Sentenza 10 novembre 1998
Massime • 3
Qualora venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività deve essere fornita da chi la deduce ed un'eventuale situazione di incertezza va integrata in favore del querelante.
In tema di intercettazioni di conversazioni, la disciplina degli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. è posta a tutela del diritto costituzionalmente garantito al rispetto della vita privata da intromissioni estranee ed in particolare è diretta ad evitare che terzi soggetti possano, attraverso appositi strumenti, captare conversazioni che si svolgono tra altre persone ed in tal modo venirne a conoscenza. Ne consegue che quando la registrazione venga operata senza intervento di estranei, per effetto di apparecchio a disposizione proprio di uno dei presenti, la garanzia prevista dalle menzionate norme non opera: in tal caso invero non può parlarsi di ""intercettazione"" in senso tecnico. (Fattispecie relativa alla registrazione di frasi ingiuriose rivolte ad un malato, e captate dal registratore posto nella stanza per ragioni terapeutiche).
Ai fini della configurabilità del reato di ingiuria, non è necessario che il soggetto a cui le espressioni offensive vengono rivolte sia in grado di percepirle ed in effetti le percepisca. Ciò in quanto l'oggetto della tutela penalistica va individuato in termini più ampi, nel valore della dignità umana in quanto tale, ed è dunque irragionevole escludere dalla protezione i soggetti incapaci. (Nella fattispecie, relativa ad ingiuria rivolta contro un malato in stato di incoscienza la Corte ha rilevato come la Legge 104 del 1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), premessa all'art. 2 la definizione delle "persone handicappate", (comprensiva espressamente anche di ogni menomazione "psichica o sensoriale") a cui le relative disposizioni sono riferite, prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per tutta una serie di reati posti in essere nei confronti di siffatte persone: in questo elenco sono inclusi i "delitti non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro II del codice penale" e quindi anche i "delitti contro l'onore" di cui al capo II).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/1998, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dai seguenti magistrati: Udienza pubblica
Dott. Aldo Saulino Presidente del 10.11.98
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere SENTENZA
2. " DR ER " N.1990
3. " EN RA " REGISTRO GENERALE
4. " IE PI " N. 13612/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dalle imputate OL PA, nata in [...] il [...] e LI LA nata in [...] il [...] nonché da RO BE tutore di LA MA, parte civile
contro
NI LL nata in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 19.12.97 dalla Corte di Bologna Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. M. Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile;
per la correzione del dispositivo letto in udienza per la LI;
per la declaratoria di prescrizione dei reati col rigetto dei ricorsi delle imputate
Udito, per la parte civile, l'Avv. G. Benassi che ha chiesto accogliersi il ricorso della parte civile ed il rigetto degli altri. Uditi i difensori Avv. C. Tinelli per la Melioni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso di tale imputata e l'Avv. A. Granata per la OL e la NI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile e l'accoglimento del ricorso della OL. Vicenda processuale e motivi di ricorso.
Con atto 22.08.91 OS BE, quale tutrice della figlia incapace LA MA, presentava querela
contro
OL PA, LI LA e NI LL. All'uopo narrava che all'inizio del giugno 91 essa aveva fortuitamente ascoltato - manovrando un registratore che era stato collocato per ragioni terapeutiche presso la predetta figlia, colpita da aneurisma celebrale e ricoverata all'ospedale S. Maria di Reggio Emilia - alcune frasi offensive nei riguardi dell'ammalata, pronunciate nel luglio/agosto 90 dalle infermiere sopra citate, OL, LI e NI. Questo il tenore delle espressioni: "MA craniolesa, deficente, porca vacca, ma che due MA..."; "Dai NC..."; "Mo ciao ST bella.."; "MA ascolta, tu sei craniolesa si o no?", "oltre ai MA spacchi anche ...".
Rinviate a giudizio dinnanzi al Pretore di Reggio Emilia per rispondere del reato di ingiuria aggravata, la OL era assolta per non avere commesso il fatto e la LI nonché la NI perché il fatto non costituisce reato. In particolare con riguardo a queste ultime il giudice riteneva che, avendo le risultanze peritali evidenziato che la persona offesa non era in grado di percepire le frasi in questione, non poteva configurarsi il delitto di cui all'art. 594 c.p. La riportata decisione veniva impugnata dal P.M. nei confronti della LI e della NI, dalla parte civile nei confronti di tutte le imputate ed infine dalla NI.
Con sentenza 10.02.97 la Corte di Appello assolveva la NI per non aver commesso il fatto;
riteneva la LI e la NI responsabili del reato ascritto condannandole a pena ritenuta di giustizia ed altresì al risarcimento dei danni in favore della parte civile, concedendo una provvisionale.
Avverso la pronuncia di secondo grado la parte civile e le imputate condannate hanno ora proposto ricorso per Cassazione in base agli infradescritti motivi.
Parte civile
I Illogicità di motivazione in ordine all'assoluzione della NI, LI LA
I Violazione di legge e manifesta illogicità per mancata corrispondenza tra il dispositivo letto in udienza e quello di cui al provvedimento depositato.
II Improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. III Inutilizabilità della registrazione de qua.
IV Violazione dell'art. 192 c.p.p. in ordine al riconoscimento delle voci registrate ed alla ritenuta capacità della LA di intendere l'offesa.
OL PA
I Violazione di legge e di illogicità di motivazione con riguardo alla affermata tempestività della querela.
II Violazione di legge per la declaratoria di inammissibilità dell'appello avanzato dalla parte civile nei confronti della OL. III Difetto di motivazione sulla genuinità della registrazione in atti.
IV Violazione di legge e vizio motivazionale sull'identificazione delle voci.
V Violazione di legge ed illogicità di motivazione per essersi ravvisata la ricorrenza del reato, pur essendo il soggetto passivo incapace di percepire.
Ragioni della decisione.
L'impugnazione proposta dalla parte civile è manifestamente infondata.
Infatti, contrariamente all'assunto della ricorrente, non sussistevano a carico della NI gli stessi elementi riscontrati a carico della OL e della LI: in particolare la Corte territoriale ha evidenziato come la voce della NI fosse stata riconosciuta in una di quelle registrate, unicamente dalla madre e dal fidanzato della LA e non anche dal DELI (teste non legato da alcun rapporto con la persona offesa), il quale aveva invece operato identificazione positiva per le voci delle altre imputate.
Le doglianze, sub. I e sub. II rispettivamente della OL e della LI, sono manifestamente infondate.
Qualora venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività deve essere fornita da chi la deduce ed un'eventuale situazione di incertezza va integrata in favore del querelante (Cass. 26.5.89 n. 0 7660 RV;
Cass.
4.11.92 n. 00 895 RV 192320; Cass. 15.3.94 n. 0 3103 RV 197287). Orbene, del caso in esame i giudici di merito hanno evidenziato che le precise indicazione della RO, confermate dal figlio LA OB circa l'avere essa scoperto la registrazione il 07.06.91 non potevano ritenersi smentite dalle dichiarazione della teste Camarca, stante la genericità di queste ultime e la non sicura loro riferibilità al fatto de quo.
In tale contesto, essendo stata la querela presentata il 22.08.91, l'eccezione difensiva risulta correttamente respinta ne' possono valere in questa sede le censure di fatto sollevate sul contenuto della deposizione Camarca.
Tanto premesso e ritenuta la procedibilità dell'azione, occorre rilevare che il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione essendo decorso il termine massimo di cui all'art. 160 c.p.: s'impone di conseguenza declaratoria in tal senso.
Procedendo all'esame - agli effetti delle disposizioni dell'impugnata decisione concernenti gli interessi civili - degli ulteriori motivi di gravame, si osserva quanto segue.
Non sussiste violazione alcuna di norma di legge ne' vizio motivazionale in ordine alla circostanza (evidenziata sub. I dalla LI) che nel dispositivo di udienza sia scritto "LI A" anziché "LI LA": trattasi a tutta evidenza di errore materiale che può essere corretto in sede di impugnazione qualora quest'ultima, come nella fattispecie sia stata proposta anche per altre ragioni.
Del pari da disattendere è la censura della OL (sub. III) circa l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile nei suoi confronti.
Contrariamente all'assunto di cui al ricorso, il gravame suddetto non può considerarsi generico in quanto, nell'impugnare il capo della sentenza relativo all'assoluzione della OL, l'appellante ebbe a lamentare specificatamente l'omesso esperimento di perizia sulle voci: in tale situazione risulta rispettato il dettato dell'art, 581 c.p.p.. Con il terzo motivo ognuna delle ricorrenti ha dedotto l'inutilizzabilità della registrazione, sia sotto il profilo della sua illegittimità, sia sotto quello della mancanza di prova della sua genuinità.
La prima denuncia è infondata.
La disciplina degli artt. 266 e segg. c.p.p. è posta a tutela del diritto costituzionalmente garantito al rispetto della vita privata da intromissioni estranee ed in particolare è diretta ad evitare che terzi soggetti possano, attraverso appositi strumenti, captare conversazioni che si svolgono tra altre persone ed in tal modo venirne a conoscenza. A ciò consegue che quando la registrazione venga operata senza intervento di estranei, per effetto di apparecchio a disposizione proprio di uno dei presenti, la garanzia prevista dalle menzionate norme non opera: in tal caso invero non puo parlarsi di "intercettazione" in senso tecnico (Cass. 13.01, 92 n. 00 193 RV. 188869; Cass. 18.03.94 n. 0 3252 RV. 199176). Nella fattispecie concreta, essendosi verificata una situazione del genere, la registrazione risulta utilizzabile siccome legittimamente acquisita ex art. 234 c.p.p. il quale fa riferimento alle rappresentazioni fonografiche o acquisite con qualsiasi altro mezzo. Per quanto concerne la censura sulla ritenuta genuinità della conversazione registrata, nel rilevarne la manifesta infondatezza basti segnalare che la Corte territoriale si è basata sulla perizia in atti, che ebbe ad escludere l'intervento di manipolazioni: la conclusione adottata è dunque assolutamente giustificata e di conseguenza sottratta a possibilità di sindacato di legittimità;
del resto le doglianze sul punto si traducono in affermazioni di fatto.
Inammissibili sono i rilievi (sub. III del ricorso LI e sub. IV del ricorso OL) in ordine all'attribuzione delle voci registrate alle ricorrenti.
Al proposito il giudice di secondo grado ha operato richiami a plurimi dati, convergenti nella loro significatività accusatoria:
riconoscimento delle voci da parte della madre e del fidanzato della paziente;
analogo riconoscimento operato dal L'IO (collega delle imputate) in sede di indagini preliminari ed acquisito ritualmente in seguito a contestazione dibattimentale ex art. 500 c. p.p. ; attestati del registro presenze.
Poiché rispetto agli evidenziati elementi il giudizio positivo - sulla appartenenza delle voci registrate alle citate imputate - si palesa del tutto conseguenziale, la diversa valutazione del contesto processuale in cui si risolve il motivo in esame, non è proponibile in questa sede.
Infondate sono infine le deduzioni (sub. IV ricorso LI e sub. V ricorso OL) circa la non sussistenza del reato per incapacità della parte lesa.
Al proposito occorre segnalare la correttezza della decisione impugnata là ove si afferma che, ai fini della configurabilità di ingiuria, non è necessario che il soggetto a cui le espressioni offensive vengono rivolte sia in grado di percepirle ed in effetti le percepisca.
È pur vero che in taluni precedenti, peraltro non recenti di questa Corte (Cass. 29.05.35 imp. Casalino;
Cass. 11.11.52 imp. Mazzano;
Cass. 11.12.75 n. 11909 RV. 131429), si è affermata la imprescindibilità di tali circostanze: ciò sul presupposto che il bene protetto dalla art. 594 (onore o decoro) debba individuarsi nel sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale, fisica, sociale ed intellettuale.
Orbene, non si ritiene di condividere siffatto insegnamento. Invero, l'oggetto della tutela penalistica in materia di ingiuria va individuato in termini più ampi, nel valore della dignità umana in quanto tale, sembrando irragionevole escludere dalla protezione i soggetti incapaci.
D'altro canto l'impostazione da cui si dissente finisce di equiparare l'onore con il sentimento dello stesso, mentre in realtà l'art. 594 c.p. fa riferimento al primo il quale - inteso come complesso delle qualità che determinano il valore sociale e quindi correlato alla personalità umana ed attributo essenziale della dignità di cui all'art. 3 Cost., sotto il profilo del riconoscimento che i consociati debbano avere di quest'ultima - spetta ad ogni individuo a prescindere dalla rappresentazione che egli abbia o possa avere di sè stesso.
Nella medesima ottica va osservato che la disposizione incriminatrice si limita a postulare la presenza del soggetto passivo e non fa cenno alcuno alla percezione.
Infine, un argomento normativo a conferma della possibilità di ingiuria anche nei confronti degli incapaci si ricava dalla L. 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate). Tale testo, premessa all'art. 3 un ampia definizione delle "persone handicappate", (comprensiva espressamente anche di ogni menomazione "psichica o sensoriale") a cui le relative disposizioni sono riferite, prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per tutta una serie di reati posti in essere nei confronti di siffatte persone: in questo elenco sono inclusi i "delitti non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro II del codice penale" e quindi anche i "delitti contro l'onore" di cui al capo II.
Le svolte argomentazioni, siccome decisive ed assorbenti rendono superfluo l'esame delle censure svolte alla ulteriore ragione della decisione rappresentata dall'accertamento positivo circa l'avvenuta percezione delle frasi da parte della persona offesa. Concludendo l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato limitatamente alla condanna penale della OL e della LI, correggendosi, nel dispositivo letto in udienza, il nome di quest'ultima in IN anziché "LL";
il ricorso della parte civile nei confronti della NI deve dichiararsi inammissibile;
quelli delle imputate OL e LI sono da rigettarsi agli effetti delle statuizioni civili, con condanna delle predette al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla condanna penale a carico di OL PA e LI LA, così corretto nei confronti di quest'ultima, il dispositivo letto in udienza, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile nei confronti di NI LL. Rigetta i ricorsi della OL e della LI agli effetti delle Statuizioni civili.
Condanna la OL e la LI al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in lire 2.000.000 di cui lire 1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999