Versione
18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 838-quater.
(Decisione secondo diritto).
Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari. (171) ((173)) --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Decisione secondo diritto).
Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari. (171) ((173)) --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo VIII DELL'ARBITRATO Capo VI-bis Dell'arbitrato societario Art. 838 quater c.p.c. […]
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