Articolo 4 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 settembre 1995
Art. 4. (Accettazione e deroga della giurisdizione) 1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana puo' essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e' provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga e' inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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