Articolo 816 del Codice di procedura civile
Articolo 709 terArticolo 711
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21 aprile 1942
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17 aprile 1994
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2 marzo 2006
Art. 816.
(( (Sede dell'arbitrato).)) ((Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri.

Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell'arbitrato, questa e' nel luogo in cui e' stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede e' a Roma.

Se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato ed anche all'estero.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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