Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 54/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Linda Parte_1
Chiari del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Da Vico del CP_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate in seguito al perfezionamento di un accordo su tutte le questioni suscettibili di controversia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 9 gennaio 2025 premetteva di avere celebrato matrimonio Parte_1 concordatario con il 17 settembre 1995 e che dalla loro unione sono nati CP_1
(rispettivamente, il 17 agosto 2000 e il 2 febbraio 2004) i figli e (entrambi privi di Per_1 Per_2 indipendenza economica).
Allegando l'intervenuta separazione consensuale, come da decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 24 settembre 2020, ed escludendo una sopravvenuta riconciliazione, conveniva in giudizio il coniuge chiedendo, per quanto di precipuo interesse, pronunciarsi sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio religioso, accordarsi a il godimento della casa familiare e porsi a proprio carico l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario della prole mediante la corresponsione di importi (rivalutati)
Intervenuto il Pubblico Ministero, i coniugi documentavano il perfezionamento di un accordo su tutte le condizioni accessorie al divorzio.
si costituiva ritualmente in giudizio depositando comparsa il 14 maggio 2025 con la CP_1 quale confermava l'assenza di aspetti di contenzioso.
Con le successive note scritte autorizzate depositate il 6 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle concordate condizioni di cui all'atto scritto datato 5 maggio 2025 e contestualmente depositavano le dichiarazioni scritte dei figli maggiorenni espressive della volontà di ricevere direttamente dal padre quanto convenuto per il loro mantenimento.
La causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda principale formulata dai ricorrenti.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e manifestazioni di volontà, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Anche alla luce della documentazione prodotta, del resto, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie (peraltro attinenti in larga misura a diritti disponibili di natura patrimoniale).
In conformità degli accordi raggiunti, vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti di cui all'atto scritto datato 5 maggio 2025,
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Parma, il 17 settembre 1995, tra e (trascritto al Numero 362, Parte_1 CP_1
Parte 2, Serie A, Anno 1995 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, secondo cui le stesse hanno così convenuto:
“1) la casa coniugale sita in Parma (PR), Strada Casa Bianca, 44 condotta in locazione dalla signora rimarra' assegnata alla stessa con tutti gli arredi ivi esistenti;
l'arredamento della CP_1 camera da letto (letto, armadio, cassettiera e comodini) oltre all'armadio e cassettiera in ingresso rimangono di proprietà del signor in quanto acquistati prima del matrimonio e Parte_1 CP_ rimarranno a disposizione della signora fino a quando i figli abiteranno la casa e comunque non oltre il 31.12.2030;
2) i figli maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti (nato a [...] il Per_1
17.08.2000) ed (nato a [...] [...]) vivono con la madre, signora Per_2
e il padre, signor a titolo di contributo per il mantenimento, provvederà CP_1 Parte_1
a versare entro il 15 di ogni mese direttamente ai figli ed la somma mensile Per_1 Per_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT pari ad €550,00 (cinquecentocinquanta/00) per ciascun figlio e ciò fino alla loro indipendenza economica;
3) il signor corrisponderà altresì alla signora nella misura del 50% le spese Parte_1 CP_1 straordinarie per i figli e così:
I) senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese straordinarie:
- spese mediche da documentare: medicinali prescritti dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco, esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN, trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN, tickets sanitari, apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN, interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN, cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- spese scolastiche da documentare: tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, anche nel caso di istituto privato, purché l'iscrizione al medesimo sia stato preventivamente concordato;
materiale di corredo universitario richiesto, dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla facolta' ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) dei figli, purché di costo unitario non superiore ad Euro 150,00; spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
- spese extrascolastiche da documentare: corsi sportivi od artistici (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura, ricarica cellulare;
- il rimborso di tali spese dovra' comunque essere richieste entro 30 giorni dal pagamento.
II) dovranno invece essere preventivamente concordate tra i genitori le seguenti spese straordinarie:
- spese mediche da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal S.S.N; trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal S.S.N.; interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio ai figli anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- spese scolastiche da documentare: tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- spese extrascolastiche ludiche e sportive da documentare: corsi di musica e strumenti musicali, un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dall'università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione dei figli, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto dei figli.
Il rimborso di tali spese dovra' comunque essere richiesto entro 30 giorni dal pagamento.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso (tramite sms, email, pec) all'altro genitore il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro 10 giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso di tutte le spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
In merito alla deducibilita' fiscale, i figli saranno indicati a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno;
i documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
4) dare atto della rinuncia da parte della signora di quanto previsto al punto 5) delle CP_1 condizioni di separazione, vale a dire al contributo a suo favore da parte del signor del 50% Pt_1 delle spese della casa coniugale (affitto e utenze);
5) tutte le condizioni contenute nelle presenti conclusioni congiunte avranno valenza a decorrere CP_ dalla data dell'udienza di comparizione fissata per il 22 luglio 2025, data entro la quale la sig.ra avra' provveduto anche ad effettuare la voltura delle utenze a suo carico.
6) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti ed in pari con le spese straordinarie pregresse relative ai figli;
7) spese legali interamente compensate;
8) dare, infine, atto che le parti, non intendono riconciliarsi e che nel caso di accoglimento delle concordate conclusioni sopra riportate, dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza”.
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 12 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto