Articolo 5 della Legge 11 agosto 1973, n. 533
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23 aprile 1998
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24 maggio 2001
Art. 5. (Arbitrato irrituale)

Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all' articolo 409 del codice di procedura civile l'arbitrato irrituale e' ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, cio' deve avvenire senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria.
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) ((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
Entrata in vigore il 24 maggio 2001
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