Sentenza 16 maggio 2012
Massime • 1
Non integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte colui che, pur nella pendenza della procedura esattoriale, si limiti a disporre dei propri beni prelevando integralmente dal conto corrente bancario le somme in precedenza ivi depositate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2012, n. 25677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25677 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 16/05/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1064
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 48678/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AN, n. a Tagliolo Monferrato il 14/11/1942;
BE EM, n. a New York (Usa) il 12/07/1931;
avverso la ordinanza del Tribunale di Genova in data 18/11/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai consigliere Gastone Andreazza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18/11/2011 il Tribunale del riesame di Genova rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip presso il Tribunale di Genova in data 19/10/2011 avente ad oggetto 713 assegni circolari nonché la somma da essi rappresentata di Euro 1.745.300,00 in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, avendo gli indagati richiesto alla propria banca la conversione di detta somma in 713 assegni da Euro 2.400,00 ciascuno in pendenza di riscossione esattoriale. Osservava il Tribunale che, ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art. 322 ter c.p.p.), doveva prescindersi dal periculum in mora e da ogni altro presupposto diverso da quelli dell'astratta assoggettabilità a confisca e del fumus di una riduzione anche solo parziale della garanzia patrimoniale relativa al pagamento del debito esattoriale;
erano pertanto irrilevanti sia la intervenuta sospensione dell'esecuzione disposta dalla commissione tributaria, dovuta a presupposti diversi da quelli del sequestro, sia la coesistenza di beni ulteriori suscettibili di soddisfare la pretesa erariale, giacché il reato era configurabile in presenza di una riduzione anche solo parziale del patrimonio del debitore e prescindendosi comunque dall'accertamento del periculum.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Imputato lamentando con un primo motivo la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, per omessa motivazione in ordine ai presupposti di applicabilità dell'art. 321 c.p.p., che il Gip aveva configurato sussistenti unitamente all'art. 322 ter c.p.. Con un secondo motivo, volto a sostenere la violazione di legge del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, lamenta la insussistenza, neppure in astratto, del reato in oggetto;
nella specie mancherebbero infatti l'alienazione simulata o il compimento di atti fraudolenti su beni, avendo gli indagati semplicemente disposto delle proprie sostanze. Nè sarebbe sussistente il requisito dell'idoneità a rendere inefficace la procedura coattiva e neppure l'elemento soggettivo del dolo specifico una volta appurato che le sostanze residue sarebbero ampiamente sufficienti a garantire la pretesa tributaria;
sotto tale profilo, attenendo tale aspetto all'elemento del reato e non all'esigenza cautelare, anche tale aspetto avrebbe dovuto entrare nella valutazione del Tribunale. Con un terzo motivo contesta la violazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, significando, la clausola "in quanto applicabili" ivi contenuta, la volontà di escludere nei reati tributari il sequestro per equivalente qualora nella concreta fattispecie tributaria non si rinvengano quegli elementi considerati dall'art. 322 ter c.p., ovvero il prezzo ed il profitto del reato;
infatti, in mancanza di un profitto certamente individuabile, sarebbe impossibile determinare l'entità dei beni da sottoporre a sequestro;
e, nella specie, il debito tributario non sarebbe ancora compiutamente individuato perché in corso di accertamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e va rigettato. Quanto al primo motivo, con cui si eccepisce la violazione di legge per integrale mancanza di motivazione in ordine ai presupposti di applicabilità del sequestro di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, va osservato che è lo stesso provvedimento impugnato a precisare in premessa che, nella specie, il sequestro operato, già individuato dal Gip come rapportabile sia alla figura del sequestro preventivo non finalizzato alla confisca, sia alla figura del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, deve essere ricondotto esclusivamente all'interno di quest'ultima, in tal modo avendo, implicitamente, escluso la sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo "ordinario";
conseguentemente, la conferma del decreto da parte del tribunale non può, logicamente, non essere letta, se non con riferimento, appunto, al solo sequestro finalizzato alla confisca "per equivalente", in tal modo risultando inconferenti le censure mosse con il primo motivo.
4. Anche il secondo motivo, volto a lamentare la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, è infondato. Va anzitutto premesso che la giurisprudenza, anche costituzionale (confr. Corte cost. n. 48 del 1994; n. 444 del 1999), è costante nel ritenere che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro, sia esso preventivo o probatorio, non è da includere la fondatezza dell'accusa (Sez. U., n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; Sez. 2, n. 12906 del 14/02/2007, P.M. in proc. Mazreku, Rv. 236386), bensì la sola astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, salvo il caso (ivi non ricorrente, per quanto subito oltre si dirà) che la sua infondatezza emerga "ictu oculi" (tra le altre, Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, Bedino e altri, Rv. 242650; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521), tenuto anche conto delle deduzioni difensive sul punto.
4.1. Ciò posto, il primo profilo di censura muove dal presupposto che la condotta configurabile nella specie consisterebbe nel mero tentativo da parte degli indagati di disporre semplicemente dei propri beni senza che siano state compiute ne' operazioni simulate, nè altri atti definibili come fraudolenti, sicché non sarebbero ravvisabili gli estremi, neppure sotto il profilo del fumus sufficiente nella fase processuale in questione, del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, posto alla base del provvedimento di sequestro. Tuttavia, pur dovendosi sicuramente affermare che una condotta di disposizione, da parte del proprietario, dei propri beni (come può essere, appunto, quella del titolare di un conto bancario che richieda al proprio istituto di credito di prelevare, anche integralmente, le somme di denaro ivi depositate) non può, evidentemente, integrare l'elemento oggettivo del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 cit., gli elementi in fatto della condotta tenuta dagli indagati, per come riportati nell'ordinanza impugnata, oltre che nel decreto di sequestro, lungi dall'essere indicativi di un comportamento semplicemente volto a cercare di disporre dei propri beni, sono stati dal Tribunale ritenuti caratterizzati dalla componente di fraudolenza che, nella struttura della norma ricordata, colora di illiceità un comportamento altrimenti del tutto lecito. Risulta infatti che CA AN, dapprima ebbe a chiedere, nel marzo del 2010, al proprio istituto di credito di smobilitare una consistente disponibilità giacente presso un deposito fiduciario con trasformazione del valore di Euro 1.745.300,00 in dieci assegni circolari, in parte intestati a se stesso e in parte alla moglie BE EM, e, successivamente, nel settembre del 2011, a richiedere la conversione di detti dieci assegni, del valore di 174.530 ciascuno, in 713 assegni circolari del valore di Euro 2.400,00 ciascuno. Sul punto il Tribunale, dopo avere premesso che nei confronti di CA pendeva procedura di riscossione esattoriale (per un complessivo importo, che, stando alle cartelle esattoriali menzionate nell'addebito riportato nel decreto di sequestro in atti, sarebbe, allo stato, pari ad Euro 4.598.432,71), ha sottolineato la oggettivamente anomala condotta consistente nell'avere richiesto alla banca la conversione di una somma assai ingente ivi giacente a garanzia della procedura In numerosissimi assegni di piccolo taglio evidentemente funzionali ad una imminente disposizione della somma ed alla conseguente riduzione della garanzia patrimoniale del debitore. Il fumus dei tratti illeciti della condotta è stato, così, correttamente, individuato non già nella richiesta di potere integralmente disporre della somma di denaro in pendenza di una procedura di riscossione esattoriale (pendenza la cui contestualità rispetto alla condotta descritta dall'art. 11 cit. non sarebbe neppure necessaria, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie in oggetto: vedi Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2001, Cualbu, Rv. 251076), ma nell'avere richiesto (ed ottenuto) che tale somma fosse frazionata in 713 assegni il cui importo si situava, significativamente, al di sotto del limite di tracciabilità previsto dalla normativa con conseguente esenzione da ogni possibilità di controllo, di per sè "idonea" a rendere inefficace la procedura di riscossione. La disposizione dell'art. 11 cit., nell'individuare la condotta illecita del reato, contempla, del resto, accanto ad uno specifico atto, rappresentato dalla "vendita simulata", una ulteriore, non tassativa, serie di atti la cui illiceità appare risiedere nel carattere fraudolento degli stessi;
e non vi è dubbio che, nella terminologia del legislatore, debba essere considerato atto fraudolento ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno. Va del resto ricordato che, sia pure con riferimento ad altri reati, questa Corte ha affermato che il "mezzo fraudolento" consiste in "qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato" (Sez. 6, n. 26809 del 07/04/2011, Rivela ed altri, Rv. 250469 e Sez. 6, n. 40831 del 08/06/2010, Dell'Aquila e altri, Rv. 248788, con riferimento al reato di cui all'art. 353 c.p.) ovvero in "comportamenti improntati ad astuzia o scaltrezza, tali da eludere le cautele e gli accorgimenti predisposti dalla persona offesa a tutela delle proprie cose" (Sez. 4, n. 13871 del 06/02/2009, P.G. in proc. Tundo, Rv. 243203, con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 625 c.p., n. 2). Il motivo è, pertanto, infondato, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione, sul punto, delle norme ricordate.
4.2. Il secondo profilo di censura contenuto nel secondo motivo di impugnazione muove, come visto, dalla considerazione che, essendo il debito tributario contestato agli indagati garantito da ipoteche e pignoramenti per un valore di molto superiore alla pretesa tributaria indicata dall'Agenzia delle entrate, difetterebbe il requisito della "idoneità" a rendere inefficace la procedura come richiesta dalla norma o comunque il requisito dell'elemento soggettivo. Il motivo è, tuttavia, al di là di ogni altra considerazione, generico, posto che il ricorrente, limitandosi a richiamare non meglio precisate consulenze tecniche prodotte, di per sè inaccessibili a questa Corte, non precisa, come sarebbe stato suo onere, quale sia detto valore e in quali termini tali ipoteche garantirebbero, quindi, il debito erariale.
5. Il terzo motivo è infondato. La L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, prevede che nei casi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p.". Il richiamo, nei casi specificamente menzionati, delle disposizioni previste dall'art. 322 ter cit. "in quanto applicabili" segnala la necessità che, ai fini del sequestro in oggetto, sia pur sempre individuabile un "profitto" od un "prezzo" cui rapportare, per equivalente, il bene oggetto della misura. Su tale implicito presupposto, del resto, si è affermato che nei reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, proprio in forza dell'integrale rinvio, contenuto nella L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, alle "disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p.", e, conseguentemente, sia al primo che al secondo comma di tale disposizione (Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010, Bellonzi e altri, Rv. 248618).
È pertanto innegabile che, al fine di potere disporre il sequestro per equivalente nei reati tributari non è sufficiente la configurabilità del reato, essendo altresì necessario che un profitto od un prezzo siano individuabili. Fatta tale premessa, è però indubbio che, per profitto confiscabile deve intendersi non solo un positivo incremento del patrimonio personale ma qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente derivante dai reato anche se consistente in un risparmio di spesa (Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 251525; Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010, Bellonzi e altri, Rv. 248618); e, con riguardo in particolare al reato di cui all'art. 11 cit., il profitto va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, attesa la struttura di pericolo della fattispecie, attraverso l'atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere, somma che, nella specie, viene a coincidere, pur non identificandosi con essa (di talché il sequestro disposto conserva, pur sempre, la natura di sequestro finalizzato alla confisca "per equivalente"), con la somma di Euro 1.745.300,00 portata dagli assegni circolari in oggetto.
6. Il ricorso va dunque rigettato. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012