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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2024, n. 37137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37137 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile PETROVEN S.R.L. nel procedimento a carico di: BO CE nato a [...] il [...] NT VI nato a [...] il [...] AT IO nato a [...] il [...] RO OR nato a [...] il [...] ZZ BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi: il Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile per le statuizioni di competenza;
l'avvocato ER MO che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
l'avvocato ALESSANDRO COMPAGNO che, nell'interesse di CE BO, IO AT, OR RO e VI NT, si è riportato agli scritti difensivi in atti e ha chiesto il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese (come da nota spese); 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 37137 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di appello di Venezia, in riforma della pronuncia in data 13 dicembre 2017 del Tribunale di Rovigo, ha assolto ES LD, FU SC, IL NZ, OR IE e IO ZI dalle imputazioni di furto (segnatamente, di gasolio) e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici - elevate nei loro confronti quali addetti di campo, responsabili delle operazioni di carico dei prodotti petroliferi nella disponibilità della Petroven s.r.l. - per cui avevano rispettivamente riportato condanna) revocando le statuizioni rese dal primo Giudice in favore della detta società, costituitasi parte civile. 2. Avverso la sentenza di secondo grado la medesima parte civile ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione ai fatti di cui ai capi 2, 3, ascritti a IL NZ, e 7, ascritto a ES LD (rispetto ai quali la sentenza di primo grado aveva attribuito agli imputati una condotta attiva). La Corte territoriale avrebbe escluso la prova del concorso di NZ e LD (nell'agire dei coimputati De DI e MO) per il tramite di una motivazione manifestamente illogica e carente che avrebbe travisato il compendio probatorio, fornendone una lettura alternativa ed ipotetica (senza compierne il prescritto esame globale e unitario), valorizzando un solo dato (il fatto che gli imputati disponessero di più badge identificativi) e tralasciando le dichiarazioni del teste assistito FL RB (da cui si trarrebbe che quando MO ha agito, occorreva, per commettere i fatti, la presenza di un altro soggetto nella sala di controllo, da individuarsi nell'addetto di campo di turno in quel momento, vale a dire nel NZ e nel LD - con riguardo ai reati a loro rispettivamente ascritti, come indicato appena sopra -, i quali non avrebbero fornito la prova della loro temporanea assenza dalla sala di controllo). 2.2. Con il secondo motivo, relativo alle rimanenti imputazioni (per cui il primo Giudice ha ritenuto il concorso mediante omissione), sono stati dedotti: - la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato - in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità - che l'attribuzione agli imputati di una responsabilità omissiva, a fronte della contestazione di un'azione, avrebbe determinato la condanna - da parte del primo Giudice - per un fatto diverso;
- la violazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione (anche sub specie del travisamento della prova), nella parte in cui si è escluso che i ricorrenti rivestissero una posizione di garanzia, conclusione cui la Corte di merito è pervenuta travisando le dichiarazioni del presidente della Petroven, dott. OL (attribuendogli espressioni che invece costituivano la domanda di un difensore e senza invece considerare l'effettivo tenore del suo narrato né le deposizioni dei dipendenti della Petroven, indicati nel ricorso, relative alle concrete modalità operative da tenere nelle operazioni di carico del carburante). 2 L-1/ 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio di motivazione, con riguardo all'esclusione del concorso morale degli imputati (dei quali si è esclusa la posizione di garanzia) a dispetto degli elementi di segno contrario (la serialità dei furti in concomitanza con il loro turno lavorativo, i dati emergenti dalle intercettazioni tra MO e De DI, corrispondenti ai fatti di reato in imputazione) non valendo, invece, a discolpa: - che non siano stati intercettati dialoghi degli imputati assolti (ben potendo costoro comunicare aliunde con i coimputati, come si trarrebbe dalle dichiarazioni della teste Pullerio); - né - contrariamente a quanto assunto dalla sentenza di appello - la mancanza della necessità che ai fatti partecipassero gli imputati assolti, il difetto di prova della spartizione degli utili (invece riferita da FL RB), il fatto che MO e De DI non li abbiano chiamati in correità (constando, invece, che il De DI, nel procedimento civile incoato nei suo confronti da Petroven s.r.I., abbia chiesto di chiamarli in causa). 3. La parte civile e l'avvocato Furio Faranda, nell'interesse di IL NZ, hanno chiesto la trattazione orale del procedimento. L'avvocato Alessandro Compagno, nell'interesse di ES LD, OR IE e IL SE: - ha rinunciato alla trattazione orale del procedimento, avanzata del precedente difensore;
- ha presentato memoria con cui ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, deducendone il difetto di specificità (segnatamente, nella parte in cui ha inteso denunciare la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nonché allorché ha denunciato il travisamento della deposizione dell'RB ed ha invocato altri elementi di prova) e assumendo che l'impugnante ha prospettato un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede di legittimità, e comunque ha proposto censure manifestamente infondate alla luce di quanto compiutamente argomentato dalla Corte di merito (in ragione del compendio in atti, considerato pure che le dichiarazioni dell'RB non sarebbero idonee a minare l'impianto della sentenza impugnata, a fortiori con riferimento ai capi di imputazione oggetto del primo motivo cui le dette propalazioni non avrebbero avuto riguardo;
in ordine alla denunciata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., avendo il Giudice di appello fondato comunque l'assoluzione sul difetto di prova;
a proposito dell'insussistenza di un obbligo degli imputati di agire per tutelare il datore di lavoro dall'attività illecita di terzi, di cui peraltro i medesimi imputati - sulla scorta degli elementi acquisiti - non avevano consapevolezza, con la conseguente insussistenza della violazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen.; infine, in relazione al prospettato concorso morale, rispetto al quale peraltro il compendio probatorio si presterebbe ad un'interpretazione antitetica a quella irritualmente devoluta dalla parte civile). Con la medesima memoria la difesa dei predetti imputati ha chiesto, altresì, la condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. 3 L'avvocato Loris Codato, nell'interesse di FU SC, ha presentato memoria, evidenziando che: il primo motivo di ricorso non ha ad oggetto fatti ascritti a quest'ultimo (nei confronti del quale è stata elevata soltanto l'imputazione di cui al capo 6.); la Corte di merito - per il tramite di un'argomentazione corretta - ha riformato la prima decisione, ritenendo il difetto di prova a carico di tutti gli imputati, ai quali non potrebbe attribuirsi alcuna posizione di garanzia del patrimonio della Petroven S.r.l.; che la stessa parte civile (la quale avrebbe richiamato princìpi giurisprudenziali inconducenti) non avrebbe censurato l'esclusione del contributo degli imputati al reato di furto;
nel caso di specie, difetterebbe comunque, anche in capo allo SC (imputato di un solo reato), l'elemento soggettivo e non potrebbe configurarsi un concorso colposo nel reato di furto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Al fine di provvedere, è utile premettere che «il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado è [...] deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata»: difatti, «quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione» il giudice di appello «ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova»; «ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021 - dep. 2022, Nappa, Rv. 282612 - 01). In altri termini, «in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato [...], mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327). 1.2. In secondo luogo, deve osservarsi che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza: 4 - «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, Domizi Rv. 254888 - 01; cfr. pure, proprio in tema di condanna per un fatto commissivo a fronte della contestazione di un fatto omissivo: Sez. 4, n. 36778 del 03/12/2020, Celli, Rv. 280084 - 01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252991 - 01). 1.3. Alla luce di quanto premesso, si deve anzitutto rilevare che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il Tribunale, nell'attribuire ai ricorrenti (per i reati diversi da quelli di cui ai capi 2, 3 e 7) una responsabilità di tipo omissivo, abbia violato l'art. 521 cod. proc. pen. Vero è, infatti, che tutte le imputazioni, oltre a richiamare l'art. 110 cod. pen. e ascrivere agli imputati di aver agito «previo concerto e in concorso tra loro», fa riferimento alle condotte con le quali, unitamente ai coimputati RC MO (pure addetto di campo e responsabile delle operazioni di carico) e AT De DI (l'autotrasportatore cui pure i fatti sono stati contestati) sono stati perpetrati i furti, senza menzionare in alcun modo l'art. 40, comma 2, cod. pen.; purtuttavia, l'editto accusatorio ha esplicitato il ruolo di addetto di campo e responsabile delle operazioni di carico anche di ES LD, FU SC, IL NZ, OR IE e IO ZI (chiarendo che essa era svolta per la Petroven s.r.I., indicandoli anzi come dipendenti di essa): si tratta di una contestazione che non consente di ravvisare, nell'omesso impedimento della commissione di furti in danno della Petroven s.r.l. (nella detta 5 ( qualità di addetti di campo e responsabili delle operazioni di carico nell'interesse dello stesso ente), un fatto che del tutto eterogeneo ed incompatibile con quello descritto nelle imputazioni, senza che possa ravvisarsi una trasformazione radicale della stessa contestazione o un'incertezza sull'oggetto di essa;
