Articolo 35 del Codice di procedura civile
Articolo 34Articolo 36
Versione
21 aprile 1942
Art. 35.
(Eccezione di compensazione).

Quando e' opposto in compensazione un credito che e' contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda e' fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, puo' decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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