Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 07/10/2021, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2021
N. 00959/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Business S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Cazzagon, Alessandro Di Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fantasy Sas, B & B Frutta e Verdura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Comune di Chioggia prot. n. 43286 del 25.8.21 (comunicato a mezzo pec in data 25.8.21) avente ad oggetto “procedimento amministrativo per la parziale modifica della concessione per l'occupazione suolo pubblico rilasciata in data 08.07.2021 n. 354”; della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 38248 del 27.7.21; della concessione/autorizzazione del posteggio n. 8 dell'8.6.2017 intestata alla ditta Fantasy Sas di Perini Fabrizio; di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Business S.r.l.S. il 30.9.2021:
del provvedimento prot. n. 48384 del 21.9.21 (comunicato a mezzo pec in data 21.9.21) con il quale è stata emessa la concessione n. 468 del 20.9.21 in parziale modifica della concessione per l'occupazione suolo pubblico rilasciata in data 08.07.2021 n. 354; del provvedimento del Comune di Chioggia prot. n. 43286 del 25.8.21 (comunicato a mezzo pec in data 25.8.21) avente ad oggetto “procedimento amministrativo per la parziale modifica della concessione per l'occupazione suolo pubblico rilasciata in data 08/07/2021 n. 354”; della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 38248 del 27.7.21; della concessione/autorizzazione del posteggio n. 8 dell'8.6.2017 intestata alla ditta Fantasy Sas di Perini Fabrizio; di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia e di Fantasy Sas e di B & B Frutta e Verdura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, sotto il profilo del periculum , da un lato, che non appare sussistere un danno grave e irreparabile conseguente al provvedimento impugnato, tale non potendo essere considerato il mero spostamento di qualche metro dell’occupazione di suolo pubblico in discussione; dall’altro che l’eventuale sospensione del provvedimento gravato determinerebbe, nuovamente, una situazione di parziale sovrapposizione della concessione della parte ricorrente con il posteggio n. 8 della controinteressata Fantasy Sas;
rilevato, altresì, quanto al fumus , che dalla documentazione depositata agli atti del giudizio emerge la preesistenza dell’occupazione del posteggio n. 8 da parte della controinteressata, sulla base di un titolo che, allo stato, risulta tuttora efficace;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio vadano liquidate in base alla regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO