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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 3905/22 e 3919/22 RG.A.C., poste in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024, promosse da
e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (c.f. ), nata a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_1 [...]
) elettiv.te domiciliate in Catania Via Fimia n. 35 presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Alessandro Conte, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giacomo Giuliano;
attori
e
e Parte_3 Parte_4
nato a [...] il [...] (c.f. ), nata a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_3 [...]
) – quest'ultima anche nq di genitore esercente la potestà sulla figlia minore C.F._4
– nata a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te Persona_1 CodiceFiscale_5
domiciliati in Catania Via Novara n. 34 presso lo studio dell'Avv. Giampiero M. Trovato, che li pagina 1 di 17 rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Nicotra; Pt_1
attori
contro
Controparte_1
,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Santa Sofia n. 78 presso il Servzio Legale dell'Azienda, rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti Angela Verbaro e Cristina Maria Bruno;
convenuto;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con separati atti di citazione ritualmente notificati Parte_1 Parte_2
e quest'ultima anche nq di genitore esercente la potestà sulla Parte_3 Parte_4
figlia minore convenivano in giudizio innanzi questo Tribunale l' Persona_1 [...]
ed Controparte_1
esponevano che , nato a [...], il [...] ed ivi deceduto in data25.05.2015, Persona_2
marito, padre e nonno delle odierne parti attrici, avendo accettato il consiglio sanitario di sottoporsi ad intervento di sostituzione valvolare aortica per insufficienza moderata con contestuale sostituzione dell'aorta ascendente, sede di un aneurisma di 44 mm., in data 21.05.2015, previa acquisizione del suo consenso al programma operatorio ed espletate le ulteriori formalità di rito, veniva ricoverato presso l'U.O. di Cardiochirurgia dell'Ospedale Ferrarotto di Catania per essere l'indomani operato dal dottore pagina 2 di 17 Mignosa e relativa equipe medica. Tale tipo di intervento era stato suggerito al dal proprio Pt_2
cardiologo di fiducia, ovverosia il Prof. , direttore dell'Istituto di Cardiologia del Persona_3
detto nosocomio, il quale aveva emesso la seguente diagnosi: “soggetto iperteso, con dislipidemia,
fumatore, con familiarità positiva per CI, insufficienza venosa cronica, impianto di DES su CX e IVA
media nel 2004, impianto di stent nel 2007, PCI con impianto di DES su IVA prossimale e su CDX alla
crux nel 2008, episodio lipotimico con riscontro di bradicardia nell'aprile del 2014, coronarografia di
controllo nel luglio del 2014 che aveva evidenziato stenosi non significative di IVA e CX, ventricolo
sinistro moderatamente dilatato con FE 44% all'ecocardiogramma, ectasia dell'aorta ascendente di
44 mm, atrio sinistro moderatamente dilatato, insufficienza mitralica di grado moderato, frequente
extrasistolia ventricolare talora atteggiata a coppie, EO nella norma”. Indi aveva prescritto intervento chirurgico per valvulopatia aortica + AO ascendente. In data 22.05.2015 il Sig. , anziché Pt_2
essere sottoposto all'intervento chirurgico sopra meglio specificato, e per il quale aveva sottoscritto l'apposito consenso informato, veniva invece sottoposto a diverso intervento di bypass aorto-
coronarico e di sostituzione della valvola aortica, mentre il segmento dell'aorta ascendente, pur definito aneurismatico e PREVISTO NEL PROGRAMMA OPERATORIO, non veniva sostituito né venivano indicati i motivi di tale mancata sostituzione. Il decorso operatorio in terapia intensiva appariva inizialmente fisiologico almeno fino alla mattina del successivo 25.05.2015 alle ore 09:15, allorquando la situazione si complicava a causa della rottura dell'aorta ascendente con rilevante perdita ematica.
Pertanto, alle successive ore 10:30, il Sig. veniva sottoposto ad intervento chirurgico in Pt_2
emergenza nello stesso letto di terapia intensiva (presenti all'intervento Dott. Mignosa, Dott. e Per_4
altri) perché le sue condizioni critiche ne impedivano il trasporto in sala operatoria. Eseguita la riapertura sternale il cardiochirurgo risolveva la perdita ematica mediante emostasi chirurgica con
Prolene 4 zeri e suturazione della breccia formatasi sull'aorta, procedendo poi alla chiusura sternale con ripristino, alle ore 11:40 circa, dei corretti parametri vitali. A seguito di tale intervento in emergenza e stante le gravi lesioni all'aorta, venne disposta l'esecuzione urgente di pagina 3 di 17 ecocardiotransesofageo. Detto esame, stante la gravità, venne eseguito tempestivamente, confermando la sospettata dissecazione dell'aorta ascendente. Tale allarmante esito venne immediatamente portato a conoscenza del chirurgo operatore, il quale, però, non dispose il trasferimento d'urgenza del Sig.
in sala operatoria per sottoporlo all'indifferibile intervento chirurgico salvavita. Le condizioni Pt_2
del Sig. , lasciato privo delle improcrastinabili cure per oltre 2 ore e 40 minuti, alle ore 14:00 Pt_2
circa precipitarono nuovamente conducendo lo stesso al decesso per “ Persona_5
SECONDARIO ALLA DISSECAZIONE CON ROTTURA DELL'AORTA ASCENDENTE”.
Rilevavano quindi come la morte del proprio congiunto fosse da ascrivere a responsabilità della struttura convenuta e chiedevano quindi la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti.
L' si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_2
Riuniti i giudizi, disposta ed espletata ctu medico collegiale, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza dell'11.09.2024.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario,
giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c..
Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento,
accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio pagina 4 di 17 d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità
organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Inoltre, tale responsabilità non è
ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5
novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che nel caso di applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c. la presunzione è superabile, adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie. Ciò permette un bilanciamento diverso nelle quote di ripartizione del danno.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”.
In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione pagina 5 di 17 della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite pagina 6 di 17 gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_5
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_5
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Ed
ancora il secondo comma della disposizione de qua compie, fondamentalmente, un'espressa opera di estensione analogica, sancendo che il dettame esplicitato nel primo (e, quindi, la natura contrattuale della responsabilità) debba intendersi applicabile anche a tutte quelle prestazioni sanitarie, “svolte in pagina 7 di 17 regime di libera professione intramuraria”, ovvero “nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica”, o, da ultimo, “in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché
attraverso la telemedicina”.
E' noto – però - che le norme sostanziali della legge non sono applicabili Parte_5
retroattivamente (con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private), dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. civ.
Sez. III, 11/11/2019, n.28994).
E' altresì noto – tuttavia – che la Corte di Cassazione ancora di recente (cfr cass. Civ. n. 5808 del
27.2.2023; Cass. Civ. n. 6386 del 3.3.2023) ha evidenziato che l'azione proposta dai prossimi congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale iure proprio, talchè gli stessi dovranno dare prova del fatto colposo, del pregiudizio derivatone e del nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l'evento dannoso. In relazione al nesso causale, poi, il Supremo Collegio ha ribadito il principio secondo cui la prova deve essere fornita in termini probabilistici ovvero “del più probabile che non” e non di assoluta certezza. Si deve cioè verificare, in base a un ragionamento probabilistico, se il comportamento che la struttura avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto.
Ciò posto l'espletata ctu collegiale eseguita ha rilevato che “L'analisi accurata della vicenda per cui
è processo ha consentito di accertare degli specifici profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari dell'unità operativa di cardiochirurgia del Ferrarotto a vario titolo coinvolti nel trattamento del signor. FI avuto riguardo alla anomala indicazione chirurgica delle sue patologie: Dilatazione
aneurismatica dell'aorta ascendente;
Insufficienza aortica moderata;
Coronaropatia ostruttiva in paziente asintomatico per angor, dispnea e cardiopalmo. È stata infatti posta indicazione al trattamento pagina 8 di 17 chirurgico delle suddette infermità senza averne attuato un adeguato percorso valutativo, in carenza di corrette indicazioni terapeutiche e delle dovute attenzioni che il caso richiedeva: non avendo tenuto conto delle implicazioni e delle prevedibili ripercussioni prognostiche derivanti dal sinergismo comorbigeno delle due patologie. È stato eseguito un intervento di sostituzione valvolare aortica e di bypass coronarico senza aver investigato sulla vitalità del miocardio tributario dei vasi coronarici ostruiti, in presenza di una disfunzione del ventricolo sinistro con i caratteri della cardiomiopatia ischemica. Inoltre, non è stata trattata contestualmente la dilatazione dell'aorta ascendente responsabile nel post operatorio della emorragia che ha determinato l'exitus del paziente. La complicanza emorragica è connaturata agli interventi di cardiochirurgia a motivo della loro specificità: Necessità
dell' uso di eparina;
Intensa risposta infiammatoria con alterazione della bilancia emostatica;
Deplezione dei fattori della coagulazione negli interventi a cuore aperto. Essa è prevedibile e prevenibile con elevata probabilità a seguito di vari accorgimenti compresa la accurata emostasi nonché
l'uso di tecniche di suture vascolari che nel caso di specie non risultano essere state applicate…. Le
censurabili condotte poste in essere dai sanitari hanno causato un peggioramento delle condizioni del paziente e favorito le complicanze emorragiche postoperatorie, per altro non trattate in maniera congrua e tempestiva. In particolare allorché in III giornata post operatoria il paziente ha sofferto di una imponente emorragia proveniente dall'aorta ascendente disseccata, sarebbe stato indicato, non appena ottenuto un primo controllo dell'emorragia mediante apposizione di punti di sutura sul sito emorragico,
trasferire immediatamente il paziente in sala operatoria onde provvedere all'idoneo trattamento della lesione dissecativo-emorragica utilizzando la circolazione extracorporea e sostituendo l'aorta ascendente con una protesi di dacron. Pur essendo noto come la mortalità delle lesioni dissecativoiatrogene dell'aorta ascendente, a seguito di un loro trattamento chirurgico sia compresa tra il 17- 40 %, pur tuttavia esso rappresenta l'unica terapia disponibile per il paziente specie se tale complicanza avviene durante o poco dopo un intervento cardiochirurgico, come nel caso di specie.
