(Intervento per ordine del giudice).
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.
[…] Il tribunale ordinava la chiamata in giudizio, a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., dei terzi assicuratori e, non risultando notificato alcun atto di chiamata in causa, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare di cui all'art. 307 cod. proc. civ., all'esito della quale, dopo aver respinto l'istanza di revoca dell'ordinanza e la richiesta di rimessione in termini, dichiarava con sentenza ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., l'estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ.. […]
Leggi di più…[…] L'unica distinzione rinvenibile è quella, tra l'altro sopra richiamata, relativa all'intervento volontario (articolo 105 del codice di procedura civile), su istanza di parte (articolo 106 del codice di procedura civile ) e per ordine del giudice (articolo 107 del codice di procedura civile ). […]
Leggi di più…[…] Tale ipotesi, disciplinata dall'articolo 107 c.p.c., si verifica, sostanzialmente, quando il rapporto di cui è titolare il terzo sia legato da un nesso di pregiudizialità con il rapporto dedotto in giudizio. […]
Leggi di più…[…] Tale norma era stata comunemente integrata nella prassi, ai sensi dell'art. 26 del medesimo regio decreto - a mente del quale «[n]ei procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento» - dalla disciplina recata dall'art. 107 del codice di procedura civile per l'intervento per ordine del giudice nel processo civile. Il potere del giudice di ordinare l'intervento del terzo quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo al quale la causa e' comune ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., […]
Leggi di più…[…] A questo proposito, va notato che la disciplina del litisconsorzio necessario si distingue da quella del litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. e da quella dell'intervento di terzo per ordine del giudice di cui all'art. 107 c.p.c., poiché in tali fattispecie l'integrazione del contradditorio risponde a ragioni di mera opportunità. • Foto: 123rf.com
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