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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/07/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3274 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. MANFREDI MIMMO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CIVALE ANTONELLA;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2021, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2021, del 20/09/2021, R.G. n.
2861/2021, emesso dall'intestato Tribunale, che lo aveva condannato al pagamento, in favore del lavoratore odierno opposto, della somma complessiva di € 4.847,74, a titolo di mensilità per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021, oltre accessori e spese. La società opponente ha dedotto l'erroneità della somma ingiunta evidenziando che, dalle somme al lordo spettanti al lavoratore devono essere detratte quelle concretamente erogate (ovvero il netto), a nulla rilevando che il datore di lavoro non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;
ha dedotto, altresì, che al lavoratore è dovuta una somma inferiore a quella esposta in monitorio, a fronte di quanto già percepito e di un ulteriore acconto di € 500,00, asseritamente corrisposto in contanti;
ha adito il Tribunale per chiedere la revoca del decreto opposto.
Costituitosi in giudizio il resistente, ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto;
ha sostenuto che la liquidazione del credito spettante al lavoratore deve essere effettuata al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore e che il lavoratore non ha ricevuto acconti in contanti.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
L'opposizione proposta è fondata essenzialmente su una motivazione, ovvero che al lavoratore spettino le somme indicate in busta paga, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, tanto che la parte datoriale ha concluso insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il riconoscimento della minor somma corrispondente all'importo netto, per i titoli dedotti nel procedimento monitorio, come desunti dalle buste paga emesse in quell'arco temporale. La contestazione sollevata in ordine all'an e al quantum del credito azionato nel procedimento monitorio riguarda un asserito acconto di € 500,00 corrisposto in contanti, che il lavoratore contesta e che, dunque, non è provato. Tutto ciò premesso, deve ritenersi che il motivo di opposizione sia infondato, alla luce del costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione, a mente della quale l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali. Ciò in quanto il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice è chiamato all'accertamento e alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata), su cui non ha il potere di interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza soltanto una volta che saranno effettivamente percepite (cfr. ex multis Cass n. 21010/2013; Cass. n.
9795/2020; Cass. n. 9800/2020). Considerazioni analoghe valgono anche per quanto riguarda i contributi previdenziali, avendo la Corte di Cassazione rilevato che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della quota dei contributi a carico del lavoratore, è prevista dalla L. n. 218 del 1952, art. 19, in relazione alla sola retribuzione "corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce", mentre, ai sensi del successivo art. 23, comma 1, della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento del contributi entro il termine stabilito, è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi, anche per la quota a carico del lavoratore (cfr. ex multis Cass. n. 18897/2019).
La Suprema Corte ha ritenuto che "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della I. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo" (in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015; da ultimo anche Cass.
n. 8017/2019). Nel caso di specie, peraltro, a fronte della pacifica circostanza che le somme dovute al lavoratore non siano state erogate alle scadenze previste, si deve aggiungere che, contrariamente a quanto assunto dal datore di lavoro opponente, non vi è la prova specifica e concreta che questi abbia provveduto all'integrale e tempestivo pagamento dell'onere fiscale e contributivo posto a suo carico. Atteso, quindi, che il giudice può liquidare solo somme al lordo, deve ritenersi che, correttamente sia stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, per l'importo complessivamente riconosciuto in via monitoria.
Tuttavia, rilevano le circostanze intervenute nelle more del presente giudizio di opposizione, in cui il datore di lavoro ha dedotto di aver corrisposto e lavoratore ha riconosciuto di aver ricevuto, da parte del datore di lavoro, l'importo complessivo di € 4.000,00, residuando la somma di € 847,47, ingiunta nel decreto opposto.
In definitiva, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato e il datore di lavoro opponente sarà tenuto al pagamento della differenza fra la somma complessiva di cui al decreto ingiuntivo e quella effettivamente erogata, pari ad € 847,47 (€
4.847,47 - € 4.000,00 = € 847,47).
Quanto alle spese di lite, la parte opponente soccombente dovrà essere condannata al pagamento nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma residua dovuta per sorte capitale dell'importo inizialmente oggetto di ingiunzione di € 847,47, per i titoli di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte opponente alla rifusione delle spese relative alla fase monitoria, come già liquidate, nonché al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 1.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Il presente provvedimento è stato redatto con la
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 14/07/2025
collaborazione della dott.ssa ai sensi del decreto-legge 80
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. MANFREDI MIMMO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CIVALE ANTONELLA;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2021, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2021, del 20/09/2021, R.G. n.
