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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8789 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
SC RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8789/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PARZANI MICHELA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Chiari (BS), via Cardinal Rangoni n. 4
e
(c.f. , con gli avv.ti VEZZOLI SARA e VIZZARDI Parte_2 C.F._2
MASSIMO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Chiari (BS), Via Lupi di
Toscana n. 3
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 10.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.La sig.ra ha stabilito la propria residenza in Bolzano, insieme al figlio Parte_1 minore nato a [...] il [...], C.F. , mentre il sig. Persona_1 C.F._3
ha stabilito la propria residenza in Chiari (BS), via Bernardelli n. 13, insieme al figlio Parte_2
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, nato a [...] il [...] C.F. Per_2
; C.F._4
3. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 potestà in modo condiviso ex art. 155 c.c., mentre per maggiorenne, la madre potrà vedere il Per_2 figlio quando desidera, concordandosi direttamente con lo stesso. I coniugi si impegneranno reciprocamente affinché entrambi i figli possano mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori e le proprie famiglie di origine.
4. Il padre potrà tenere con sé il figlio a week-end alternati dalla giornata del sabato mattina Per_1
(ore 9,00 circa) fino alla domenica sera (ore 21,30), inoltre, il padre potrà effettuare videochiamate durante la settimana, almeno due volte, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e degli impegni lavorativi del padre, onde consentire al padre e figlio di frequentarsi regolarmente. Le parti si impegnano, altresì, a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e, comunque, gli stessi devono sempre mettere a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore.
5. Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive i genitori concorderanno, di volta in volta, le visite del padre ed i periodi di permanenza del figlio con il padre, a seconda delle esigenze di il tutto Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. In ogni caso, il giorno di
Natale, il primo dell'anno, il giorno di Pasqua nonché il giorno del compleanno del minore saranno trascorsi da ad anni alterni con il padre o con la madre. Per quanto concerne le vacanze Per_1 estive, il padre trascorrerà con almeno due settimane anche non consecutive, precisando, che Per_1 la data di inizio delle ferie e la durata di esse dovrà essere comunicata alla madre con congruo anticipo entro il 30 maggio di ogni anno.
6. Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto da in costanza di convivenza, Per_1 le risorse economiche di entrambi i genitori, la maggior permanenza del figlio presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre, i coniugi concordano che il padre verserà a titolo di mantenimento per fino al raggiungimento della sua Per_1 indipendenza economica, la somma mensile di € 300,00, mediante bonifico bancario, entro il giorno
10 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo indici ISTAT.
7. Per quanto riguarda il figlio lo stesso è divenuto maggiorenne ed ha terminato il ciclo di Per_2 studi scolastici che aveva intrapreso ma, ad oggi, non è ancora autosufficiente economicamente benché sia in cerca di un'occupazione lavorativa. Pertanto i genitori concordano che considerate le sue attuali esigenze, il tenore di vita goduto da in costanza di convivenza, le risorse economiche Per_2 di entrambi i genitori, la maggior permanenza del figlio presso il padre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dal padre, che la madre verserà a titolo di mantenimento per fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma mensile di € 300,00, Per_2 mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo indici
ISTAT.
8. In considerazione della modalità di affido e di mantenimento concordato tra i coniugi, nessuno dei due verserà alcun assegno di mantenimento all'altro per il figlio convivente con il medesimo e, pertanto, ciascun genitore si farà carico delle spese ordinarie che dovrà sostenere per il figlio con lo stesso convivente.
9. Qualora decidesse di tornare a vivere presso la residenza della madre e lo stesso non fosse Per_2 ancora economicamente autosufficiente, il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma mensile di € 300,00, mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo indici ISTAT.
10. I coniugi specificano che il contributo al mantenimento, di cui al punto che precede, comprende le spese ordinarie e, in particolare, quelle relative a: vitto, compiti di accudimento dei figli, costi di trasporto per le necessità del figlio (che non siano riferite al trasporto scolastico), spese per acquisti di cancelleria ed abbigliamento, nonché la mensa scolastica.
11. Le spese straordinarie mediche e scolastiche, oggettivamente necessarie nell'interesse dei figli e precedentemente concordate, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, di seguito meglio specificate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
12. Se le predette spese straordinarie saranno anticipate da un genitore, l'altro provvederà a corrispondergli il 50% entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
13. Il sig. rinuncia a chiedere l'assegno unico per il figlio lasciandolo Parte_2 Per_1 completamente nella disponibilità, nella misura del 100% alla sig.ra , così come qualsiasi Parte_1 altro beneficio e/o sussidio, connesso al figlio con lei convivente e riconosciuto nel territorio italiano.
14. La sig.ra rinuncia a chiedere l'assegno unico per il figlio maggiore lasciandolo Parte_1 Per_2 completamente nella disponibilità, nella misura del 100% al sig. , così come qualsiasi Parte_2 altro beneficio e/o sussidio, connesso al figlio con lui convivente e riconosciuto nel territorio italiano.
15. I coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro, a titolo di assegni per alimenti o mantenimento, essendo gli stessi economicamente indipendenti e di aver definitivamente regolato ogni loro questione di natura patrimoniale ed economica.
16. Entrambi i coniugi si impegnano a concedere il proprio assenso nell'ipotesi in cui l'altro coniuge decidesse di vendere le automobili citate in premessa.
17. I genitori si scambiano sin da ora il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
18. coniugi dichiarano di aver sistemato ogni loro rapporto e di non aver altro a pretendere reciprocamente salvo l'esatto adempimento del presente accordo.
19. i coniugi rinunciano ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 23.4.2025 e proponevano domanda di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio civile celebrato in Albania il 22.7.2002, da cui erano nati i figli il Per_2
29.9.2004 e il 2.2.2008, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 7.2.2024 Per_1 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 12.3.2024 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta. Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2024), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 Parte_2
Albania il 22.7.2002, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiari (BS) dell'anno 2016, parte II, serie C, n. 71;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
NZ ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
SC RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8789/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PARZANI MICHELA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Chiari (BS), via Cardinal Rangoni n. 4
e
(c.f. , con gli avv.ti VEZZOLI SARA e VIZZARDI Parte_2 C.F._2
MASSIMO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Chiari (BS), Via Lupi di
Toscana n. 3
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 10.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.La sig.ra ha stabilito la propria residenza in Bolzano, insieme al figlio Parte_1 minore nato a [...] il [...], C.F. , mentre il sig. Persona_1 C.F._3
ha stabilito la propria residenza in Chiari (BS), via Bernardelli n. 13, insieme al figlio Parte_2
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, nato a [...] il [...] C.F. Per_2
; C.F._4
3. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 potestà in modo condiviso ex art. 155 c.c., mentre per maggiorenne, la madre potrà vedere il Per_2 figlio quando desidera, concordandosi direttamente con lo stesso. I coniugi si impegneranno reciprocamente affinché entrambi i figli possano mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori e le proprie famiglie di origine.
4. Il padre potrà tenere con sé il figlio a week-end alternati dalla giornata del sabato mattina Per_1
(ore 9,00 circa) fino alla domenica sera (ore 21,30), inoltre, il padre potrà effettuare videochiamate durante la settimana, almeno due volte, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e degli impegni lavorativi del padre, onde consentire al padre e figlio di frequentarsi regolarmente. Le parti si impegnano, altresì, a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e, comunque, gli stessi devono sempre mettere a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore.
5. Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive i genitori concorderanno, di volta in volta, le visite del padre ed i periodi di permanenza del figlio con il padre, a seconda delle esigenze di il tutto Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. In ogni caso, il giorno di
Natale, il primo dell'anno, il giorno di Pasqua nonché il giorno del compleanno del minore saranno trascorsi da ad anni alterni con il padre o con la madre. Per quanto concerne le vacanze Per_1 estive, il padre trascorrerà con almeno due settimane anche non consecutive, precisando, che Per_1 la data di inizio delle ferie e la durata di esse dovrà essere comunicata alla madre con congruo anticipo entro il 30 maggio di ogni anno.
6. Considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto da in costanza di convivenza, Per_1 le risorse economiche di entrambi i genitori, la maggior permanenza del figlio presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre, i coniugi concordano che il padre verserà a titolo di mantenimento per fino al raggiungimento della sua Per_1 indipendenza economica, la somma mensile di € 300,00, mediante bonifico bancario, entro il giorno
10 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo indici ISTAT.
7. Per quanto riguarda il figlio lo stesso è divenuto maggiorenne ed ha terminato il ciclo di Per_2 studi scolastici che aveva intrapreso ma, ad oggi, non è ancora autosufficiente economicamente benché sia in cerca di un'occupazione lavorativa. Pertanto i genitori concordano che considerate le sue attuali esigenze, il tenore di vita goduto da in costanza di convivenza, le risorse economiche Per_2 di entrambi i genitori, la maggior permanenza del figlio presso il padre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dal padre, che la madre verserà a titolo di mantenimento per fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma mensile di € 300,00, Per_2 mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo indici
ISTAT.
8. In considerazione della modalità di affido e di mantenimento concordato tra i coniugi, nessuno dei due verserà alcun assegno di mantenimento all'altro per il figlio convivente con il medesimo e, pertanto, ciascun genitore si farà carico delle spese ordinarie che dovrà sostenere per il figlio con lo stesso convivente.
9. Qualora decidesse di tornare a vivere presso la residenza della madre e lo stesso non fosse Per_2 ancora economicamente autosufficiente, il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma mensile di € 300,00, mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo indici ISTAT.
10. I coniugi specificano che il contributo al mantenimento, di cui al punto che precede, comprende le spese ordinarie e, in particolare, quelle relative a: vitto, compiti di accudimento dei figli, costi di trasporto per le necessità del figlio (che non siano riferite al trasporto scolastico), spese per acquisti di cancelleria ed abbigliamento, nonché la mensa scolastica.
11. Le spese straordinarie mediche e scolastiche, oggettivamente necessarie nell'interesse dei figli e precedentemente concordate, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, di seguito meglio specificate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
12. Se le predette spese straordinarie saranno anticipate da un genitore, l'altro provvederà a corrispondergli il 50% entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
13. Il sig. rinuncia a chiedere l'assegno unico per il figlio lasciandolo Parte_2 Per_1 completamente nella disponibilità, nella misura del 100% alla sig.ra , così come qualsiasi Parte_1 altro beneficio e/o sussidio, connesso al figlio con lei convivente e riconosciuto nel territorio italiano.
14. La sig.ra rinuncia a chiedere l'assegno unico per il figlio maggiore lasciandolo Parte_1 Per_2 completamente nella disponibilità, nella misura del 100% al sig. , così come qualsiasi Parte_2 altro beneficio e/o sussidio, connesso al figlio con lui convivente e riconosciuto nel territorio italiano.
15. I coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro, a titolo di assegni per alimenti o mantenimento, essendo gli stessi economicamente indipendenti e di aver definitivamente regolato ogni loro questione di natura patrimoniale ed economica.
16. Entrambi i coniugi si impegnano a concedere il proprio assenso nell'ipotesi in cui l'altro coniuge decidesse di vendere le automobili citate in premessa.
17. I genitori si scambiano sin da ora il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
18. coniugi dichiarano di aver sistemato ogni loro rapporto e di non aver altro a pretendere reciprocamente salvo l'esatto adempimento del presente accordo.
19. i coniugi rinunciano ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 23.4.2025 e proponevano domanda di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio civile celebrato in Albania il 22.7.2002, da cui erano nati i figli il Per_2
29.9.2004 e il 2.2.2008, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 7.2.2024 Per_1 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 12.3.2024 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta. Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2024), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 Parte_2
Albania il 22.7.2002, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiari (BS) dell'anno 2016, parte II, serie C, n. 71;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
NZ ET