Articolo 806 del Codice di procedura civile
Articolo 791 bisArticolo 807
Versione
21 aprile 1942
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Versione
2 marzo 2006
Art. 806.
(( (Controversie arbitrabili).)) ((Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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