(Intervento per ordine del giudice).
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.
[…] Volume consigliato: Ai sensi dell'art. 107 c.p.c. la chiamata in causa del terzo può tuttavia essere disposta anche per ordine del giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo con il quale ritiene la causa comune. […]
Leggi di più…[…] il giudice deve (o, rispettivamente, può) disporre, a norma dell'art. 102 c.p.c. (ovvero dell'art. 107 c.p.c.), la loro partecipazione al processo, a prescindere dal fatto che gli stessi non siano già stati parte del giudizio precedente, atteso che il principio secondo cui l'opposizione ordinaria ex art. 404, […]
Leggi di più…(massima n. 1) L'intervento in causa per ordine del giudice, ex art. 107 c.p.c., ha lo scopo di estendere gli effetti sostanziali del giudicato al terzo, cui il rapporto sostanziale controverso sia comune, ovvero sia connesso per il titolo o per l'oggetto con l'altro rapporto in cui il medesimo si trovi con l'attore o con il convenuto, […]
Leggi di più…[…] L'unica distinzione rinvenibile è quella, tra l'altro sopra richiamata, relativa all'intervento volontario (articolo 105 del codice di procedura civile), su istanza di parte (articolo 106 del codice di procedura civile ) e per ordine del giudice (articolo 107 del codice di procedura civile ). […]
Leggi di più…[…] Tale ipotesi, disciplinata dall'articolo 107 c.p.c., si verifica, sostanzialmente, quando il rapporto di cui è titolare il terzo sia legato da un nesso di pregiudizialità con il rapporto dedotto in giudizio. […]
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