Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 aprile 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 aprile 1994 |
Commentari • 32
- 1. Art. 196 disp. att. c.p.c.:Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • 343
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2021, n. 8776Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 1028-2015 proposto da: A.T.I. (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA IMPRESE) C.I.M.E. S.R.L. - S.T.I.M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore della C.I.M.E - Costruzioni Impianti Metano s.r.I., società mandataria dell'A.T.I. C.I.M.E. S.r.l. - S.T.I.M. S.r.l., elettivamente domiciliata in Civile Sent. Sez. U Num. 8776 Anno 2021 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: NAZZICONE LOREDANA Data pubblicazione: 30/03/2021 ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 217, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO FALIVENE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ORION SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 2262/2013 della CORTE D'APPELLO di …Leggi di più...
- decorrenza·
- manifesta infondatezza·
- dalla data dell’ultima sottoscrizione·
- fondamento·
- termine annuale·
- illegittimità costituzionale·
- per nullita'·
- lodo (sentenza arbitrale)·
- impugnazione·
- arbitrato
Versioni del testo
- Art. 1. Provvedimento di accoglimento 1. All' articolo 669-octies del codice di procedura civile , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 669-octies del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 669-octies (Provvedimenti di accoglimento). - L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri". - Art. 2. Forma del compromesso 1. All' articolo 807 del codice di procedura civile , dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 807 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 807 (Forma del compromesso). - Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente.
Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione". - Art. 3. Clausola compromissoria 1. L' articolo 808 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 808 (Clausola compromissoria). - Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purche' si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.
Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purche' cio' avvenga, a pena di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro e' nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari il lodo non impugnabile.
La validita' della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria".