • 1legittima la clausola statutaria
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 10 aprile 2025

  • 2Il Quotidiano del CommercialistaAccesso limitato
    Emanuele Greco · https://www.eutekne.info/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2025, n. 8911
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8911
Data del deposito : 4 aprile 2025

Testo completo