Sentenza 6 febbraio 2009
Massime • 1
La circostanza aggravante del delitto di furto, consistente nell'uso di un mezzo fraudolento, ricorre ogniqualvolta l'agente tenga comportamenti improntati ad astuzia o scaltrezza, tali da eludere le cautele e gli accorgimenti predisposti dalla persona offesa a tutela delle proprie cose. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della circostanza aggravante nel comportamento del soggetto che aveva sottratto una giacca in un negozio di abbigliamento occultandola sotto il cappotto dopo averla indossata nel camerino di prova).
Commentari • 3
- 1. Difesa, sostituto del difensore, sostituto processuale, procuratore speciale nominato dalla persona offesa, potere di costituzione di parte civileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 luglio 2018
- 2. Furto, mezzo fraudolento, aggravante, self service, merce, occultamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2013
- 3. Occultare in borsa la merce rubata non è un'aggravanteAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2009, n. 13871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13871 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 06/02/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 352
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 044936/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO di PERUGIA;
nei confronti di:
1) DO GI, N. IL 04/06/1961;
avverso SENTENZA del 08/11/2005 TRIBUNALE di ORVIETO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. Udito il difensore Avv. VENTURI Valeriano.
FATTO E DIRITTO
1. IO TU veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Orvieto per rispondere del reato di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n.
2. Il predetto era accusato di essersi impossessato di una giacca, nascondendola sotto il proprio cappotto, sottraendola a UN ZZ, che deteneva il capo di abbigliamento nel proprio negozio.
Il Tribunale, in composizione monocratica, osservava che non era ravvisabile la contestata aggravante dell'uso di mezzo fraudolento. Difatti l'imputato, il quale si era recato nel negozio per acquistare un pantalone (acquisto poi non fatto), aveva sottratto la giacca riposta nel camerino per le prove e l'aveva occultata sotto il cappotto. Detto occultamento di per sè, ad avviso del Giudice, non configurava l'aggravante in questione non trattandosi di una attività idonea a sorprendere o soverchiare con insidia e astuzia la contraria volontà del detentore. Di conseguenza, dovendosi qualificare il reato perpetrato come furto semplice, risultava mancante la querela;
quindi, doveva dichiararsi non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza di querela.
2. Il Procuratore della Repubblica di Orvieto avanzava ricorso per cassazione. Rilevava che erroneamente era stata esclusa l'aggravante originariamente contestata. Invero, il comportamento attuato dal prevenuto si era concretizzato in uno stratagemma diretto ad aggirare ed annullare gli ostacoli che si frapponevano tra l'agente e la cosa;
e tale doveva ritenersi anche se l'accorgimento malizioso era stato posto in essere dopo la sottrazione, per conseguire la definitiva e piena disponibilità della cosa sottratta. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
3. Il ricorso deve essere accolto perché fondato.
Si ritiene che l'aggravante del mezzo fraudolento, ex art. 625 c.p., n. 2, di cui l'autore si è avvalso nella perpetrazione del reato sia configurabile in ogni caso di comportamento con frode idoneo a superare la custodia apprestata dall'avente diritto sui suoi beni. In tale nozione, rientra ogni operazione improntata ad astuzia o scaltrezza, diretta ad eludere le cautele ed a frustare gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose, e cioè gli impedimenti che si frappongono tra l'agente e la cosa oggetto della sottrazione. In dottrina, correttamente si distinguono detti "ostacoli" in quelli di carattere materiale e quelli di carattere personale;
con riferimento a quest'ultimi si rileva che il mezzo fraudolento si concretizza in un artificio o raggiro volto ad ingannare la vittima, mirando ad ottenere l'acquisizione immediata in modo unilaterale della cosa, a prescindere dal conseguimento del consenso del soggetto passivo (la mancanza del consenso della parte offesa distingue il reato di furto aggravato dal reato di truffa). Gli artifici e raggiri possono essere usati per rendere più agevole l'accesso al luogo dove si intende rubare, per venire in contatto con la cosa (facendosela dare in visione, dopo avere ingannato il proprietario del negozio sulla serietà delle proprie intenzioni di acquistare), per agire indisturbati, per tenere a bada il proprietario, per conseguire l'effettiva disponibilità (l'autonomo potere) sulla cosa dopo averla sottratta (v. in tema, Cass. 5-2-1998 n. 3478).
4. Sotto detta prospettazione giuridica, va valutato il comportamento tenuto dal prevenuto nella vicenda;
peraltro, il Tribunale non appare essersi attenuto agli indicati principi di diritto. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata. Ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, il rinvio va disposto alla Corte di Appello di Perugia, avendo il Pubblico Ministero proposto ricorso immediato per cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2009