Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
La presenza in udienza della persona offesa consente l'esercizio personale della facoltà di costituirsi parte civile. (Nel caso di specie è stato ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo alla mancanza di procura speciale al difensore).
Commentario • 1
- 1. Difesa, sostituto del difensore, sostituto processuale, procuratore speciale nominato dalla persona offesa, potere di costituzione di parte civileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2009, n. 41790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41790 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 11/06/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1741
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 018406/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO DO, N. IL 28/07/1966;
avverso SENTENZA del 11/10/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IZZO FAUSTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Bua RA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 5/4/2004 il Tribunale di Castrovillari condannava ER CA per il delitto di cui all'art. 589 c.p. per avere, alla guida del proprio autotreno con rimorchio, percorrendo la S.P. 283, nell'effettuare imprudentemente il sorpasso dell'autocarro condotto da PA HE (destinato alla raccolta di rifiuti solidi urbani), avvedendosi di un'auto proveniente in senso inverso, rientrando repentinamente nella propria corsia senza avere completato il sorpasso, agganciando con il rimorchio l'autocarro, determinato la sua fuoriuscita dalla sede stradale, in occasione della quale il conducente di tale mezzo perdeva la vita (acc. in San Lorenzo il 26/9/2000, ore 9.22).
All'imputato veniva irrogata la pena di mesi 8 di reclusione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Veniva, inoltre, condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile PA RA, da liquidare in separato giudizio civile.
2. Con sentenza del 11/10/2005 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna. Osservava la Corte territoriale che dall'istruttoria svolta era emersa la responsabilità nel sinistro del conducente dell'autotreno. In particolare:
- il sorpasso era stato effettuato in un tratto di strada rettilineo lungo circa 400 mt.; pertanto il ER aveva avuto la possibilità di accorgersi della presenza dell'auto proveniente in senso inverso e, quindi, dell'avventatezza della sua manovra;
- nell'effettuare il soprapasso aveva mantenuto una velocità di guida di circa km/h. 88.90, superiore al limite massimo della zona, segnalato in km/h. 70;
- dalla deposizione del teste AN AN, presente sul posto, era emerso che gli occupanti dell'auto proveniente in senso inverso all'autotreno, si erano lamentati dell'azzardata manovra e che l'autotreno aveva rischiato di investirli.
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti la Corte, ribadito il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, confermava la condanna e le statuizioni civili.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato,chiedendo l'annullamento della sentenza, deducendo:
3.1. la violazione della legge processuale per non avere la Corte estromesso la parte civile PA RA, per cui in primo grado era stata fatta eccezione di difetto di procura speciale al difensore;
immotivatamente tale eccezione era stata accolta in primo grado per le altre parti civili e non per il PA RA e tale soluzione era stata illegittimamente avallata dalla Corte di Appello;
3.2. la violazione della legge processuale per avere il P.M. in primo grado rassegnato le sue conclusioni prima del deposito della consulenza difensiva acquisita all'udienza del 5/4/2004 ed il cui esame era stato omesso dalla Corte di Appello;
3.3. il difetto di motivazione in relazione all'assunto che il rientro del autotreno nella corsia di destra era stato determinato dall'incrocio con un auto sopravveniente in senso inverso;
infatti tale circostanza non era emersa dalle deposizioni dei testi AN (ud. 20/l/03, pg. 42) e TO (pg. 50); inoltre sull'assenza di segni di collisione sull'autocarro della vittima;
3.4. il difetto di motivazione in relazione alla assunta eccessiva velocità dell'autotreno, atteso che il cronotachigrafo non segnala la velocità di marcia, ma le sue variazioni;
in ogni caso la velocità non aveva avuto in concreto efficacia causale nel sinistro e lo stesso autocarro della vittima non rispettava il limite segnalato;
3.5. la mancanza di motivazione su eventuale concorso di colpa della vittima , per non avere mantenuto la destra e non avere agevolato il sorpasso;
nonché del veicolo sopraggiungente;
3.6. il difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. In ordine al motivo di censura concernente la mancata estromissione della parte civile PA RA, costituitasi fin dall'udienza preliminare, va osservato che la doglianza è formulata in modo generico in quanto, dopo avere lamentato il difetto di procura speciale al difensore, non indica per quale motivo l'ordinanza dibattimentale del 20/1/2003, che aveva escluso le altre parti civili, salvando solo la posizione del PA RA, era illegittima.
Peraltro va ricordato che l'art. 76 c.p.p. prevede che la azione civile nel processo penale è esercitata "anche" a mezzo di procuratore speciale;
il che sta a significare che la presenza in udienza della persona offesa (come nel caso del PA RA), consente l'esercizio personale della facoltà di costituzione di parte civile (cfr. Cass. 4, 22601/05, Fiorenzano). Tale soluzione interpretativa è in linea con l'orientamento di questa Corte che ritiene superfluo il conferimento della procura speciale laddove il difensore ponga in essere delle attività in presenza della parte interessata (cfr. in tema di richiesta di rito abbreviato: Cass. SS.UU., 9977/08, Morini;
in tema di patteggiamento: Cass. 1, 2947/95, Bruni).
Ne consegue che la censura formulata è generica ed anche infondata.
4.2. In relazione al motivo di censura di violazione della legge processuale per avere il P.M. in primo grado rassegnato le sue conclusioni (il 10/2/2004), prima del deposito della consulenza difensiva (dell'ing. Camodeca) acquisita all'udienza del 5/4/2004, va osservato che anche tale motivo di censura è infondato. Invero, chiusa l'istruttoria dibattimentale in primo grado, nel corso della quale era stato sentito anche il consulente dell'imputato, ing. Camodeca, all'udienza del 10/2/04 è iniziata la discussione delle parti con la requisitoria del P.M.; alla successiva udienza del 5/4/04 il difensore dell'imputato ha presentato una memoria tecnica del predetto ingegnere che non può essere qualificata se non come una mera memoria difensiva, in quanto presentata ad istruttoria dibattimentale già conclusa.
Ne consegue che non vi era alcuna necessità per il P.M. di rassegnare nuove conclusioni, anche perché, se avesse voluto, ben avrebbe potuto far ricorso ad una replica, consentita dall'art. 523 c.p.p., comma 4. Pertanto anche tale doglianza è infondata.
4.3. In ordine alla affermazione della penale responsabilità, le censure mosse alla sentenza sono infondate e mirano alla rilettura della vicenda nel merito, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità in quanto non manifestamente infondata. Invero il giudice di merito ha determinato la causa della fuoriuscita di strada dell'autocarro condotto dalla vittima, in un urto a carattere tangenziale tra la zona laterale posteriore di sinistra dell'autocarro e la fiancata destra dell'autoarticolato, condotto dal ER, nella zona terminale del cassone e l'inizio del rimorchio. Il consulente del P.M. dall'analisi dei danni ha rilevato la loro compatibilità, desumendone l'avvenuto urto tra i mezzi. Tale tesi esposta dal C.T. del P.M., contraddetta del C.T. dell'imputato, ha trovato riscontro, secondo il giudice di merito, nella deposizione del m.llo Rosa, che era intervenuto sul posto ed aveva rilevato le strisciature sui mezzi;
nonché nella deposizione del teste AN (intento al lavoro nella scarpata ove era finito l'autocarro), il quale aveva riferito di avere percepito il rumore del contatto tra i due mezzi pesanti e ciò aveva attratto la sua attenzione così che era riuscito a scansare l'autocarro che fuoriusciva di strada.
Ne ha dedotto il giudice di merito che da tali elementi probatori potava trarsi la ragionevole convinzione che l'imputato al momento dell'incidente stava sorpassando l'autocarro della vittima e l'aveva urtato determinandone la fuoriuscita di strada.
Quanto alle ragioni dell'urto, la Corte ha ricordato che il teste AN aveva riferito che un'auto proveniva in senso inverso a quello di marcia dei mezzi pesanti e che dopo l'incidente gli occupanti del veicolo si erano lamentati che l'autoarticolato invadeva tutta la corsia opposta di marcia.
In sede dibattimentale, contestate al teste le dichiarazioni rese nelle indagini sulle lamentele degli occupanti l'auto, questi ha dichiarato che il fatto delle lamentele era "probabile", però non ricordava di preciso tutto quello che era successo.
Coerentemente il giudice di merito ha desunto da tale testimonianza che era certa la presenza di un'auto che incrociava i mezzi pesanti e, sebbene incerta fosse la lamentela ricordata dal teste, il fatto della presenza del veicolo proveniente in senso contrario ben spiegava il perché l'autoarticolato avesse stretto sulla destra l'autocarro che stava sorpassando.
Sorpasso peraltro che avveniva a velocità non prudenziale (88 km/h), superiore al limite vigente in zona (70 km/h).
Per quanto detto, l'assenza di vizi di motivazione manifesti, rende incensurabile in questa sede la sentenza impugnata.
4.4. Quanto alla lamentata mancanza di un accertamento del concorso di colpa della vittima, la Corte di merito, implicitamente ha riconosciuto la sua insussistenza, laddove ha rilevato come la velocità del mezzo condotta dal PA era di 75 km/h e quindi di poco superiore al limite imposto in zona e che l'evento si era determinato, quindi, per la esclusiva negligente condotta di guida del ER che pur potendo avvistare la sopravvenienza di un'auto in senso inverso (percorreva un rettilineo di circa 400 mt., di mattina e con buone condizioni di luce), aveva iniziato un'azzardata manovra di sorpasso, tenuto conto della lunghezza del suo veicolo (circa 15 mt.) e di quello dell'autocarro della vittima (circa mt. 6) e quindi della impossibilità di effettuare la manovra in sicurezza. Quanto ad un eventuale concorso di colpa dell'auto, prospettata in modo generico dalla difesa dell'imputato, tale ipotesi non si fonda su alcuna acquisizione istruttoria.
4.5. Infine, in ordine alle censura relativa al riconoscimento della mera equivalenza delle circostanze attenuanti, il giudice di merito ha inteso negare la prevalenza per adeguare il trattamento sanzionatorio al fatto, valutata la gravità delle infrazioni commesse, peraltro poi commisurando la pena vicino al minimo. La sufficienza della motivazione rende insindacabile la scelta discrezionale del giudice di merito.
Va ricordato in proposito che in proposito che questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata ha stabilito che "le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nella ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto" (Cass. 1, 15542/01, Pelini).
Ne consegue che le doglianze sono infondate e il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009