2861/2021, emesso dall'intestato Tribunale, che lo aveva condannato al pagamento, in favore del lavoratore odierno opposto, della somma complessiva di € 4.847,74, a titolo di mensilità per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021, oltre accessori e spese. La società opponente ha dedotto l'erroneità della somma ingiunta evidenziando che, dalle somme al lordo spettanti al lavoratore devono essere detratte quelle concretamente erogate (ovvero il netto), a nulla rilevando che il datore di lavoro non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;
ha dedotto, altresì, che al lavoratore è dovuta una somma inferiore a quella esposta in monitorio, a fronte di quanto già percepito e di un ulteriore acconto di € 500,00, asseritamente corrisposto in contanti;
ha adito il Tribunale per chiedere la revoca del decreto opposto.
Costituitosi in giudizio il resistente, ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto;
ha sostenuto che la liquidazione del credito spettante al lavoratore deve essere effettuata al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore e che il lavoratore non ha ricevuto acconti in contanti.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
L'opposizione proposta è fondata essenzialmente su una motivazione, ovvero che al lavoratore spettino le somme indicate in busta paga, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, tanto che la parte datoriale ha concluso insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il riconoscimento della minor somma corrispondente all'importo netto, per i titoli dedotti nel procedimento monitorio, come desunti dalle buste paga emesse in quell'arco temporale. La contestazione sollevata in ordine all'an e al quantum del credito azionato nel procedimento monitorio riguarda un asserito acconto di € 500,00 corrisposto in contanti, che il lavoratore contesta e che, dunque, non è provato. Tutto ciò premesso, deve ritenersi che il motivo di opposizione sia infondato, alla luce del costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione, a mente della quale l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali. Ciò in quanto il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice è chiamato all'accertamento e alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata), su cui non ha il potere di interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza soltanto una volta che saranno effettivamente percepite (cfr. ex multis Cass n. 21010/2013; Cass. n.
9795/2020; Cass. n. 9800/2020). Considerazioni analoghe valgono anche per quanto riguarda i contributi previdenziali, avendo la Corte di Cassazione rilevato che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della quota dei contributi a carico del lavoratore, è prevista dalla L. n. 218 del 1952, art. 19, in relazione alla sola retribuzione "corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce", mentre, ai sensi del successivo art. 23, comma 1, della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento del contributi entro il termine stabilito, è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi, anche per la quota a carico del lavoratore (cfr. ex multis Cass. n. 18897/2019).
La Suprema Corte ha ritenuto che "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della I. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo" (in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015; da ultimo anche Cass.
n. 8017/2019). Nel caso di specie, peraltro, a fronte della pacifica circostanza che le somme dovute al lavoratore non siano state erogate alle scadenze previste, si deve aggiungere che, contrariamente a quanto assunto dal datore di lavoro opponente, non vi è la prova specifica e concreta che questi abbia provveduto all'integrale e tempestivo pagamento dell'onere fiscale e contributivo posto a suo carico. Atteso, quindi, che il giudice può liquidare solo somme al lordo, deve ritenersi che, correttamente sia stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, per l'importo complessivamente riconosciuto in via monitoria.
Tuttavia, rilevano le circostanze intervenute nelle more del presente giudizio di opposizione, in cui il datore di lavoro ha dedotto di aver corrisposto e lavoratore ha riconosciuto di aver ricevuto, da parte del datore di lavoro, l'importo complessivo di € 4.000,00, residuando la somma di € 847,47, ingiunta nel decreto opposto.
In definitiva, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato e il datore di lavoro opponente sarà tenuto al pagamento della differenza fra la somma complessiva di cui al decreto ingiuntivo e quella effettivamente erogata, pari ad € 847,47 (€
4.847,47 - € 4.000,00 = € 847,47).
Quanto alle spese di lite, la parte opponente soccombente dovrà essere condannata al pagamento nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma residua dovuta per sorte capitale dell'importo inizialmente oggetto di ingiunzione di € 847,47, per i titoli di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte opponente alla rifusione delle spese relative alla fase monitoria, come già liquidate, nonché al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 1.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Il presente provvedimento è stato redatto con la
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 14/07/2025
collaborazione della dott.ssa ai sensi del decreto-legge 80
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO