Articolo 34 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 gennaio 2000
Art. 34. (Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure
di acquisto nel settore sanitario).
1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilita' interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinche' queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonche' la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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