Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01203/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2025, proposto da AR TT, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Acocella e Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale SA, domiciliataria ex lege in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio PP di via S. Chiara n. 21, NA PP, NA D’ZO, CA PP, CE PP, AN PP, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dall’Amministrazione comunale di Pagani in ordine all’atto di diffida stragiudiziale della ricorrente del 19.02.2025, inviato a mezzo pec il 21.02.2025 ed acquisito al prot. comunale n. 7824 in pari data, con cui la sig.ra TT ha diffidato l’Ente comunale “a disporre e/o a far disporre l’immediata esecuzione delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, SA, Sez. II, 09.12.2020, n. 1897 e del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.01.2025, n. 516, anche adottando gli atti
conseguenziali all’annullamento del titolo edilizia in sanatoria secondo il regime normativo de quo”,
e, conseguentemente, per l’ottemperanza del Comune di Pagani alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. SA, Sez. II, 09.12.2020, n. 1897, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.01.2025, n. 516, anche a mezzo nomina di Commissario ad Acta,
nonché per l’accertamento e per la declaratoria:
a.- dell’obbligo del Comune di Pagani a dare ottemperanza alla (e di conformarsi alla) sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. SA, Sez. II, 09.12.2020, n. 1897, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.01.2025, n. 516, adottando gli atti conseguenziali di natura repressiva dell’abuso edilizio di cui al Permesso di Costruire n. 1321/15 annullato in sede giurisdizionale;
b.- dell’obbligo del Comune di Pagani a riscontrare l’atto di diffida stragiudiziale della ricorrente del 19.02.2025 inviato a mezzo pec il 21.02.2025 ed acquisito al prot. comunale n. 7824 in pari data, con cui la sig.ra TT ha diffidato l’Ente comunale “a disporre e/o a far disporre l’immediata esecuzione delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, SA, Sez. II, 09.12.2020, n. 1897 e del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.01.2025, n. 516, anche adottando gli atti conseguenziali all’annullamento del titolo edilizia in sanatoria secondo il regime normativo de quo”,
il tutto anche a mezzo nomina di Commissario ad Acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comune di Pagani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’ambito del presente giudizio, è impugnato silenzio-inadempimento tenuto dall’Amministrazione comunale di Pagani in ordine all’atto di diffida stragiudiziale della ricorrente del 19.02.2025, inviato a mezzo pec il 21.02.2025 ed acquisito al prot. comunale n. 7824 in pari data, con cui la sig.ra TT ha diffidato l’Ente comunale “a disporre e/o a far disporre l’immediata esecuzione delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, SA, Sez. II, 09.12.2020, n. 1897 e del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.01.2025, n. 516, anche adottando gli atti conseguenziali all’annullamento del titolo edilizia in sanatoria secondo il regime normativo de quo”.
La ricorrente, conseguentemente, ha agito per l’ottemperanza del Comune di Pagani alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. SA, Sez. II, 09.12.2020, n. 1897, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.01.2025, n. 516, anche a mezzo nomina di Commissario ad Acta, nonché per l’accertamento e per la declaratoria: a.- dell’obbligo del Comune di Pagani a dare ottemperanza alla (e di conformarsi alla) sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. SA, Sez. II, 09.12.2020, n. 1897, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.01.2025, n. 516, adottando gli atti conseguenziali di natura repressiva dell’abuso edilizio di cui al Permesso di Costruire n. 1321/15 annullato in sede giurisdizionale; b.- dell’obbligo del Comune di Pagani a riscontrare l’atto di diffida stragiudiziale della ricorrente del 19.02.2025 inviato a mezzo pec il 21.02.2025 ed acquisito al prot. comunale n. 7824 in pari data, con cui la sig.ra TT ha diffidato l’Ente comunale “a disporre e/o a far disporre l’immediata esecuzione delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, SA, Sez. II, 09.12.2020, n. 1897 e del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.01.2025, n. 516, anche adottando gli atti conseguenziali all’annullamento del titolo edilizia in sanatoria secondo il regime normativo de quo”.
Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché il Comune di Pagani per resistere al ricorso.
Nell’udienza camerale del 25 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione.
DIRITTO
Il gravame deve essere dichiarato improcedibile.
È d’obbligo una premessa ricostruttiva.
Com’è noto, il comportamento inerziale della Pubblica Amministrazione ha un significativo apprezzamento da parte del nostro ordinamento giuridico, il quale, in un’ottica finalistica del soddisfacimento del preminente interesse pubblicistico, appresta, in favore del privato, due tipi di tutela: una preventiva di semplificazione procedimentale, in tema di silenzio assenso ed una successiva, nella materia del tutto residuale e recessiva del silenzio rigetto. Al di fuori dei tassativi casi di valenza legalmente qualificata della condotta inerte pubblicistica, si configura la fattispecie del silenzio rifiuto o silenzio inadempimento, rigorosamente circoscritta alla pura e semplice violazione dell’obbligo giuridico di provvedere, che, perciò solo, integra un tipico caso di inadempimento, stigmatizzabile con i rimedi originanti dal combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a.
L’obbligo di provvedere nel termine di legge è palesemente scandito nell’art. 2 della Legge 241/1990, il quale, nel declinare un ineludibile principio di certezza giuridica oltre che di tutela dell’affidamento privato, da un lato consacra il tempo a bene degno di rilievo e considerazione giuridica e, dall’altro, impone all’Amministrazione di definire un procedimento, avviato con istanza privata, mediante l’adozione di una soluzione provvedimentale, entro i termini di legge.
Il decorso del termine normativamente previsto per provvedere non costituisce di per sé causa di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, né preclude la prosecuzione delle attività d'istruttoria procedimentale; in effetti, in assenza di un'esplicita prescrizione di decadenza del potere, alla previsione del termine di conclusione del procedimento deve essere attribuita una funzione meramente acceleratoria; detto altrimenti, il mancato rispetto del termine, entro il quale la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento, non assurge a requisito inficiante la validità del provvedimento adottato tardivamente (Tar Potenza, sez. I, 24/03/2020, n.212).
Ai fini della declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato nonché della condanna della stessa, è necessario che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato); permane invece la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (Consiglio di Stato sez. IV, 06/12/2019, n.8349).
Ebbene, facendo applicazione del quadro legislativo e giurisprudenziale testè citato, il ricorso, come detto, deve essere dichiarato improcedibile, atteso che la parte ricorrente ha depositato, in data 28.05.2025, l’ordinanza di demolizione n. 61 del 27/05/2025 emessa nei confronti dei controinteressati dal Comune “a seguito della “PRESA D’ATTO DI ANNULLAMENTO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 1321 DEL 09/03/2015” come da Sentenza di CONSIGLIO DI STATO n° 516 del 23/01/2025”, pubblicata all’Albo Pretorio comunale in pari data.
L’adozione della misura repressiva ha, dunque, fatto venire l’interesse della ricorrente alla decisione, atteso che, dall’eventuale accoglimento delle censure proposte, non potrebbe derivare alla stessa più alcuna utilità.
La natura formale della decisione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO