Sentenza 23 ottobre 2009
Massime • 1
Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile ("legitimatio ad causam") costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest'ultimo l'art. 102 cod. proc. pen. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore, con la conseguenza che il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l'azione civile nel processo penale; né tale difetto di legittimazione può essere, nella specie, sanato mediante la presenza in udienza della persona offesa, stante l'assenza di quest'ultima.
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costituzione di parte civile della Associazione animalista (per la quale era stata designata procuratrice speciale l'Avv. S.M.M. ) fosse stato effettuato dall'Avv. Francesco Magro, dichiaratosi sostituto processuale dell'altro difensore e che aveva partecipato a tutte le udienze, ivi compresa quella conclusiva in cui erano state rassegnate le conclusioni e depositata la nota spese, senza essere munito di delega. Con il secondo motivo la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale relativamente all'art. 544 bis cod. pen. in riferimento all'art. 54 stesso codice, per avere la Corte territoriale escluso l'ipotesi dello stato di necessità prospettato con l'atto di impugnazione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2009, n. 6680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6680 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 23/10/2009
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1886
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 16145/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IG N. IL 05/07/1945;
avverso la sentenza n. 3700/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 19/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Cami Vincenzo.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 19.1.2009, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 26.10.2005, impugnata da AN GI, ha dichiarato l'estinzione del reato di diffamazione per prescrizione. Ha confermato le statuizioni civili in favore della parte civile OT CO. Il difensore del AN ha presentato ricorso per i seguenti motivi: la costituzione di parte civile è illegittima, in quanto è avvenuta ad opera del sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa, in assenza di quest'ultima. Le argomentazioni della sentenza impugnata sulla legittimazione del sostituto processuale sono in contrasto con l'orientamento interpretativo, secondo cui legittimato a costituirsi è colui che non solo sia dotato dello ius postulandi, ma che sia anche procuratore speciale nominato, in quanto non è possibile delegare tale particolare atto ad un sostituto. Tale orientamento è stato disatteso da entrambi i giudici di merito, con l'ulteriore argomento, da parte della corte territoriale, secondo cui è sufficiente che il procuratore speciale abbia compilato e firmato l'atto di costituzione e non anche che sia stato presente in udienza per l'effettiva costituzione.
Secondo il ricorrente è pacifico che il potere di rappresentanza processuale conferito dalla persona offesa al difensore è cosa diversa e distinta dalla procura speciale conferita per la costituzione di parte civile. Sul punto, la S.C. ha stabilito che il difensore della parte civile munito della procura speciale (ex art.76 c.p.p.) e di nomina a provvedere alla difesa, ex art. 100 c.p.p.,
è, in virtù del primo atto, depositario della legittimatio ad causam (che si identifica con la titolarità del diritto a ottenere il risarcimento del danno) ed è, in virtù del secondo atto, titolare della rappresentanza processuale, necessaria, posto che il codice prevede che la parte lesa stia in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale (sez. 4^, n. 4161 del 22.4.1996). Sulla fondatezza di tale distinzione si è pronunciata ancora la S.C. con sentenza della sez. 4^, n. 760 del 13.5.2005, secondo cui la nomina di un sostituto processuale a norma dell'art. 102 c.p.p. attribuisce al sostituto i poteri derivanti al difensore dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore e in particolare il potere di costituirsi parte civile;
quest'ultimo potere, identificabile con la legittimatio ad causam, è della persona offesa o del danneggiato, che lo può delegare, con il rilascio di procura, al difensore o al terzo.
Il secondo motivo attiene alla prescrizione del diritto al risarcimento, esclusa dalla corte di appello, in quanto il termine di cinque anni, in caso di fatto dannoso considerato come reato, è sostituito da quello previsto per l'illecito e il riferimento contenuto dall'art. 2947 c.c., comma 3 alla durata eventualmente più lunga della prescrizione penale, riguarda sia il termine base sia l'aumento determinato dall'interruzione.
