Sentenza 15 ottobre 2010
Massime • 1
Il termine per la querela per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore.
Commentario • 1
- 1. Difesa, sostituto del difensore, sostituto processuale, procuratore speciale nominato dalla persona offesa, potere di costituzione di parte civileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2010, n. 37962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37962 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 15/10/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1735
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 16530/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER NN, N. IL *18/07/1947*;
avverso la sentenza n. 2400/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 07/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato;
Udito il difensore avv. Nobellis in sost. Tomeo per l'ASR per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza con cui in data 7.11.2008 la Corte d'appello di Napoli confermava la condanna inflitta il 17.9.2007 a ER NN per il reato ex art. 388 c.p., commi 3 e 4 dal Tribunale di Avellino, in relazione a fatto consumato il *2.5.2001*, anche con le pertinenti statuizioni civili, ricorre per cassazione il difensore fiduciario, con i seguenti motivi:
- violazione di legge in relazione all'art. 388 c.p., comma 7 e art.124 c.p., perché il termine doveva considerarsi decorso dal giorno della redazione del verbale di mancata consegna dei beni e non da quello della comunicazione di tale esito dal difensore alla parte;
vizi di motivazione in relazione al diniego dell'ammissione della prova della deposizione dell'ufficiale giudiziario, che avrebbe dovuto deporre di aver notificato l'avviso di vendita non al ER\ ma a \CARBONE SOFIA\, altra persona destinataria del provvedimento del giudice dell'esecuzione, così confermando la tesi dell'imputato di non aver egli mai ricevuto notizia dell'accesso;
- violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
2. Il primo motivo è infondato.
Il termine per la querela per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza personale e diretta del creditore (Sez. 3, sent. n. 4408 del 6.12.1971 - 22.6.1972) . È onere del querelato provare l'intempestività della presentazione dell'atto di querela, e tale prova non può tuttavia basarsi su mere presunzioni o, tantomeno, supposizioni (Sez. 6, sent. n. 6567 del 15. 5. - 4.6.1998). Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto provare che il difensore del querelante aveva informato costui dell'esito negativo dell'accesso prima della formale comunicazione che gli aveva poi dato: il punto, di stretto merito, non è stato proposto o affrontato nei motivi d'appello (che solo accennano alla questione ora riproposta con questo primo motivo di ricorso), sicché le conclusioni dei due giudici di merito favorevoli alla efficace procedibilità sono del tutto legittime.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità.
Entrambi i giudici di merito hanno affermato nelle loro sentenza che la notifica dell'avviso è avvenuta a mani del ER\: ciò in particolare ha scritto la Corte d'appello, proprio in risposta al motivo d'impugnazione corrispondente (pag. 3, primo paragrafo). Orbene, il ricorrente ancora nel ricorso non si confronta in realtà con tali conformi duplici affermazioni dei giudici di merito, prospettando solo ipotesi alternative che andrebbero corroborate dalla deposizione dell'ufficiale giudiziario, ne' adempie all'onere di autosufficienza del ricorso che - a fronte dell'inadeguatezza del motivo d'appello all'assunto (non essendovi mai un'espressa negazione dell'esistenza di una tale sottoscrizione) - avrebbe imposto quantomeno la produzione della relata di notifica di cui si discute, ove diversa da quella in atti nell'allegato 8 dei documenti prodotti all'udienza 26.6.2007 dalla parte civile.
3. L'infondatezza del primo motivo rende ammissibile il ricorso, sicché rileva la prescrizione del reato, intervenuta per il vero già prima della sentenza di appello (il 2.11.2008), ma mai eccepita, fino all'odierna udienza.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio quanto alle sue statuizioni penali, ferme rimanendo quelle civili, attesa l'infondatezza o inammissibilità dei motivi in punto affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2010