Sentenza 13 maggio 2005
Massime • 1
Al sostituto del difensore compete l'esercizio dei poteri rientranti nell'ambito del mandato alle liti, e non spetta l'esercizio di quei poteri, di natura sostanziale o processuale, che la parte del processo può attribuire al proprio difensore con procura speciale. In particolare, al sostituto del difensore della persona offesa non spetta il potere di costituzione di parte civile, che la persona offesa o il danneggiato possono delegare ad un terzo o al difensore con apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con cui è rilasciato il mandato alle liti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2005, n. 22601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22601 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 13/05/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 760
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 007195/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IO AF N. IL 16/10/1967;
avverso SENTENZA del 15/11/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte:
OSSERVA
1) IO AF ha proposto ricorso avverso la sentenza 15 novembre 2004 della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la sentenza 9 febbraio 2004 del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni colpose lievi in danno di EA IA a seguito di un incidente stradale.
A fondamento del ricorso si deduce:
- l'inutilizzabilità degli elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini preliminari perché acquisiti dopo che era decorso il termine massimo per le indagini preliminari;
- l'inammissibilità della costituzione di parte civile;
il vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità del ricorrente nonché il travisamento del fatto.
2) Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Se anche esistente il vizio denunziato comporta esclusivamente l'inutilizzabilità delle indagini svolte dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari (art. 407 comma 3 c.p.p.); ma, nel caso in esame, i giudici di primo e di secondo grado non hanno utilizzato alcuno di questi elementi ma soltanto gli elementi di prova acquisiti in dibattimento. Nè si comprende come l'esistenza di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine possa aver condizionato, come sostiene il ricorrente, le sue scelte in merito all'adozione dei riti alternativi. Semmai la circostanza indicata facilita questa scelta perché pone l'imputato al riparo di sorprese su prove di cui non può ipotizzare l'esito non avendo conoscenza del corrispondente atto di indagine o del suo contenuto.
3) Il secondo motivo di ricorso è in teoria fondato, errata essendo la decisione sul punto adottata dalla Corte d'Appello, ma in concreto la soluzione adottata dai giudici di merito si appalesa corretta. È avvenuto, come risulta dagli atti del processo, che la parte civile EA IA ha, con atto 24 luglio 2003, nominato difensore l'avv. GENNARO LEPRE che, con il medesimo atto, è stato nominato procuratore speciale per costituirsi parte civile nel procedimento a carico di IO.
All'udienza del 19 settembre 2003 in cui è avvenuta la costituzione di parte civile l'avv. LEPRE non era personalmente presente avendo nominato come sostituto l'avv. PAOLO IA DI NAPOLI presente all'udienza.
A fronte dell'eccezione proposta dall'imputato - secondo cui la nomina di un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.p. non legittimava il sostituto a rappresentare la parte civile anche per quanto riguarda il potere di costituirsi parte civile - la Corte di merito ha risposto con argomentazioni di non facile lettura affermando che tale procura è cosa diversa dal mandato alle liti ma traendone la conseguenza che la sostituzione ai sensi dell'art. 102 era consentita.
Questa impostazione non è peraltro condivisibile. La nomina di un sostituto ai sensi dell'art. 102 attribuisce al sostituto i poteri attribuiti al difensore con il rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale) ma non i poteri, di natura sostanziale o processuale, che le parti del processo possono attribuire al loro difensore ed in particolare il potere di costituirsi parte civile. Questo potere - identificabile nella legitimatio ad causam - rimane attribuito alla persona offesa o al danneggiato che lo può delegare, con il rilascio di apposita procura (che può essere contenuta nel medesimo atto con cui viene rilasciato il mandato alle liti), al difensore o ad un terzo.
Ma è da escludere che un soggetto cui la legge attribuisce il solo potere di sostituire il difensore nell'esercizio delle attività e dei poteri inerenti al mandato alle liti e ordinariamente attribuiti al difensore nel procedimento e nel processo possa sostituire il delegato anche nell'esercizio dei poteri che fuoriescono delle attribuzioni contenute nel mandato alle liti tanto da richiedere il conferimento di apposita procura speciale.
A maggior ragione questa conclusione è obbligata nel caso in cui, come quello di specie, il sostituto non sia stato delegato da chi è stato nominato procuratore dal titolare del diritto al quale peraltro la facoltà di subdelega neppure era stata conferita. Ma, come si è già accennato, la soluzione in concreto adottata deve ritenersi corretta.
Se è vero, infatti, che il sostituto non poteva rappresentare il danneggiato che intendeva costituirsi parte civile deve osservarsi che, dal verbale di udienza, risulta che la persona offesa EA IA era presente e questa presenza vale a far assumere al titolare del diritto l'esercizio del medesimo avvenuto con la costituzione di parte civile da ritenere equivalente a quella personalmente effettuata. L'azione civile nel processo penale, per il disposto dell'art. 76 c.p.p., è esercitata - da chi è legittimato ad causam - mediante la costituzione di parte civile che non deve avvenire necessariamente a mezzo di procuratore speciale come è reso evidente dall'uso della locuzione "anche".
In conclusione: il sostituto del difensore esercita esclusivamente i poteri di rappresentanza processuale;
la parte civile è tenuta alla nomina del difensore (art. 78 comma 1 lett. c del codice di rito) che può anche essere nominato procuratore per l'esercizio dei diritti non rientranti nel mandato alle liti;
questi diritti della parte civile possono essere esercitati personalmente.
4) L'ultimo motivo di ricorso è invece inammissibile perché, con le censure proposte, si chiede al giudice di legittimità di confermare una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dai giudici di merito.
In sintesi la censura si fonda essenzialmente sulla circostanza che i giudici di merito abbiano fondato il loro convincimento in merito alla ricostruzione dell'incidente sulle sole dichiarazioni della persona offesa. In realtà i giudici di merito hanno ritenuto poco credibili le versioni di entrambi i protagonisti e hanno affermato che le dichiarazioni dell'unico teste (che peraltro non aveva assistito all'incidente) non valessero a convalidare l'una o l'altra e che entrambe le condotte fossero connotate da colpa: l'imputato perché aveva consentito l'apertura della portiera di destra senza accertarsi se qualche veicolo provenisse da quella direzione;
la persona offesa perché aveva superato l'autovettura sulla destra. Questa ricostruzione si sottrae al vaglio di legittimità perché esente da illogicità. Non potrebbe il giudice di legittimità accogliere una diversa ricostruzione dei fatti, pur ugualmente plausibile, avendo, i giudici di merito fornito di adeguata motivazione il loro convincimento.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005