Questa posizione non è condivisa dal ricorrente, secondo cui è pacifico che l'art. 2947 c.c., comma 1, cristallizza la regola che il risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui lo stesso si è verificato. L'art. 2947 c.c., comma 3 prevede che se, per il reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Ciò in quanto il legislatore ha voluto tutelare l'affidamento del danneggiato per la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato. Tuttavia, nel caso di specie, la norma del comma 3 rimane inoperante, poiché fa riferimento alla sola ipotesi in cui sia stabilita una prescrizione più lunga di quella prevista per il diritto al risarcimento, mentre nel caso in cui la prescrizione del reato sia uguale o più breve, il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione di cinque anni, prevista dall'art. 2947 c.c., comma 1. Nel caso in esame, essendo il termine fissato dall'art. 157 c.p. in 5 anni ed essendo coincidente con quello previsto per l'esercizio al diritto al risarcimento da parte dell'odierna parte civile, va applicato l'art. 2947 c.c., comma 1. Conseguentemente, essendo il reato di diffamazione commesso il 18.5.1998 ed essendo stato compiuto l'atto interruttivo della costituzione di parte civile il 21.4.2004, cioè dopo oltre sei anni dalla data del fatto illecito,il diritto al risarcimento è prescritto. L'interruzione della prescrizione, determinata dall'emissione del decreto di citazione diretta, in data 14.5.2003, ha avuto effetto, ex art. 161 c.p.p., solo nei confronti dell'imputato, ma non nei confronti della persona offesa. Le SS.UU, con sentenza 18.2 1997, n. 1479, hanno ribadito un indirizzo già affermato nel 1968, secondo cui, "la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il profilo del periodo di durata, alla prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto del sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sè chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline".
Altro motivo di doglianza riguarda il punto della motivazione, in cui la corte di merito afferma che la prescrizione del diritto al risarcimento non influisce sull'ammissibilità della costituzione di parte civile, "trattandosi di circostanza che rileva ope exceptionis solo nella fase di merito e non nell'ambito delle questioni preliminari, sicché la permanenza in giudizio della parte civile impone la condanna dell'imputato alle spese in suo favore". Al di là della scarsa comprensibilità dell'argomento, secondo il ricorrente, la corte confonde il profilo relativo all'immanenza della parte civile nel processo penale, che obbligherebbe il giudice a statuire e a deliberare sulle spese, con quello relativo all'accertamento del diritto al risarcimento del danno in suo favore. Se per il principio di immanenza, la costituzione di parte civile, una volta ammessa, produce i suoi effetti in ogni stato e grado di giudizio, rimane salvo il potere del giudice di verificare la sussistenza del diritto e la sua connessione con l'azione penale. Inoltre, appare illogico il riferimento alla condanna dell'imputato delle spese in favore della parte civile, posto che è argomentazione ultra petita, rispetto alla richiesta di veder accertata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Si chiede l'annullamento della sentenza senza rinvio.
Il ricorso merita accoglimento.
Quanto al primo motivo - la cui fondatezza rende non necessario l'esame di quelli successivi - va rilevato che non sono riscontrabili nella sentenza della corte di appello argomenti che inducano a dissentire dal consolidato orientamento interpretativo, secondo cui il potere di rappresentanza processuale conferito dalla persona offesa al difensore è cosa diversa e distinta dalla procura speciale conferita per la costituzione di parte civile.
L'inserimento dell'azione civile nel processo penale è effettuato personalmente dalla persona offesa, e può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale, nella persona di un terzo o del proprio difensore di fiducia. L'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (legittimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest'ultimo la legge(art. 102 c.p.p.) prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assume i doveri del difensore. L'assenza della previsione della possibilità, da parte del difensore, di nominare un sostituto che eserciti il potere di costituzione di parte civile è razionalmente interpretato dalla giurisprudenza consolidata, come assenza di legittimazione del sostituto processuale a esercitare l'azione civile nel processo penale (v. anche sez. 3^, 27.1.2006, n. 13699; sez. 4^, 13.5.2005, n. 22601, in Cass. pen. 2006, 2359, n. 1029).
Non è possibile "sanare" questa assenza di legittimazione mediante la presenza in udienza della persona offesa. - che possa consentire di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente (v. ancora sez. 4^ n. 22601 e sez. 3^ n. 13699)- in considerazione della non contestata assenza del OT, emergente dal processo verbale dell'udienza.
Quanto agli altri motivi del ricorso, si ribadisce che la riconosciuta fondatezza del motivo ora esaminato consente, senza necessità di ulteriore esame,di dichiarare la nullità senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010