Articolo 827 del Codice di procedura civile
Articolo 729Articolo 731
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21 aprile 1942
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17 aprile 1994
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2 marzo 2006
Art. 827.
(( (Mezzi di impugnazione).)) (( Il lodo e' soggetto all'impugnazione per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo.

I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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