tanto che con gli atti di appello (segnatamente, nell'interesse di LD, NZ, IE) sono state sollevate doglianze al riguardo, il che palesa che non vi è stata alcuna incidenza sul diritto di difesa. Ciò posto, deve ravvisarsi una motivazione manifestamente illogica e affetta da un travisamento della prova che incide sulla tenuta della motivazione (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01), considerato peraltro che, «ai fini dell'operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all'art. 40, cpv. cod. pen., nell'accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tenere presente la fonte dai cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante;
e, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo - come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta - occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza» (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440 — 01). La Corte di appello ha negato che gli imputati avessero una posizione di garanzia rispetto alla commissione di furti di carburante in danno della Petroven: da una parte, ha affermato che le mansioni degli imputati che (come esposto nella stessa sentenza impugnata) prevedevano il controllo delle operazioni di carico del carburante caricato dai trasportatori (e, in particolare, la verifica del corretto funzionamento dei sistemi di carico, la risoluzione delle problematiche ad esse connessi e l'ausilio agli autotrasportatori in caso di anomalia); dall'altra, ha limitato la loro posizione di garanzia (e le dette mansioni) ai soli profili inerenti alla sicurezza del carico del materiale infiammabile, richiamando — senza alcuna specificazione — il difetto di un'esplicita previsione in tal senso nelle mansioni assunte contrattualmente e la presenza di un servizio di guardiania, dunque senza esplicitare compiutamente le ragioni per cui — a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale — costoro non dovessero verificare anche la correttezza, sotto il profilo quantitativa, del carico oggetto delle imputazioni (che fanno proprio riferimento al compimento di operazioni di carico maggiori rispetto a quelle autorizzate nonché a operazioni di carico per nulla autorizzate). Inoltre, il Giudice distrettuale, proprio sotto il profilo in esame, ha attribuito al dott. OL (presidente della Petroven s.r.I.) l'esclusione, dalle mansioni degli imputati, del compito di evitare i furti: e ciò quantunque tale circostanza non sia stata riferita dal medesimo teste (che, invece, ha affermato che il «supervisore», da lui individuato in chi seguiva le operazioni di carico, allorché il sistema segnalava anomalie, come nella specie, dovesse «intervenire subito»), cui il Collegio di appello ha attribuito espressioni formulate (nel corso dell'esame) da uno dei difensori (cfr. spec. p. 221 trascrizione dell'udienza del 19 novembre 2014). 6 Oltre a ciò, la motivazione è in ogni caso inidonea a sostenere le statuizioni assolutorie, anche in ordine alla sussistenza di un concorso commissivo (materiale o morale degli imputati), per la dirimente considerazione che: - nel ritenere che non si possa affermare con certezza che il badge (o uno dei badge) del MO fosse utilizzato direttamente da quest'ultimo all'esterno della sala di controllo, segnatamente per operare nell'area di carico (poiché sarebbe più plausibile che costui l'abbia messo a disposizione del conducente dell'autobotte) e, che non si possa correlativamente escludere che fosse lo stesso MO a compiere le necessarie operazioni dalla sala di controllo (per consentire l'erogazione non autorizzata) e non i coimputati di volta in volta di turno, non ha in alcun modo argomentato su quanto esposto dal teste assistito RB (che ha invece attribuito al MO, in tali occasioni, la manomissione di una valvola, ossia la sua presenza al di fuori della sala di controllo, dato, quest'ultimo, posto dal Tribunale a sostegno dell'attribuzione ai coimputati NZ e LD di un concorso commissivo); - e, più in generale, ha fondato la propria lettura delle emergenze istruttorie, alternativa a quella resa dal Tribunale e volta ad escludere i presupposti di un concorso punibile (anche morale) non argomentando né sul fatto che lo stesso OL abbia dato conto che in più occasioni il sistema evidenziasse le erogazioni che venivano compiute (poiché elaborato in maniera tale da allertare la sala operativa, all'interno della quale - come appena esposto - con una motivazione viziata la Corte di merito ha escluso la presenza degli imputati); e richiamando uno dei dialoghi intercettati ed offrendone una lettura (distinta da quella compiuta dal Tribunale) per il tramite di un'esposizione assertiva che non ha dato conto in alcun modo del tenore di esso. La fondatezza nei termini appena esposti delle censure difensive - che non difettano di specificità - priva di rilievo il dato che esso contenga pure allegazioni in fatto. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. In ragione dell'accoglimento del ricorso non deve disporsi la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute da ES LD, OR IE e IL NZ - che ne hanno fatto richiesta - poiché costoro risultano soccombenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 16/05/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi: il Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile per le statuizioni di competenza;
l'avvocato ER MO che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
l'avvocato ALESSANDRO COMPAGNO che, nell'interesse di CE BO, IO AT, OR RO e VI NT, si è riportato agli scritti difensivi in atti e ha chiesto il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese (come da nota spese); 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 37137 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di appello di Venezia, in riforma della pronuncia in data 13 dicembre 2017 del Tribunale di Rovigo, ha assolto ES LD, FU SC, IL NZ, OR IE e IO ZI dalle imputazioni di furto (segnatamente, di gasolio) e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici - elevate nei loro confronti quali addetti di campo, responsabili delle operazioni di carico dei prodotti petroliferi nella disponibilità della Petroven s.r.l. - per cui avevano rispettivamente riportato condanna) revocando le statuizioni rese dal primo Giudice in favore della detta società, costituitasi parte civile. 2. Avverso la sentenza di secondo grado la medesima parte civile ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione ai fatti di cui ai capi 2, 3, ascritti a IL NZ, e 7, ascritto a ES LD (rispetto ai quali la sentenza di primo grado aveva attribuito agli imputati una condotta attiva). La Corte territoriale avrebbe escluso la prova del concorso di NZ e LD (nell'agire dei coimputati De DI e MO) per il tramite di una motivazione manifestamente illogica e carente che avrebbe travisato il compendio probatorio, fornendone una lettura alternativa ed ipotetica (senza compierne il prescritto esame globale e unitario), valorizzando un solo dato (il fatto che gli imputati disponessero di più badge identificativi) e tralasciando le dichiarazioni del teste assistito FL RB (da cui si trarrebbe che quando MO ha agito, occorreva, per commettere i fatti, la presenza di un altro soggetto nella sala di controllo, da individuarsi nell'addetto di campo di turno in quel momento, vale a dire nel NZ e nel LD - con riguardo ai reati a loro rispettivamente ascritti, come indicato appena sopra -, i quali non avrebbero fornito la prova della loro temporanea assenza dalla sala di controllo). 2.2. Con il secondo motivo, relativo alle rimanenti imputazioni (per cui il primo Giudice ha ritenuto il concorso mediante omissione), sono stati dedotti: - la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato - in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità - che l'attribuzione agli imputati di una responsabilità omissiva, a fronte della contestazione di un'azione, avrebbe determinato la condanna - da parte del primo Giudice - per un fatto diverso;
- la violazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione (anche sub specie del travisamento della prova), nella parte in cui si è escluso che i ricorrenti rivestissero una posizione di garanzia, conclusione cui la Corte di merito è pervenuta travisando le dichiarazioni del presidente della Petroven, dott. OL (attribuendogli espressioni che invece costituivano la domanda di un difensore e senza invece considerare l'effettivo tenore del suo narrato né le deposizioni dei dipendenti della Petroven, indicati nel ricorso, relative alle concrete modalità operative da tenere nelle operazioni di carico del carburante). 2 L-1/ 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio di motivazione, con riguardo all'esclusione del concorso morale degli imputati (dei quali si è esclusa la posizione di garanzia) a dispetto degli elementi di segno contrario (la serialità dei furti in concomitanza con il loro turno lavorativo, i dati emergenti dalle intercettazioni tra MO e De DI, corrispondenti ai fatti di reato in imputazione) non valendo, invece, a discolpa: - che non siano stati intercettati dialoghi degli imputati assolti (ben potendo costoro comunicare aliunde con i coimputati, come si trarrebbe dalle dichiarazioni della teste Pullerio); - né - contrariamente a quanto assunto dalla sentenza di appello - la mancanza della necessità che ai fatti partecipassero gli imputati assolti, il difetto di prova della spartizione degli utili (invece riferita da FL RB), il fatto che MO e De DI non li abbiano chiamati in correità (constando, invece, che il De DI, nel procedimento civile incoato nei suo confronti da Petroven s.r.I., abbia chiesto di chiamarli in causa). 3. La parte civile e l'avvocato Furio Faranda, nell'interesse di IL NZ, hanno chiesto la trattazione orale del procedimento. L'avvocato Alessandro Compagno, nell'interesse di ES LD, OR IE e IL SE: - ha rinunciato alla trattazione orale del procedimento, avanzata del precedente difensore;
- ha presentato memoria con cui ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, deducendone il difetto di specificità (segnatamente, nella parte in cui ha inteso denunciare la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nonché allorché ha denunciato il travisamento della deposizione dell'RB ed ha invocato altri elementi di prova) e assumendo che l'impugnante ha prospettato un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede di legittimità, e comunque ha proposto censure manifestamente infondate alla luce di quanto compiutamente argomentato dalla Corte di merito (in ragione del compendio in atti, considerato pure che le dichiarazioni dell'RB non sarebbero idonee a minare l'impianto della sentenza impugnata, a fortiori con riferimento ai capi di imputazione oggetto del primo motivo cui le dette propalazioni non avrebbero avuto riguardo;
in ordine alla denunciata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., avendo il Giudice di appello fondato comunque l'assoluzione sul difetto di prova;
a proposito dell'insussistenza di un obbligo degli imputati di agire per tutelare il datore di lavoro dall'attività illecita di terzi, di cui peraltro i medesimi imputati - sulla scorta degli elementi acquisiti - non avevano consapevolezza, con la conseguente insussistenza della violazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen.; infine, in relazione al prospettato concorso morale, rispetto al quale peraltro il compendio probatorio si presterebbe ad un'interpretazione antitetica a quella irritualmente devoluta dalla parte civile). Con la medesima memoria la difesa dei predetti imputati ha chiesto, altresì, la condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. 3 L'avvocato Loris Codato, nell'interesse di FU SC, ha presentato memoria, evidenziando che: il primo motivo di ricorso non ha ad oggetto fatti ascritti a quest'ultimo (nei confronti del quale è stata elevata soltanto l'imputazione di cui al capo 6.); la Corte di merito - per il tramite di un'argomentazione corretta - ha riformato la prima decisione, ritenendo il difetto di prova a carico di tutti gli imputati, ai quali non potrebbe attribuirsi alcuna posizione di garanzia del patrimonio della Petroven S.r.l.; che la stessa parte civile (la quale avrebbe richiamato princìpi giurisprudenziali inconducenti) non avrebbe censurato l'esclusione del contributo degli imputati al reato di furto;
nel caso di specie, difetterebbe comunque, anche in capo allo SC (imputato di un solo reato), l'elemento soggettivo e non potrebbe configurarsi un concorso colposo nel reato di furto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Al fine di provvedere, è utile premettere che «il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado è [...] deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata»: difatti, «quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione» il giudice di appello «ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova»; «ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021 - dep. 2022, Nappa, Rv. 282612 - 01). In altri termini, «in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato [...], mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327). 1.2. In secondo luogo, deve osservarsi che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza: 4 - «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, Domizi Rv. 254888 - 01; cfr. pure, proprio in tema di condanna per un fatto commissivo a fronte della contestazione di un fatto omissivo: Sez. 4, n. 36778 del 03/12/2020, Celli, Rv. 280084 - 01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252991 - 01). 1.3. Alla luce di quanto premesso, si deve anzitutto rilevare che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il Tribunale, nell'attribuire ai ricorrenti (per i reati diversi da quelli di cui ai capi 2, 3 e 7) una responsabilità di tipo omissivo, abbia violato l'art. 521 cod. proc. pen. Vero è, infatti, che tutte le imputazioni, oltre a richiamare l'art. 110 cod. pen. e ascrivere agli imputati di aver agito «previo concerto e in concorso tra loro», fa riferimento alle condotte con le quali, unitamente ai coimputati RC MO (pure addetto di campo e responsabile delle operazioni di carico) e AT De DI (l'autotrasportatore cui pure i fatti sono stati contestati) sono stati perpetrati i furti, senza menzionare in alcun modo l'art. 40, comma 2, cod. pen.; purtuttavia, l'editto accusatorio ha esplicitato il ruolo di addetto di campo e responsabile delle operazioni di carico anche di ES LD, FU SC, IL NZ, OR IE e IO ZI (chiarendo che essa era svolta per la Petroven s.r.I., indicandoli anzi come dipendenti di essa): si tratta di una contestazione che non consente di ravvisare, nell'omesso impedimento della commissione di furti in danno della Petroven s.r.l. (nella detta 5 ( qualità di addetti di campo e responsabili delle operazioni di carico nell'interesse dello stesso ente), un fatto che del tutto eterogeneo ed incompatibile con quello descritto nelle imputazioni, senza che possa ravvisarsi una trasformazione radicale della stessa contestazione o un'incertezza sull'oggetto di essa;
tanto che con gli atti di appello (segnatamente, nell'interesse di LD, NZ, IE) sono state sollevate doglianze al riguardo, il che palesa che non vi è stata alcuna incidenza sul diritto di difesa. Ciò posto, deve ravvisarsi una motivazione manifestamente illogica e affetta da un travisamento della prova che incide sulla tenuta della motivazione (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01), considerato peraltro che, «ai fini dell'operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all'art. 40, cpv. cod. pen., nell'accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tenere presente la fonte dai cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante;
e, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo - come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta - occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza» (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440 — 01). La Corte di appello ha negato che gli imputati avessero una posizione di garanzia rispetto alla commissione di furti di carburante in danno della Petroven: da una parte, ha affermato che le mansioni degli imputati che (come esposto nella stessa sentenza impugnata) prevedevano il controllo delle operazioni di carico del carburante caricato dai trasportatori (e, in particolare, la verifica del corretto funzionamento dei sistemi di carico, la risoluzione delle problematiche ad esse connessi e l'ausilio agli autotrasportatori in caso di anomalia); dall'altra, ha limitato la loro posizione di garanzia (e le dette mansioni) ai soli profili inerenti alla sicurezza del carico del materiale infiammabile, richiamando — senza alcuna specificazione — il difetto di un'esplicita previsione in tal senso nelle mansioni assunte contrattualmente e la presenza di un servizio di guardiania, dunque senza esplicitare compiutamente le ragioni per cui — a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale — costoro non dovessero verificare anche la correttezza, sotto il profilo quantitativa, del carico oggetto delle imputazioni (che fanno proprio riferimento al compimento di operazioni di carico maggiori rispetto a quelle autorizzate nonché a operazioni di carico per nulla autorizzate). Inoltre, il Giudice distrettuale, proprio sotto il profilo in esame, ha attribuito al dott. OL (presidente della Petroven s.r.I.) l'esclusione, dalle mansioni degli imputati, del compito di evitare i furti: e ciò quantunque tale circostanza non sia stata riferita dal medesimo teste (che, invece, ha affermato che il «supervisore», da lui individuato in chi seguiva le operazioni di carico, allorché il sistema segnalava anomalie, come nella specie, dovesse «intervenire subito»), cui il Collegio di appello ha attribuito espressioni formulate (nel corso dell'esame) da uno dei difensori (cfr. spec. p. 221 trascrizione dell'udienza del 19 novembre 2014). 6 Oltre a ciò, la motivazione è in ogni caso inidonea a sostenere le statuizioni assolutorie, anche in ordine alla sussistenza di un concorso commissivo (materiale o morale degli imputati), per la dirimente considerazione che: - nel ritenere che non si possa affermare con certezza che il badge (o uno dei badge) del MO fosse utilizzato direttamente da quest'ultimo all'esterno della sala di controllo, segnatamente per operare nell'area di carico (poiché sarebbe più plausibile che costui l'abbia messo a disposizione del conducente dell'autobotte) e, che non si possa correlativamente escludere che fosse lo stesso MO a compiere le necessarie operazioni dalla sala di controllo (per consentire l'erogazione non autorizzata) e non i coimputati di volta in volta di turno, non ha in alcun modo argomentato su quanto esposto dal teste assistito RB (che ha invece attribuito al MO, in tali occasioni, la manomissione di una valvola, ossia la sua presenza al di fuori della sala di controllo, dato, quest'ultimo, posto dal Tribunale a sostegno dell'attribuzione ai coimputati NZ e LD di un concorso commissivo); - e, più in generale, ha fondato la propria lettura delle emergenze istruttorie, alternativa a quella resa dal Tribunale e volta ad escludere i presupposti di un concorso punibile (anche morale) non argomentando né sul fatto che lo stesso OL abbia dato conto che in più occasioni il sistema evidenziasse le erogazioni che venivano compiute (poiché elaborato in maniera tale da allertare la sala operativa, all'interno della quale - come appena esposto - con una motivazione viziata la Corte di merito ha escluso la presenza degli imputati); e richiamando uno dei dialoghi intercettati ed offrendone una lettura (distinta da quella compiuta dal Tribunale) per il tramite di un'esposizione assertiva che non ha dato conto in alcun modo del tenore di esso. La fondatezza nei termini appena esposti delle censure difensive - che non difettano di specificità - priva di rilievo il dato che esso contenga pure allegazioni in fatto. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. In ragione dell'accoglimento del ricorso non deve disporsi la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute da ES LD, OR IE e IL NZ - che ne hanno fatto richiesta - poiché costoro risultano soccombenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 16/05/2024.