Art. 31. Revisione legale dei conti 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ((1.500.000 euro)) ;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((3 milioni di euro)) ;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: ((20 unita')) .
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ((1.500.000 euro)) ;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((3 milioni di euro)) ;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: ((20 unita')) .
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.