Articolo 4 della Legge 11 agosto 1973, n. 533
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 dicembre 1973
Art. 4. (Clausola compromissoria)

Il secondo comma dell'articolo 808 del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti:
"Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purche' cio' avvenga, a pena di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. La clausola compromissoria e' altresi' nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari il lodo non impugnabile.
La sentenza arbitrale e' soggetta all'impugnazione per le nullita' previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1973
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