Giova ricordare che senza la suddetta complicanza emorragica, la prognosi del paziente sarebbe stata pagina 9 di 17 fausta con una mortalità operatoria intorno all'8% come da EURO SCORE II. In assenza di elementi causali alternativi dotati di idonea capacità lesiva, l'exitus è chiaramente collegato all'errore valutativo circa le indicazioni operatorie relative alle sue patologie ed alla non corretta gestione della complicanza disseccativo-emorragica occorsa. ….Sulla base dell'esperienza nel trattamento delle cardiopatie nell'adulto ( patologie valvolari, BPAC, aneurisma dell'aorta) il grado di difficoltà della prestazione in esame secondo i canoni specialistici cardiochirurgici era medio-elevato; quanto poi all'osservanza delle linee guida poste in essere dai sanitari dell'unità di cardiochirurgia del Ferrarotto, si rimanda alle considerazioni sopra esposto.....Risulta dagli atti come il signor non sia stato reso edotto sulla Pt_2
tipologia di intervento cardiochirurgico cui si sarebbe sottoposto in quanto inizialmente gli era stata prospettata una procedura consistente nella sostituzione valvolare aortica associata a trattamento sostitutivo dell'aorta ascendente, dilatata. Il cardiochirurgo operatore, pur tuttavia, modificava la tipologia di intervento chirurgico realizzando una sostituzione valvolare aortica associata a . Il Pt_6
paziente, dunque, aveva autorizzato un intervento chirurgico diverso, accettando il rischio delle complicanze connaturate all'intervento proposto, la percentuale di insuccesso dell'intervento e la prospettiva che durante lo stesso avrebbero potuto rendersi necessarie modifiche tecniche durante lo svolgimento. Pertanto, riteniamo che il suddetto consenso non sia stato acquisito correttamente e che l'interferenza della omessa/distorta informazione, nella gestione del paziente, abbia agito quale fattore causale concorrente nella produzione del danno-conseguenza e dell'exitus, essendosi venuto a determinare un fatto prevedibile ed evitabile. ……Considerato che l'exitus è da porsi in derivazione causale con la censurabile condotta dei sanitari, la perdita di chance è da ritenersi totale, avendo il decesso comportato un azzeramento delle probabilità di successo dell'atto terapeutico.”
In ordine al danno iure proprio.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è
pagina 10 di 17 la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale,
assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare
ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli
affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione
sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale
pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì
nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita,
nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, “Il danno non
patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in
modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in
riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità
delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di
quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei
diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale
risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella
sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza
dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello
“dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne,
di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale
e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto
il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla
composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto
riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di
pagina 11 di 17 costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso
concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da
parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che
compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass., sez. III, 2019/20287).
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima
(aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di
Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne (ricorrendo, anche, ad elementi presuntivi)
l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche: a) in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622); b) ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti pagina 12 di 17 specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
c) in ossequio a
Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione,
salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In applicazione dei suesposti i principi, appare utile considerare, quanto alla fattispecie in esame,
che gli attori, rispettivamente moglie, figli e nipote di , vanno accreditati di un grado Persona_2
di intensità del vincolo parentale tale da potersi presumere integralmente la lesione dell'aspetto interiore del danno, quale intimo dolore subito per la perdita del prossimo congiunto (Cass., sez. III,
2021/14422); uguale ragionamento d'altra parte può farsi a riguardo dei profili dinamico-relazionali in considerazione della piena dimostrazione dello speciale e concreto sconvolgimento della vita familiare e di relazione esterna.
Ne viene un riconoscimento pari al seguente valore indennitario sì come predisposto dalle vigenti tabelle di Milano (anno 2021) ed integrate dai nuovi criteri del danno parentale del 4 giugno 2024,
specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3911,00:
: circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (57 anni) – età della congiunta rimasta Parte_1
pagina 13 di 17 in vita (52 anni) – convivenza 16 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 4 –
qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 61 €. 238571.00;
: circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (57 anni) – età del congiunto Parte_2
rimasto in vita (13 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 4 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 53 = €. 207283.00;
: circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (57 anni) – età della congiunta Parte_3
rimasta in vita (28 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 4 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 51 = €. 199461.00;
FI LO : circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (57 anni) – età della congiunta rimasta in vita (32 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 4 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 49 = €. 168173.00;
IN AN : circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (57 anni) – età della congiunta rimasta in vita (6 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 4 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 41 = €. 69618.00;
con la conseguente liquidazione, in favore di ciascuno, degli importi come sopra determinati in uno agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
In ordine alla dedotta violazione del consenso informato in relazione all'intervento il collegio medico ha ravvisato un non adeguato consenso, atteso che “Risulta dagli atti come il signor Pt_2
non sia stato reso edotto sulla tipologia di intervento cardiochirurgico cui si sarebbe sottoposto in quanto inizialmente gli era stata prospettata una procedura consistente nella sostituzione valvolare aortica associata a trattamento sostitutivo dell'aorta ascendente, dilatata. Il cardiochirurgo operatore,
pur tuttavia, modificava la tipologia di intervento chirurgico realizzando una sostituzione valvolare aortica associata a . Il paziente, dunque, aveva autorizzato un intervento chirurgico diverso, Pt_6
accettando il rischio delle complicanze connaturate all'intervento proposto, la percentuale di insuccesso dell'intervento e la prospettiva che durante lo stesso avrebbero potuto rendersi necessarie modifiche pagina 14 di 17 tecniche durante lo svolgimento. Pertanto, riteniamo che il suddetto consenso non sia stato acquisito correttamente e che l'interferenza della omessa/distorta informazione, nella gestione del paziente,
abbia agito quale fattore causale concorrente nella produzione del danno-conseguenza e dell'exitus,
essendosi venuto a determinare un fatto prevedibile ed evitabile”.
Ebbene – a parte la circostanza – che all'epoca dei fatti (2015) la disciplina positiva del consenso informato non esisteva ancora (essendo stata introdotta nel 2017), si osserva che a l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione, tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità
derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato,
sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi (cfr. Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847; più di recente ordinanza 22 agosto 2018, n. 20885). Come chiarito da Cass. n. 5631 del 23 febbraio 2023, le conseguenze dannose derivanti da un atto terapeutico eseguito senza un consenso legittimamente prestato devono essere debitamente allegate dal paziente sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva e non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione. Si osserva qundi che “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla pagina 15 di 17 salute”.
La Cassazione ancora di recente (ordinanza 12 giugno 2023, n. 16633) ha chiarito che: se “ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso)” e “non vi è alcun danno derivante dall'intervento”, non è dovuto alcun risarcimento;
se, invece, “ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria” (cioè, l'intervento è
stato correttamente eseguito), “il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato,
all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”.
Ebbene nella specie parte attrice non ha mai provato che in presenza di un'adeguata informazione, il congiunto avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento. E quindi il consenso del paziente all'intervento
è da ritenere presunto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quest'ultima anche nq di genitore esercente la potestà sulla figlia minore
[...] Persona_1
contro
[...] Controparte_1
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
pagina 16 di 17 1) condanna il convenuto al pagamento – a titolo di risarcimento danni iure proprio - in favore di a) della somma di € 238571.00; b) della somma di € Parte_1 Parte_2
207283.00; c) della somma di € 199461.00; d) della somma di Parte_3 Parte_4
€ 168173.00, e) della somma di € 69618.00, oltre interessi legali fino al Persona_1
soddisfo;
2) condanna il convenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore di e Parte_1 [...]
liquidate – e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Alessandro Conte e Parte_2
Giacomo Giuliano - in complessivi € 12000.00, di cui € 1241.00 per spese, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge, ed oltre le spese di ctu come liquidate in corso di causa;
3) condanna il convenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore di e Parte_3
– in proprio e nq - liquidate – e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Parte_4
Giampiero M. Trovato - in complessivi € 12000.00, di cui € 1241.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre le spese di ctu come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Catania il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 17 di 17
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 3905/22 e 3919/22 RG.A.C., poste in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024, promosse da
e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (c.f. ), nata a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_1 [...]
