Articolo 831 del Codice di procedura civile
Articolo 733Articolo 735
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17 aprile 1994
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2 marzo 2006
Art. 831.
(( (Revocazione ed opposizione di terzo).)) ((Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, e' soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullita', il termine per la proposizione della domanda di revocazione e' sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullita'.

Il lodo e' soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto e' la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

La corte d'appello puo' riunire le impugnazioni per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.))

San Rossore, addi' 28 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE
Grandi
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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