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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9171 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5058 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. DE VIVO EVA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. PIROLO MARIA TERESA presso il quale elettivamente domicilia,
RESISTENTE
1 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/03/2025 , premesso: Parte_1
di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la sig.ra CP_1
;
[...]
che da tale relazione era nata la minore il 03.12.2016; Per_1
che tra le parti era intervenuto decreto per la regolamentazione della minore n.82/2021 del 21.12.2020 pronunciato dal Tribunale Ordinario di Nola;
e che il predetto decreto prevedeva l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre con regime di visita padre-figlia e un assegno di mantenimento a carico del padre per la minore di €.300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
tutto ciò premesso, chiedeva una modifica della disciplina atteso il peggioramento della propria condizione economica, in particolare:
“modificare l'assegno di mantenimento per la minore ad euro 250,00 confermando il
50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate.
Relativamente al diritto di visita, a modifica, per le ragioni di trasferimento della madre con la minore in Napoli zona Vomero, il Sig. potrà tenere con sé la figlia il sabato Pt_1
con prelievo presso la casa della madre dalle ore 21.00/22.00, alla domenica alle ore
19.00 riportandola presso la casa della madre;
in alternativa, dal venerdì dalle ore
21.00/22.00 con prelievo presso la casa della madre dalle ore 21.00/22.00, alla domenica alle ore 19.00 riportandola presso la casa della madre, salvo che la minore non debba svolgere compiti scolastici ( così da facilitare la stessa nei metodi di studio);
Per le vacanze natalizie ad anni alternati salvo diversi accodi tra le parti, la piccola trascorrerà con uno dei genitori , natale 24-25-26, mentre il 31 dicembre e il 1 Per_1
2 gennaio resterà con l'altro genitore. Per le vacanze Pasquali ad anni alternati la bambina trascorrerà il giorno di Pasqua ed il Lunedì in LB. Per le vacanze estive la bambina trascorrerà ad anni alternati 15 gg consecutivi con un genitore, evitando il frazionamento della settimana, alternando ogni anno il ferragosto da comunica entro il 31 maggio di ogni anno.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis cpc.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con comparsa di costituzione, la quale contestava il peggioramento della condizione economica del ricorrente e concludeva chiedendo:
“In via preliminare
Rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Nel merito
Accertare e confermare a carico del sig. il versamento dell'assegno di Controparte_2
mantenimento di € 300,00 cadauna in favore delle figlie e così Per_2 Persona_3
come disposto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa dal
Tribunale Napoli n. 6250/2022
In subordine
- disporre a carico del sig. fermo restando l'importo dell'assegno di Controparte_2
mantenimento mensile in € 300,00 per la figlia o all'altra somma che Persona_3
Giustizia riterrà, valutare l'opportunità di un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia il cui sostentamento economico da parte del padre Persona_4
appare del tutto esiguo e non in linea con le esigenze universitarie della stessa, studente universitaria.
In ogni caso
3 Vittoria di competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
All'udienza dell'11.09.2025, il Giudice, ascoltate le parti, formulava alle stesse la proposta conciliativa in atti, alla quale esse dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore, a seguito di discussione orale, rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Le parti, a seguito di proposta conciliativa del Giudice, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerla con sé un pomeriggio a settimana, il mercoledì dalle 19.30 alle
21.30 e due fine settimana al mese, dal venerdì alle 19.00 alla domenica alle 19.00, con prelevamento e riaccompagnamento presso il domicilio materno, salvo diverso accordo tra le parti;
la figlia, oggi di anni 9, trascorrerà con il padre 10 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno , ad anni alterni il giorno del 24, 25 dicembre, il 31 dicembre e 1 gennaio, pasqua e lunedì in
LB e ogni altro giorno rosso di calendario;
la minore starà con il padre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà così come starà con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma;
la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno preferibilmente con entrambi i genitori in caso di disaccordo ad anni alterni;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 CP_1
, entro il 5 di ogni mese, l'importo mensile versato di € 380,00 mediante
[...]
bonifico bancario per il mantenimento della figlia, tale importo sarà maggiorato dall'anno prossimo, in base alle variazioni Istat;
- il sig. si obbliga a versare €.100.00 a partire dal mese di Parte_1
ottobre 2025 per gli arretrati oggi transattivamente stabiliti in complessivi €.1.000.00, fino ad esaurimento della somma;
- il sig. resta onerato a Parte_1
4 provvedere al 50% delle eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA;
- rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica del decreto n. 82/2021 del 21.12.2020;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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