) elettiv.te domiciliate in Catania Via Fimia n. 35 presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Alessandro Conte, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giacomo Giuliano;
attori
e
e Parte_3 Parte_4
nato a [...] il [...] (c.f. ), nata a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_3 [...]
) – quest'ultima anche nq di genitore esercente la potestà sulla figlia minore C.F._4
– nata a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te Persona_1 CodiceFiscale_5
domiciliati in Catania Via Novara n. 34 presso lo studio dell'Avv. Giampiero M. Trovato, che li pagina 1 di 17 rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Nicotra; Pt_1
attori
contro
Controparte_1
,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Santa Sofia n. 78 presso il Servzio Legale dell'Azienda, rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti Angela Verbaro e Cristina Maria Bruno;
convenuto;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con separati atti di citazione ritualmente notificati Parte_1 Parte_2
e quest'ultima anche nq di genitore esercente la potestà sulla Parte_3 Parte_4
figlia minore convenivano in giudizio innanzi questo Tribunale l' Persona_1 [...]
ed Controparte_1
esponevano che , nato a [...], il [...] ed ivi deceduto in data25.05.2015, Persona_2
marito, padre e nonno delle odierne parti attrici, avendo accettato il consiglio sanitario di sottoporsi ad intervento di sostituzione valvolare aortica per insufficienza moderata con contestuale sostituzione dell'aorta ascendente, sede di un aneurisma di 44 mm., in data 21.05.2015, previa acquisizione del suo consenso al programma operatorio ed espletate le ulteriori formalità di rito, veniva ricoverato presso l'U.O. di Cardiochirurgia dell'Ospedale Ferrarotto di Catania per essere l'indomani operato dal dottore pagina 2 di 17 Mignosa e relativa equipe medica. Tale tipo di intervento era stato suggerito al dal proprio Pt_2
cardiologo di fiducia, ovverosia il Prof. , direttore dell'Istituto di Cardiologia del Persona_3
detto nosocomio, il quale aveva emesso la seguente diagnosi: “soggetto iperteso, con dislipidemia,
fumatore, con familiarità positiva per CI, insufficienza venosa cronica, impianto di DES su CX e IVA
media nel 2004, impianto di stent nel 2007, PCI con impianto di DES su IVA prossimale e su CDX alla
crux nel 2008, episodio lipotimico con riscontro di bradicardia nell'aprile del 2014, coronarografia di
controllo nel luglio del 2014 che aveva evidenziato stenosi non significative di IVA e CX, ventricolo
sinistro moderatamente dilatato con FE 44% all'ecocardiogramma, ectasia dell'aorta ascendente di
44 mm, atrio sinistro moderatamente dilatato, insufficienza mitralica di grado moderato, frequente
extrasistolia ventricolare talora atteggiata a coppie, EO nella norma”. Indi aveva prescritto intervento chirurgico per valvulopatia aortica + AO ascendente. In data 22.05.2015 il Sig. , anziché Pt_2
essere sottoposto all'intervento chirurgico sopra meglio specificato, e per il quale aveva sottoscritto l'apposito consenso informato, veniva invece sottoposto a diverso intervento di bypass aorto-
coronarico e di sostituzione della valvola aortica, mentre il segmento dell'aorta ascendente, pur definito aneurismatico e PREVISTO NEL PROGRAMMA OPERATORIO, non veniva sostituito né venivano indicati i motivi di tale mancata sostituzione. Il decorso operatorio in terapia intensiva appariva inizialmente fisiologico almeno fino alla mattina del successivo 25.05.2015 alle ore 09:15, allorquando la situazione si complicava a causa della rottura dell'aorta ascendente con rilevante perdita ematica.
Pertanto, alle successive ore 10:30, il Sig. veniva sottoposto ad intervento chirurgico in Pt_2
emergenza nello stesso letto di terapia intensiva (presenti all'intervento Dott. Mignosa, Dott. e Per_4
altri) perché le sue condizioni critiche ne impedivano il trasporto in sala operatoria. Eseguita la riapertura sternale il cardiochirurgo risolveva la perdita ematica mediante emostasi chirurgica con
Prolene 4 zeri e suturazione della breccia formatasi sull'aorta, procedendo poi alla chiusura sternale con ripristino, alle ore 11:40 circa, dei corretti parametri vitali. A seguito di tale intervento in emergenza e stante le gravi lesioni all'aorta, venne disposta l'esecuzione urgente di pagina 3 di 17 ecocardiotransesofageo. Detto esame, stante la gravità, venne eseguito tempestivamente, confermando la sospettata dissecazione dell'aorta ascendente. Tale allarmante esito venne immediatamente portato a conoscenza del chirurgo operatore, il quale, però, non dispose il trasferimento d'urgenza del Sig.
in sala operatoria per sottoporlo all'indifferibile intervento chirurgico salvavita. Le condizioni Pt_2
del Sig. , lasciato privo delle improcrastinabili cure per oltre 2 ore e 40 minuti, alle ore 14:00 Pt_2
circa precipitarono nuovamente conducendo lo stesso al decesso per “ Persona_5
SECONDARIO ALLA DISSECAZIONE CON ROTTURA DELL'AORTA ASCENDENTE”.
Rilevavano quindi come la morte del proprio congiunto fosse da ascrivere a responsabilità della struttura convenuta e chiedevano quindi la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti.
L' si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_2
Riuniti i giudizi, disposta ed espletata ctu medico collegiale, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza dell'11.09.2024.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario,
giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c..
Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento,
accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio pagina 4 di 17 d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità
organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Inoltre, tale responsabilità non è
ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5
novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che nel caso di applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c. la presunzione è superabile, adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie. Ciò permette un bilanciamento diverso nelle quote di ripartizione del danno.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”.
In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione pagina 5 di 17 della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite pagina 6 di 17 gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_5
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_5
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Ed
ancora il secondo comma della disposizione de qua compie, fondamentalmente, un'espressa opera di estensione analogica, sancendo che il dettame esplicitato nel primo (e, quindi, la natura contrattuale della responsabilità) debba intendersi applicabile anche a tutte quelle prestazioni sanitarie, “svolte in pagina 7 di 17 regime di libera professione intramuraria”, ovvero “nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica”, o, da ultimo, “in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché
attraverso la telemedicina”.
E' noto – però - che le norme sostanziali della legge non sono applicabili Parte_5
retroattivamente (con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private), dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. civ.
Sez. III, 11/11/2019, n.28994).
E' altresì noto – tuttavia – che la Corte di Cassazione ancora di recente (cfr cass. Civ. n. 5808 del
27.2.2023; Cass. Civ. n. 6386 del 3.3.2023) ha evidenziato che l'azione proposta dai prossimi congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale iure proprio, talchè gli stessi dovranno dare prova del fatto colposo, del pregiudizio derivatone e del nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l'evento dannoso. In relazione al nesso causale, poi, il Supremo Collegio ha ribadito il principio secondo cui la prova deve essere fornita in termini probabilistici ovvero “del più probabile che non” e non di assoluta certezza. Si deve cioè verificare, in base a un ragionamento probabilistico, se il comportamento che la struttura avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto.
Ciò posto l'espletata ctu collegiale eseguita ha rilevato che “L'analisi accurata della vicenda per cui
è processo ha consentito di accertare degli specifici profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari dell'unità operativa di cardiochirurgia del Ferrarotto a vario titolo coinvolti nel trattamento del signor. FI avuto riguardo alla anomala indicazione chirurgica delle sue patologie: Dilatazione
aneurismatica dell'aorta ascendente;
Insufficienza aortica moderata;
Coronaropatia ostruttiva in paziente asintomatico per angor, dispnea e cardiopalmo. È stata infatti posta indicazione al trattamento pagina 8 di 17 chirurgico delle suddette infermità senza averne attuato un adeguato percorso valutativo, in carenza di corrette indicazioni terapeutiche e delle dovute attenzioni che il caso richiedeva: non avendo tenuto conto delle implicazioni e delle prevedibili ripercussioni prognostiche derivanti dal sinergismo comorbigeno delle due patologie. È stato eseguito un intervento di sostituzione valvolare aortica e di bypass coronarico senza aver investigato sulla vitalità del miocardio tributario dei vasi coronarici ostruiti, in presenza di una disfunzione del ventricolo sinistro con i caratteri della cardiomiopatia ischemica. Inoltre, non è stata trattata contestualmente la dilatazione dell'aorta ascendente responsabile nel post operatorio della emorragia che ha determinato l'exitus del paziente. La complicanza emorragica è connaturata agli interventi di cardiochirurgia a motivo della loro specificità: Necessità
dell' uso di eparina;
Intensa risposta infiammatoria con alterazione della bilancia emostatica;
Deplezione dei fattori della coagulazione negli interventi a cuore aperto. Essa è prevedibile e prevenibile con elevata probabilità a seguito di vari accorgimenti compresa la accurata emostasi nonché
l'uso di tecniche di suture vascolari che nel caso di specie non risultano essere state applicate…. Le
censurabili condotte poste in essere dai sanitari hanno causato un peggioramento delle condizioni del paziente e favorito le complicanze emorragiche postoperatorie, per altro non trattate in maniera congrua e tempestiva. In particolare allorché in III giornata post operatoria il paziente ha sofferto di una imponente emorragia proveniente dall'aorta ascendente disseccata, sarebbe stato indicato, non appena ottenuto un primo controllo dell'emorragia mediante apposizione di punti di sutura sul sito emorragico,
trasferire immediatamente il paziente in sala operatoria onde provvedere all'idoneo trattamento della lesione dissecativo-emorragica utilizzando la circolazione extracorporea e sostituendo l'aorta ascendente con una protesi di dacron. Pur essendo noto come la mortalità delle lesioni dissecativoiatrogene dell'aorta ascendente, a seguito di un loro trattamento chirurgico sia compresa tra il 17- 40 %, pur tuttavia esso rappresenta l'unica terapia disponibile per il paziente specie se tale complicanza avviene durante o poco dopo un intervento cardiochirurgico, come nel caso di specie.
Giova ricordare che senza la suddetta complicanza emorragica, la prognosi del paziente sarebbe stata pagina 9 di 17 fausta con una mortalità operatoria intorno all'8% come da EURO SCORE II. In assenza di elementi causali alternativi dotati di idonea capacità lesiva, l'exitus è chiaramente collegato all'errore valutativo circa le indicazioni operatorie relative alle sue patologie ed alla non corretta gestione della complicanza disseccativo-emorragica occorsa. ….Sulla base dell'esperienza nel trattamento delle cardiopatie nell'adulto ( patologie valvolari, BPAC, aneurisma dell'aorta) il grado di difficoltà della prestazione in esame secondo i canoni specialistici cardiochirurgici era medio-elevato; quanto poi all'osservanza delle linee guida poste in essere dai sanitari dell'unità di cardiochirurgia del Ferrarotto, si rimanda alle considerazioni sopra esposto.....Risulta dagli atti come il signor non sia stato reso edotto sulla Pt_2
tipologia di intervento cardiochirurgico cui si sarebbe sottoposto in quanto inizialmente gli era stata prospettata una procedura consistente nella sostituzione valvolare aortica associata a trattamento sostitutivo dell'aorta ascendente, dilatata. Il cardiochirurgo operatore, pur tuttavia, modificava la tipologia di intervento chirurgico realizzando una sostituzione valvolare aortica associata a . Il Pt_6
paziente, dunque, aveva autorizzato un intervento chirurgico diverso, accettando il rischio delle complicanze connaturate all'intervento proposto, la percentuale di insuccesso dell'intervento e la prospettiva che durante lo stesso avrebbero potuto rendersi necessarie modifiche tecniche durante lo svolgimento. Pertanto, riteniamo che il suddetto consenso non sia stato acquisito correttamente e che l'interferenza della omessa/distorta informazione, nella gestione del paziente, abbia agito quale fattore causale concorrente nella produzione del danno-conseguenza e dell'exitus, essendosi venuto a determinare un fatto prevedibile ed evitabile. ……Considerato che l'exitus è da porsi in derivazione causale con la censurabile condotta dei sanitari, la perdita di chance è da ritenersi totale, avendo il decesso comportato un azzeramento delle probabilità di successo dell'atto terapeutico.”
In ordine al danno iure proprio.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è
pagina 10 di 17 la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale,
assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare
ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli
affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione
sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale
pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì
nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita,
nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, “Il danno non
patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in
modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in
riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità
delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di
quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei
diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale
risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella
sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza
dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello
“dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne,
di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale
e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto
il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla
composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto
riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di
pagina 11 di 17 costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso
concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da
parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che
compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass., sez. III, 2019/20287).
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima
(aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di
Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne (ricorrendo, anche, ad elementi presuntivi)
l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche: a) in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622); b) ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti pagina 12 di 17 specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
c) in ossequio a
Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione,
salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In applicazione dei suesposti i principi, appare utile considerare, quanto alla fattispecie in esame,
che gli attori, rispettivamente moglie, figli e nipote di , vanno accreditati di un grado Persona_2
di intensità del vincolo parentale tale da potersi presumere integralmente la lesione dell'aspetto interiore del danno, quale intimo dolore subito per la perdita del prossimo congiunto (Cass., sez. III,
2021/14422); uguale ragionamento d'altra parte può farsi a riguardo dei profili dinamico-relazionali in considerazione della piena dimostrazione dello speciale e concreto sconvolgimento della vita familiare e di relazione esterna.
Ne viene un riconoscimento pari al seguente valore indennitario sì come predisposto dalle vigenti tabelle di Milano (anno 2021) ed integrate dai nuovi criteri del danno parentale del 4 giugno 2024,
specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3911,00:
: circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (57 anni) – età della congiunta rimasta Parte_1
pagina 13 di 17 in vita (52 anni) – convivenza 16 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 4 –
qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 61 €. 238571.00;
: circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (57 anni) – età del congiunto Parte_2
rimasto in vita (13 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 4 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 53 = €. 207283.00;
: circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (57 anni) – età della congiunta Parte_3
rimasta in vita (28 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 4 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 51 = €. 199461.00;
FI LO : circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (57 anni) – età della congiunta rimasta in vita (32 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 4 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 49 = €. 168173.00;
IN AN : circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (57 anni) – età della congiunta rimasta in vita (6 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 4 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 41 = €. 69618.00;
con la conseguente liquidazione, in favore di ciascuno, degli importi come sopra determinati in uno agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
In ordine alla dedotta violazione del consenso informato in relazione all'intervento il collegio medico ha ravvisato un non adeguato consenso, atteso che “Risulta dagli atti come il signor Pt_2
non sia stato reso edotto sulla tipologia di intervento cardiochirurgico cui si sarebbe sottoposto in quanto inizialmente gli era stata prospettata una procedura consistente nella sostituzione valvolare aortica associata a trattamento sostitutivo dell'aorta ascendente, dilatata. Il cardiochirurgo operatore,
pur tuttavia, modificava la tipologia di intervento chirurgico realizzando una sostituzione valvolare aortica associata a . Il paziente, dunque, aveva autorizzato un intervento chirurgico diverso, Pt_6
accettando il rischio delle complicanze connaturate all'intervento proposto, la percentuale di insuccesso dell'intervento e la prospettiva che durante lo stesso avrebbero potuto rendersi necessarie modifiche pagina 14 di 17 tecniche durante lo svolgimento. Pertanto, riteniamo che il suddetto consenso non sia stato acquisito correttamente e che l'interferenza della omessa/distorta informazione, nella gestione del paziente,
abbia agito quale fattore causale concorrente nella produzione del danno-conseguenza e dell'exitus,
essendosi venuto a determinare un fatto prevedibile ed evitabile”.
Ebbene – a parte la circostanza – che all'epoca dei fatti (2015) la disciplina positiva del consenso informato non esisteva ancora (essendo stata introdotta nel 2017), si osserva che a l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione, tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità
derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato,
sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi (cfr. Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847; più di recente ordinanza 22 agosto 2018, n. 20885). Come chiarito da Cass. n. 5631 del 23 febbraio 2023, le conseguenze dannose derivanti da un atto terapeutico eseguito senza un consenso legittimamente prestato devono essere debitamente allegate dal paziente sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva e non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione. Si osserva qundi che “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla pagina 15 di 17 salute”.
La Cassazione ancora di recente (ordinanza 12 giugno 2023, n. 16633) ha chiarito che: se “ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso)” e “non vi è alcun danno derivante dall'intervento”, non è dovuto alcun risarcimento;
se, invece, “ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria” (cioè, l'intervento è
stato correttamente eseguito), “il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato,
all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”.
Ebbene nella specie parte attrice non ha mai provato che in presenza di un'adeguata informazione, il congiunto avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento. E quindi il consenso del paziente all'intervento
è da ritenere presunto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quest'ultima anche nq di genitore esercente la potestà sulla figlia minore
[...] Persona_1
contro
[...] Controparte_1
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
pagina 16 di 17 1) condanna il convenuto al pagamento – a titolo di risarcimento danni iure proprio - in favore di a) della somma di € 238571.00; b) della somma di € Parte_1 Parte_2
207283.00; c) della somma di € 199461.00; d) della somma di Parte_3 Parte_4
€ 168173.00, e) della somma di € 69618.00, oltre interessi legali fino al Persona_1
soddisfo;
2) condanna il convenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore di e Parte_1 [...]
liquidate – e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Alessandro Conte e Parte_2
Giacomo Giuliano - in complessivi € 12000.00, di cui € 1241.00 per spese, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge, ed oltre le spese di ctu come liquidate in corso di causa;
3) condanna il convenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore di e Parte_3
– in proprio e nq - liquidate – e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Parte_4
Giampiero M. Trovato - in complessivi € 12000.00, di cui € 1241.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre le spese di ctu come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Catania il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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